Cassazione Civile, Ordinanza n. 11395/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di recupero di un credito IVA relativo all'anno d'imposta 2011, con irrogazione di sanzioni e interessi, emesso perché la società avrebbe effettuato compensazioni indebite prima della concreta disponibilità del credito, per importi eccedenti quelli utilizzabili e senza visto di conformità. In primo grado il ricorso della contribuente era stato rigettato; in appello la CTR aveva invece accolto il gravame, ritenendo l'atto sostanzialmente assimilabile a un avviso di accertamento e, di conseguenza, soggetto al termine decadenziale quadriennale ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973, con conseguente decadenza dell'Ufficio poiché la notifica era avvenuta il 27 ottobre 2017. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1, comma 421, L. n. 311/2004, 27, comma 16, D.L. n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009, e 43 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'atto di recupero non fosse un avviso di accertamento ma uno specifico atto di recupero del credito indebitamente utilizzato, soggetto al diverso termine previsto dalla disciplina speciale; la società ha resistito con controricorso eccependo, preliminarmente, la tardività del ricorso per cassazione per decorso del termine breve decorrente dalla notifica della sentenza via PEC.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito della questione relativa al termine di decadenza per il recupero del credito IVA, perché ha accolto l'eccezione preliminare della controricorrente sulla tardività dell'impugnazione. Ha rilevato che la sentenza d'appello era stata notificata via PEC all'Agenzia delle Entrate il 3 settembre 2019 e che il ricorso per cassazione era stato consegnato all'Ufficiale giudiziario solo l'11 febbraio 2020 e notificato il 12 febbraio 2020, quindi oltre il termine breve di sessanta giorni. Richiamati i principi sulla idoneità della notifica via PEC a far decorrere il termine breve e sulla validità della notifica effettuata presso la sede dell'Agenzia, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di legittimità. Ha inoltre precisato che non si applica il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma invocata per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 1, comma 421, L. 30 dicembre 2004, n. 311
È la base normativa richiamata dall'Agenzia per l'emissione dell'atto di recupero del credito indebitamente compensato.
art. 27, comma 16, D.L. n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009
Per gli atti di recupero del credito indebitamente utilizzato stabilisce il termine decadenziale speciale, diverso da quello dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
La Corte di merito lo aveva applicato ritenendolo il termine di decadenza; l'Agenzia ha contestato tale applicazione perché riferita agli avvisi di accertamento e non agli atti di recupero in questione.
art. 17 d.lgs. n. 241/1997
È richiamato per la disciplina della compensazione tramite modello F24 e per il momento in cui il credito poteva essere utilizzato.
art. 3-bis L. n. 53/1994
È richiamato in tema di notificazione telematica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione.
art. 16-quater, comma 1, lett. d), D.L. n. 179/2012 conv. in L. n. 228/2012
Norma richiamata per la disciplina della notifica via PEC della sentenza e degli effetti sulla decorrenza del termine breve.
art. 16-undecies D.L. n. 179/2012
È richiamato per l'attestazione di conformità della copia informatica dell'atto notificato.
art. 22 d.lgs. n. 472/1997
Richiamato dalla CTR quale indice della natura autoritativa e impositiva dell'avviso di recupero, idoneo a fondare misure cautelari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È la norma sul raddoppio del contributo unificato, escluso però per le Amministrazioni dello Stato.
art. 11 r.d. n. 1611/1933
Richiamato in relazione alla legittimazione processuale degli uffici dell'Agenzia e alla notifica degli atti presso la sede centrale o gli uffici periferici.
Massime di principio
- La notifica della sentenza a mezzo PEC, se effettuata nel rispetto della disciplina processuale e corredata della documentazione richiesta, fa decorrere il termine breve per proporre impugnazione.
- La tardività del ricorso per cassazione è rilevabile quando l'impugnazione è proposta oltre sessanta giorni dalla valida notificazione della sentenza alla parte destinataria.
- In tema di atti di recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati, il regime decadenziale va desunto dalla disciplina speciale applicabile e non può essere automaticamente ricondotto al termine previsto per gli avvisi di accertamento ordinari.
- Nel processo tributario la notifica degli atti relativi all'Agenzia delle Entrate può essere effettuata presso la sede centrale o presso gli uffici periferici, in coerenza con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, che vi sono esonerate per il meccanismo della prenotazione a debito.
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