Cassazione Civile, Ordinanza n. 15341/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un soggetto privato ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. contro la sentenza/ordinanza della Corte di cassazione n. 10257/2022, sostenendo che la Corte avesse commesso un errore di fatto nel dichiarare inammissibile il secondo motivo del precedente ricorso di legittimità. Quel motivo denunciava la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per asserita lesione del giudicato, nonché dell’art. 111 c.p.c. in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, assumendo che la Corte d’appello avesse erroneamente qualificato la società controparte come terza rispetto al diritto controverso e avesse reso inopponibile il titolo di acquisto, in contrasto con il giudicato formatosi su una precedente sentenza di cassazione relativa alla divisione ereditaria. Nel corso del giudizio di revocazione, però, il ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione e la compensazione integrale delle spese; la società controricorrente non ha aderito alla rinuncia e ha insistito per la condanna del rinunciante alle spese.
La decisione
La Corte ha rilevato la sopravvenuta rinuncia al ricorso per revocazione da parte del ricorrente e, non essendo intervenuta adesione della controricorrente, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre escluso la compensazione delle spese perché non ricorrevano i presupposti dell’art. 92, comma 2, c.p.c.; ha quindi condannato il ricorrente rinunciante a rifondere alla società controricorrente le spese di lite, liquidate in euro 2.700,00. È stato altresì escluso l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
indica il rimedio della revocazione per errore di fatto, ma nel caso concreto il ricorso è stato poi rinunciato prima della decisione sul merito del motivo
art. 2909 c.c.
richiamato dal ricorrente come parametro del lamentato giudicato sostanziale tra le parti
art. 324 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di giudicato formale
art. 111 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso
art. 390 c.p.c.
norma applicata in combinazione con l’art. 391 c.p.c. per la rinuncia al ricorso
art. 391 c.p.c.
consente la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità in difetto di adesione della controparte alla rinuncia
art. 92, secondo comma, c.p.c.
richiamato per escludere la compensazione delle spese in assenza dei relativi presupposti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile in caso di estinzione per rinuncia
artt. 2674-bis c.c. e 113-ter disp. att. c.c.
richiamati solo nel descrivere il diverso procedimento che aveva inciso sulla scelta di rinunciare al ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo quando la controparte non vi aderisce; in tale ipotesi il giudice provvede anche sulle spese.
- La mancata adesione della parte intimata o controricorrente alla rinuncia impedisce di evitare la regolazione delle spese e consente la condanna del rinunciante, se non ricorrono i presupposti per la compensazione.
- La compensazione delle spese può essere disposta solo in presenza dei presupposti legali; non è sufficiente il mero fatto della rinuncia al ricorso, specie se la controparte non abbia causato la proposizione dell’impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non trova applicazione l’ulteriore importo del contributo unificato previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili, secondo l’orientamento richiamato dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15279/2023 del 31/05/2023
- ordinanza_civile · 31 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15281/2023 del 31/05/2023
- ordinanza_civile · 31 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15288/2023 del 31/05/2023
- ordinanza_civile · 31 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15290/2023 del 31/05/2023
- ordinanza_civile · 31 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15291/2023 del 31/05/2023
- ordinanza_civile · 31 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15292/2023 del 31/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →