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Sentenza

Sentenza del 03/12/2019 n. 31460 - Corte di Cassazione

TARSU - Riduzione per stagionalità dell'attività - Esenzione dall'imposta - Presupposti obiettivi - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR Campania che aveva riconosciuto l’esenzione o riduzione della TARSU per i mesi da ottobre ad aprile, ritenendo stagionale e oggettivamente inutilizzabile l’area dello stabilimento balneare. Il ricorso censurava, da un lato, l’errata applicazione dell’art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, poiché la stagionalità era stata desunta da considerazioni generiche sul clima e sulle abitudini locali, anziché da elementi oggettivi direttamente rilevabili; dall’altro, la violazione dell’art. 66 dello stesso decreto, poiché il giudice tributario aveva determinato la riduzione senza una specifica previsione regolamentare o deliberativa comunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito rigettando il ricorso originario dei contribuenti. Ha distinto l’esclusione dalla TARSU, prevista dall’art. 62, comma 2, per i locali o le aree oggettivamente inutilizzabili, dalla riduzione tariffaria per uso stagionale o non continuativo prevista dall’art. 66. Nel caso concreto, il fatto che normalmente non si facciano bagni di mare tra il 1° ottobre e il 30 aprile non dimostrava l’oggettiva inutilizzabilità dell’area né il diritto alla riduzione, anche perché non risultava adeguatamente comprovata la denuncia della riduzione delle superfici e delle tariffe richiesta dalla legge. Le spese del giudizio di merito sono state compensate, mentre i contribuenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.400 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, comma 1

    Il presupposto impositivo della TARSU è l’occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.

    La detenzione o occupazione dell’immobile determina una presunzione relativa di produzione di rifiuti e quindi di debenza della tassa.

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, comma 2

    Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno.

    L’esclusione dalla TARSU richiede una concreta e oggettiva impossibilità di utilizzare l’area o il locale e deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione, con riscontro mediante elementi obiettivi direttamente rilevabili o idonea documentazione. Non è sufficiente il mancato utilizzo di fatto o dipendente dalla volontà del contribuente.

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 66

    I Comuni possono ridurre la tariffa fino ad un terzo per le aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo, risultante da licenza o autorizzazione.

    La stagionalità non comporta automaticamente l’esenzione, ma può consentire una riduzione tariffaria solo se prevista dagli atti normativi comunali e adeguatamente documentata dal contribuente mediante denuncia e prova delle condizioni richieste.

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 70

    La denuncia annuale non è sufficiente, da sola, a dimostrare una variazione rilevante ai fini della riduzione quando contrasta con elementi oggettivi, come una concessione demaniale estesa all’intera superficie e senza limitazioni stagionali.

  • Art. 384 c.p.c.

    La Corte, una volta cassata la sentenza, può decidere direttamente la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Per ottenere l’esenzione dalla TARSU non basta dimostrare che l’immobile viene utilizzato poco o che l’attività è normalmente inattiva in determinati periodi: occorre provare l’oggettiva e concreta inutilizzabilità dei locali o dell’area.
  • Le condizioni climatiche, le consuetudini locali o le scelte organizzative dell’esercente, considerate isolatamente, non costituiscono prova sufficiente dell’inutilizzabilità oggettiva.
  • Va distinta l’esenzione, collegata all’impossibilità oggettiva di produrre rifiuti, dalla riduzione per attività stagionale o non continuativa, che dipende da una specifica disciplina comunale e può arrivare solo nei limiti previsti.
  • Il contribuente deve presentare tempestivamente la denuncia originaria o di variazione e indicare le superfici e i periodi interessati, fornendo documenti verificabili come licenze, autorizzazioni, concessioni e altri elementi oggettivi.
  • Il giudice tributario non può sostituirsi al Comune nella determinazione della riduzione tariffaria quando manca una delibera o un regolamento comunale applicabile.
  • In presenza di una concessione o autorizzazione che consente l’utilizzo dell’intera area per tutto l’anno, tale elemento può contrastare la pretesa di stagionalità, salvo prova documentale specifica di effettive limitazioni oggettive.

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