Sentenza del 03/12/2019 n. 31460 - Corte di Cassazione
TARSU - Riduzione per stagionalità dell'attività - Esenzione dall'imposta - Presupposti obiettivi - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR Campania che aveva riconosciuto l’esenzione o riduzione della TARSU per i mesi da ottobre ad aprile, ritenendo stagionale e oggettivamente inutilizzabile l’area dello stabilimento balneare. Il ricorso censurava, da un lato, l’errata applicazione dell’art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, poiché la stagionalità era stata desunta da considerazioni generiche sul clima e sulle abitudini locali, anziché da elementi oggettivi direttamente rilevabili; dall’altro, la violazione dell’art. 66 dello stesso decreto, poiché il giudice tributario aveva determinato la riduzione senza una specifica previsione regolamentare o deliberativa comunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito rigettando il ricorso originario dei contribuenti. Ha distinto l’esclusione dalla TARSU, prevista dall’art. 62, comma 2, per i locali o le aree oggettivamente inutilizzabili, dalla riduzione tariffaria per uso stagionale o non continuativo prevista dall’art. 66. Nel caso concreto, il fatto che normalmente non si facciano bagni di mare tra il 1° ottobre e il 30 aprile non dimostrava l’oggettiva inutilizzabilità dell’area né il diritto alla riduzione, anche perché non risultava adeguatamente comprovata la denuncia della riduzione delle superfici e delle tariffe richiesta dalla legge. Le spese del giudizio di merito sono state compensate, mentre i contribuenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.400 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, comma 1
Il presupposto impositivo della TARSU è l’occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.
La detenzione o occupazione dell’immobile determina una presunzione relativa di produzione di rifiuti e quindi di debenza della tassa.
D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, comma 2
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno.
L’esclusione dalla TARSU richiede una concreta e oggettiva impossibilità di utilizzare l’area o il locale e deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione, con riscontro mediante elementi obiettivi direttamente rilevabili o idonea documentazione. Non è sufficiente il mancato utilizzo di fatto o dipendente dalla volontà del contribuente.
D.Lgs. n. 507/1993, art. 66
I Comuni possono ridurre la tariffa fino ad un terzo per le aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo, risultante da licenza o autorizzazione.
La stagionalità non comporta automaticamente l’esenzione, ma può consentire una riduzione tariffaria solo se prevista dagli atti normativi comunali e adeguatamente documentata dal contribuente mediante denuncia e prova delle condizioni richieste.
D.Lgs. n. 507/1993, art. 70
La denuncia annuale non è sufficiente, da sola, a dimostrare una variazione rilevante ai fini della riduzione quando contrasta con elementi oggettivi, come una concessione demaniale estesa all’intera superficie e senza limitazioni stagionali.
Art. 384 c.p.c.
La Corte, una volta cassata la sentenza, può decidere direttamente la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Per ottenere l’esenzione dalla TARSU non basta dimostrare che l’immobile viene utilizzato poco o che l’attività è normalmente inattiva in determinati periodi: occorre provare l’oggettiva e concreta inutilizzabilità dei locali o dell’area.
- Le condizioni climatiche, le consuetudini locali o le scelte organizzative dell’esercente, considerate isolatamente, non costituiscono prova sufficiente dell’inutilizzabilità oggettiva.
- Va distinta l’esenzione, collegata all’impossibilità oggettiva di produrre rifiuti, dalla riduzione per attività stagionale o non continuativa, che dipende da una specifica disciplina comunale e può arrivare solo nei limiti previsti.
- Il contribuente deve presentare tempestivamente la denuncia originaria o di variazione e indicare le superfici e i periodi interessati, fornendo documenti verificabili come licenze, autorizzazioni, concessioni e altri elementi oggettivi.
- Il giudice tributario non può sostituirsi al Comune nella determinazione della riduzione tariffaria quando manca una delibera o un regolamento comunale applicabile.
- In presenza di una concessione o autorizzazione che consente l’utilizzo dell’intera area per tutto l’anno, tale elemento può contrastare la pretesa di stagionalità, salvo prova documentale specifica di effettive limitazioni oggettive.
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