Cassazione Penale, Sentenza n. 41537/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la concessione di permessi premio ex art. 30-ter Ord. pen.; il Magistrato di sorveglianza di Cuneo, recependo il parere negativo della DDA di Lecce, aveva respinto l'istanza ritenendo sussistente una grave pericolosità sociale: il condannato è stato condannato all'ergastolo per reati gravi (tra cui partecipazione ad associazione mafiosa e reati con vittime estranee all'ambiente delinquenziale), non ha adempiuto alle obbligazioni civili conseguenti alla condanna, ha inviato bonifici alla famiglia e alcuni suoi familiari sono stati recentemente arrestati per detenzione di ingenti quantitativi di cocaina. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che il permesso fosse rischioso perché finalizzato a ricongiungersi con il figlio, in contatto con esponenti della cosca, e che mancassero segni concreti di resipiscenza e di riparazione. Il ricorrente contestava che il clan non fosse più operativo, che il figlio avesse un lavoro stabile e che la sua condotta carceraria fosse regolare; in Cassazione ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) e travisamento del fatto
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure: la decisione del Tribunale di sorveglianza ha motivato adeguatamente la valutazione della pericolosità sociale attuale, ha tenuto conto del parere negativo della DDA e della mancata riparazione pecuniaria; la valutazione del rischio di ristabilire contatti con l'associazione è risultata preminente rispetto agli elementi posti a fondamento del ricorso (presunta inattività del clan, impiego del figlio, buona condotta in carcere). La censura per "travisamento del fatto" è stata dichiarata inammissibile (la Suprema Corte ricorda che può valutare solo il travisamento della prova). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 30-ter Ord. pen.
"ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro"; "La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali"
La Corte ricorda che per concedere il permesso il magistrato deve accertare la regolare condotta, l'assenza di pericolosità sociale e la funzionalità del permesso al percorso rieducativo; nel caso di specie la valutazione ha ritenuto insoddisfatti tali presupposti per il rischio di riconnessione con la criminalità organizzata
art. 4-bis Ord. pen., comma 1-bis
Richiamato nella motivazione in relazione all'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria: la Corte nota che la disciplina più rigorosa è applicabile, ma richiamando la giurisprudenza costituzionale sottolinea che non può essere ignorato un percorso rieducativo già effettivamente compiuto
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento delle censure in Cassazione (violazione di legge e travisamento del fatto); la Corte ritiene le censure infondate o inammissibili, rilevando i limiti della doglianza di "travisamento del fatto" rispetto al più ristretto vizio del "travisamento della prova"
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente
Cost., artt. 3 e 27, terzo comma; Corte cost. sent. n. 32 del 2020
Richiamati a supporto del principio per cui, pur in presenza di norme più severe, il sistema non può disconoscere in concreto un effettivo percorso rieducativo già compiuto; tuttavia la loro applicazione non ha impedito la valutazione negativa quando sussistono concreti elementi di pericolosità attuale
Massime di principio
- Il giudice che valuta la concessione di permessi premio deve accertare tre requisiti: regolare condotta in carcere, assenza di pericolosità sociale attuale e funzionalità del permesso rispetto al trattamento; l'assenza anche di uno solo di questi requisiti può giustificare il diniego
- Il parere negativo della DDA pesa fortemente quando sono in gioco legami con la criminalità organizzata; elementi oggettivi come arresti recenti di familiari per traffico di stupefacenti o contatti del congiunto con la cosca aggravano la valutazione del rischio di ricaduta
- La prova di buona condotta carceraria o di cambiamenti familiari/professionali va documentata compiutamente (es. certificazioni di lavoro del congiunto, atti di riparazione pecuniaria, partecipazione a programmi trattamentali) perché il giudice di merito possa ritenere superato il rischio
- Il rigetto fondato su motivazione plausibile e sul complesso degli elementi di pericolosità è difficilmente ribaltabile in Cassazione: non è ammesso un nuovo apprezzamento dei fatti ("travisamento del fatto"), salvo dimostrare un travisamento della prova ovvero l'utilizzo di elementi inesistenti
- Le modifiche normative che inaspriscono le condizioni di accesso ai benefici (es. nuovo art. 4-bis comma 1-bis) si applicano, ma la giurisprudenza costituzionale può imporre che non si annulli il percorso rieducativo già concretamente raggiunto; perciò occorre documentare chiaramente il grado di rieducazione per opporsi all'applicazione automatica delle nuove regole
- In situazioni analoghe è strategico concentrarsi su prove documentali forti e aggiornate (assenza di contatti con la criminalità, adempimento delle obbligazioni civili, attestati di percorso trattamentale, garanzie terze affidabili) e, se possibile, contestare specificamente il contenuto del parere della DDA con elementi di fatto
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