Ordinanza n. 12483/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del decreto del 05.12.2024 con cui l'Ambasciata Italiana in Egitto ha respinto la richiesta di visto lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto presidenziale di perenzione del ricorso, relativo all'impugnazione del diniego di visto per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il decreto dell'Ambasciata Italiana in Egitto del 5 dicembre 2024, con cui era stata respinta la richiesta di visto per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Dopo la pubblicazione del decreto presidenziale n. 695/2026, che aveva dichiarato l'estinzione del ricorso per perenzione ai sensi dell'art. 81 c.p.a., il ricorrente ha proposto opposizione, dichiarando di avere ancora interesse alla decisione della controversia e valorizzando la natura fondamentale dell'interesse all'ingresso in Italia per svolgere attività lavorativa. L'opposizione non è stata notificata alla controparte. Il ricorrente non ha tuttavia dedotto specifici vizi del decreto di perenzione o del relativo procedimento, limitandosi ad allegare la persistenza dell'interesse sostanziale alla decisione.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall'esame della possibile inammissibilità dell'opposizione derivante dalla mancata notificazione, poiché l'opposizione era comunque infondata nel merito. L'opposizione ex art. 85 c.p.a. è finalizzata esclusivamente a contestare la legittimità del decreto di perenzione mediante la deduzione di specifici vizi in procedendo; non consente invece di ottenere una rivalutazione equitativa dell'interesse sostanziale alla decisione. Poiché il ricorrente non ha indicato alcun vizio del decreto o del procedimento di perenzione, l'opposizione è stata respinta. Le spese sono state poste a carico dell'opponente e liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 81 c.p.a.
estinzione per perenzione del ricorso
Il decreto presidenziale aveva dichiarato l'estinzione del ricorso per perenzione.
art. 85 c.p.a.
L'opposizione al decreto di perenzione deve contestare la legittimità del decreto mediante specifici vizi in procedendo; in caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto di perenzione prevista dall'art. 85 c.p.a. è uno strumento diretto esclusivamente a contestare la legittimità del decreto o del relativo procedimento mediante la deduzione di specifici errores in procedendo.
- La mera dichiarazione della persistente attualità dell'interesse sostanziale alla decisione, anche quando l'interesse riguardi l'ingresso nel territorio nazionale per svolgere attività lavorativa, non è sufficiente a ottenere la revoca del decreto di perenzione.
- L'opposizione al decreto di perenzione non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione equitativa dell'interesse sostanziale alla prosecuzione del giudizio; in assenza della deduzione di vizi del decreto o del procedimento, essa deve essere respinta.
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