Cassazione Penale, Sentenza n. 35154/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 06/07/2021 che lo condannava per incauto acquisto ai sensi dell'art. 712 c.p. Deduce falsa applicazione della norma e carenza di motivazione: sostiene che il giudice ha derubricato il fatto sulla base della versione secondo cui il contrassegno sarebbe stato rinvenuto abbandonato e ceduto gratuitamente da Dal Colle, ma non avrebbe verificato se il contrassegno provenisse da reato o se fosse intervenuta la depenalizzazione (art. 647 c.p. abrogato nel 2016). Invoca altresì il principio del favor rei in mancanza di data certa del rinvenimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e l'ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha confermato la ricostruzione fattuale della sentenza impugnata: la targhetta identificativa era riconducibile a un terzo e conservava elementi di identificazione dell'intestatario; Gasparetto era a conoscenza che il contrassegno era stato ritrovato da Dal Colle e non fosse suo. Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Corte ha ritenuto che oggetti con chiari segni esteriori di legittimo possesso conservano il potere di fatto del titolare e che l'acquisizione senza restituzione può integrare rilevanza penale (analogia con ricettazione/furto). Per questi motivi ha respinto le censure sul presunto reato depenalizzato, dichiarato inammissibile il ricorso, condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 712 cod. pen. (incauto acquisto)
Applicata per qualificare l'acquisto di un bene che conservava evidenti segni di appartenenza ad altro soggetto e che l'acquirente sapeva essere stato ritrovato da un terzo; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi per la responsabilità sotto la figura dell'incauto acquisto.
art. 647 cod. pen.
Richiamata dal ricorrente come norma presuntivamente applicabile e poi abrogata nel 2016; la Corte ha ritenuto infondata la sostenuta configurabilità del reato depenalizzato nel caso concreto.
art. 616 cod. proc. pen.
Usato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. e)
Richiamati come motivi di cassazione prospettati dal ricorrente (violazione di legge e carenza/mancanza di motivazione); la Corte ha ritenuto le doglianze non fondate.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma procedurale citata nella fase di trattazione; indicazione formale relativa alla modalità di svolgimento dell'udienza.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4132 del 18/10/2019 (Slavov)
Principio richiamato: oggetti smarriti che conservano chiari segni esteriori di legittimo possesso mantengono il potere di fatto del titolare; chi se ne impossessa senza restituirli può concorrere in fattispecie come furto/ricettazione. Applicato analogicamente alla targhetta identificativa nel caso concreto.
Massime di principio
- Se un bene mantiene chiari segni esteriori di appartenenza a un determinato titolare, la perdita materiale non estingue il potere di fatto del proprietario e l'acquirente che lo prende senza restituirlo può essere ritenuto responsabile penalmente.
- La conoscenza, anche indiretta, da parte dell'acquirente che il bene sia stato ritrovato e non appartenente a lui aggrava la posizione dell'acquirente e può giustificare qualificazioni penalmente rilevanti (es. incauto acquisto, ricettazione).
- La mera assenza di una data certa del rinvenimento non opera automaticamente a favore dell'imputato: va valutato il complesso probatorio e se sussistono indici che rendono plausibile la provenienza illecita o la consapevolezza dell'acquirente.
- La depenalizzazione di una fattispecie presupposta non è automaticamente decisiva se la fattispecie concreta può essere qualificata diversamente in base agli elementi del caso; il giudice valuta la fattispecie più adeguata in base alla prova.
- I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (es. rimessa alla Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella proposizione del gravame.
- In situazioni analoghe è essenziale documentare e contestare specificamente la prova dei fatti (es. modalità del rinvenimento, conoscenza della provenienza del bene, data certa) per incidere sulla qualificazione giuridica posta dal giudice di merito.
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