Cassazione Penale, Sentenza n. 45742/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva convalidato il daspo del Questore: 1) censura per mancato controllo effettivo del provvedimento perché il GIP avrebbe deciso avendo a disposizione solo fotogrammi e non i video integrali; 2) assenza di motivazione sulla necessità e urgenza dell'adozione del daspo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero valutazioni di fatto prive di specificità: la relazione di servizio era dettagliata e il ricorrente non ha fornito elementi alternativi o dimostrato violazione del diritto di difesa né di essersi attivato per ottenere i video. Quanto alla necessità e urgenza, il GIP ha correttamente valutato il rischio attuale di partecipazione del ricorrente ad eventi sportivi violenti, anche alla luce di un precedente daspo (2016-2019) e della negativa personalità del prevenuto; il ritardo temporale di 50 giorni dall'evento non inficia la necessità della misura perché va valutata rispetto alla prossimità di competizioni future. Perciò il ricorso è inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento in via equitativa di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Sez. 3, n. 1771 del 04/11/2020 (Colangelo, Rv. 280285-01)
Principio secondo cui per la convalida non è richiesta la certezza della prova: è sufficiente una valutazione indiziaria sull'attribuzione della condotta al destinatario del provvedimento.
Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016 (Califano, Rv. 267294-01)
La necessità e l'urgenza della misura vanno valutate rispetto all'attualità o prossimità di competizioni sportive e al rischio di partecipazione, non esclusivamente in relazione agli episodi che hanno determinato la misura.
Art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso: il ricorrente è tenuto a sostenere le spese del procedimento.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per valutare la responsabilità del ricorrente: la corte ha disposto un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende pur ritenendo che non vi fosse prova di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il GIP può convalidare un daspo sulla base di una valutazione indiziaria e su documentazione di polizia anche se non dispone di video integrali; l'assenza del filmato non invalida automaticamente la convalida se la relazione è dettagliata.
- Una censura generica sull'omesso esame di prove (es. video) è debole: chi impugna deve indicare elementi di fatto alternativi o dimostrare specificamente la lesione del diritto di difesa (ad es. aver chiesto senza esito la visione del materiale probatorio).
- La necessità e l'urgenza delle misure di prevenzione per eventi sportivi si valutano in relazione alla prossimità/attualità di competizioni e al rischio concreto di partecipazione violenta, non solo rispetto alla data dei fatti originari.
- Pregresse misure analoghe e comportamenti violenti reiterati aumentano la probabilità di convalida di un daspo: la recidiva o la mancanza di segni di resipiscenza sono elementi rilevanti.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e, anche in assenza di colpa grave, può essere disposto un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende; pertanto valutare preliminarmente la fondatezza formale del ricorso prima di proporlo.
- Per difendersi efficacemente in una situazione simile è utile: documentare tentativi di accesso alle prove, produrre elementi probatori alternativi che confutino l'attribuzione della condotta, e dimostrare eventuali vizi procedurali o di motivazione rispetto alla necessità/urgenza della misura.
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