Sentenza n. 4376/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del decreto di revoca del modello 209 per lavoro subordinato rilasciato in data 07.08.2024 in favore del sig. Munna Shimul Islam, adottato dalla Prefettura di Napoli - Sportello Unico per l'Immigrazione - in data 15.01.2025, notificato al ricorrente in data 23.07.2025; di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del modello 209 per lavoro subordinato, adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Napoli
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del modello 209, rilasciato il 7 agosto 2024 quale atto prodromico al permesso di soggiorno, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, ha lamentato l'omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca, la lesione delle garanzie di partecipazione e del principio di massima acquisizione degli interessi, la propria incolpevole ignoranza circa i rapporti tra il datore di lavoro e il soggetto che aveva sottoscritto il contratto di soggiorno in sua vece, nonché l'omessa considerazione dell'attività lavorativa iniziata e del successivo inserimento sociale e lavorativo, anche in ragione del tempo trascorso dal rilascio del nulla osta. La revoca era stata motivata dall'accertamento che il contratto di soggiorno era stato sottoscritto per conto del datore di lavoro da un soggetto munito di una delega la cui autenticazione era stata disconosciuta dal Comune di Nola. L'Amministrazione ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente respinto l'eccezione di irricevibilità, ritenendo che il termine per impugnare decorresse dalla notifica personale del provvedimento, effettuata il 23 luglio 2025, poiché l'invio a un indirizzo PEC indicato nella domanda originaria non garantiva l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del lavoratore, ormai entrato in Italia e residente nel territorio nazionale. Nel merito, ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse e genericità la censura relativa all'omessa partecipazione procedimentale, rilevando che il ricorrente non aveva indicato quali deduzioni o elementi avrebbe potuto introdurre per orientare diversamente la decisione amministrativa, né aveva allegato un concreto pregiudizio sostanziale. La censura è stata comunque ritenuta infondata anche perché il contenuto del provvedimento risultava legittimo e non avrebbe potuto essere modificato da un apporto partecipativo. Il TAR ha valorizzato il disconoscimento, da parte del Comune di Nola, dell'autenticazione della delega utilizzata per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il ricorrente non aveva contestato l'inesistenza dei presupposti per una valida sottoscrizione, né aveva fornito allegazioni o un principio di prova idonei ad accreditare l'autenticità della documentazione, limitandosi a dedurre la propria ignoranza incolpevole dei rapporti tra datore di lavoro e delegato. Il vizio originario del contratto di soggiorno è stato ritenuto sufficiente a fondare la revoca, rendendo recessivi il successivo inserimento lavorativo e sociale. Le spese di lite sono state compensate.
Massime di principio
- La notifica personale del provvedimento al destinatario entrato nel territorio nazionale e ivi residente è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione quando la precedente comunicazione a un indirizzo PEC indicato nella domanda originaria non garantisca l'effettiva conoscenza dell'atto.
- La censura relativa all'omessa partecipazione procedimentale è inammissibile per carenza di interesse e genericità quando il ricorrente non indichi quali elementi avrebbe potuto introdurre nel procedimento e in che modo tali elementi avrebbero potuto incidere concretamente sul contenuto del provvedimento.
- L'omessa partecipazione procedimentale non comporta l'annullamento dell'atto quando il ricorrente non fornisca allegazioni o un principio di prova circa la concreta idoneità dell'apporto partecipativo a condurre a un esito diverso, soprattutto se la legittimità sostanziale della decisione risulta comprovata dagli atti.
- La revoca del modello 209 può essere fondata sull'inesistenza originaria di una valida sottoscrizione del contratto di soggiorno, ove la delega utilizzata dal sottoscrittore sia priva di autenticazione riconosciuta e il destinatario non fornisca elementi idonei a dimostrare l'autenticità della documentazione.
- Il successivo inserimento lavorativo e sociale del cittadino straniero non supera il vizio originario del contratto di soggiorno quando la validità della sottoscrizione e, quindi, la sussistenza ab initio dei presupposti del titolo risultino mancanti.
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