Sentenza n. 316/2026 - Roma, Sezione 5B
PER L’ACCERTAMENTO dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione ministeriale sull’istanza, fin qui rimasta priva di riscontro, presentata da parte ricorrente in data 28.05.2024 per il riconoscimento, ai sensi della direttiva 2005/36/CE recepita in Italia con il d.lgs. 15/2016, del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno conseguito in Spagna. E PER LA NOMINA, SIN D’ORA, DI UN COMMISSARIO AD ACTA affinché, in caso di perdurante inerzia del Ministero suindicato, agisca in luogo della pubblica amministrazione inadempiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna, presentata il 28 maggio 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo abilitante conseguito in Spagna, Stato membro dell'Unione europea. Ha rappresentato che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine per la conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell'art. 2 l. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero dell'Università e della Ricerca si è costituito, mentre il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'obbligo di provvedere: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine senza una pronuncia dell'amministrazione. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato individuato quale autorità competente ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 206/2007, come denominata dopo la riorganizzazione ministeriale. Il Collegio ha interpretato l'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007 nel senso che l'amministrazione deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento di riconoscimento deve poi essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Ne deriva un termine complessivo massimo di quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Poiché tale termine era decorso senza provvedimento espresso, il TAR ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto della natura massiva dei procedimenti. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine ministeriale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di chiedere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e l'ordine all'amministrazione di provvedere.
art. 2 l. 241/1990
Prevede l'obbligo generale dell'amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea nel Ministero competente per l'istruzione.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Impone all'autorità di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Impone l'adozione del provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine di trenta giorni per la verifica documentale, il termine complessivo massimo è di quattro mesi quando siano richieste integrazioni.
direttiva 2005/36/CE
Costituisce la disciplina unionale recepita in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Ha determinato la denominazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, subentrato al soppresso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nella competenza indicata.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'obbligo dell'amministrazione di provvedere sussiste quando siano state presentate una formale istanza e sia scaduto il termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali dei docenti conseguite in altro Stato membro dell'Unione europea, l'amministrazione deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento conclusivo deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- Il termine complessivo per la conclusione del procedimento di riconoscimento può giungere al massimo a quattro mesi quando l'amministrazione debba richiedere le integrazioni documentali previste dall'art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 36/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 37/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 38/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 50/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 51/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →