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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15341/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un soggetto privato ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. contro la sentenza/ordinanza della Corte di cassazione n. 10257/2022, sostenendo che la Corte avesse commesso un errore di fatto nel dichiarare inammissibile il secondo motivo del precedente ricorso di legittimità. Quel motivo denunciava la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per asserita lesione del giudicato, nonché dell’art. 111 c.p.c. in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, assumendo che la Corte d’appello avesse erroneamente qualificato la società controparte come terza rispetto al diritto controverso e avesse reso inopponibile il titolo di acquisto, in contrasto con il giudicato formatosi su una precedente sentenza di cassazione relativa alla divisione ereditaria. Nel corso del giudizio di revocazione, però, il ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione e la compensazione integrale delle spese; la società controricorrente non ha aderito alla rinuncia e ha insistito per la condanna del rinunciante alle spese.

La decisione

La Corte ha rilevato la sopravvenuta rinuncia al ricorso per revocazione da parte del ricorrente e, non essendo intervenuta adesione della controricorrente, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre escluso la compensazione delle spese perché non ricorrevano i presupposti dell’art. 92, comma 2, c.p.c.; ha quindi condannato il ricorrente rinunciante a rifondere alla società controricorrente le spese di lite, liquidate in euro 2.700,00. È stato altresì escluso l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    indica il rimedio della revocazione per errore di fatto, ma nel caso concreto il ricorso è stato poi rinunciato prima della decisione sul merito del motivo

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro del lamentato giudicato sostanziale tra le parti

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di giudicato formale

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso

  • art. 390 c.p.c.

    norma applicata in combinazione con l’art. 391 c.p.c. per la rinuncia al ricorso

  • art. 391 c.p.c.

    consente la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità in difetto di adesione della controparte alla rinuncia

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per escludere la compensazione delle spese in assenza dei relativi presupposti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ritenuto non applicabile in caso di estinzione per rinuncia

  • artt. 2674-bis c.c. e 113-ter disp. att. c.c.

    richiamati solo nel descrivere il diverso procedimento che aveva inciso sulla scelta di rinunciare al ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo quando la controparte non vi aderisce; in tale ipotesi il giudice provvede anche sulle spese.
  • La mancata adesione della parte intimata o controricorrente alla rinuncia impedisce di evitare la regolazione delle spese e consente la condanna del rinunciante, se non ricorrono i presupposti per la compensazione.
  • La compensazione delle spese può essere disposta solo in presenza dei presupposti legali; non è sufficiente il mero fatto della rinuncia al ricorso, specie se la controparte non abbia causato la proposizione dell’impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non trova applicazione l’ulteriore importo del contributo unificato previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili, secondo l’orientamento richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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