Cassazione Penale, Sentenza n. 27235/2025 del 24/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della richiesta di liberazione anticipata contestando che il Tribunale non abbia effettuato una valutazione frazionata semestre per semestre ai sensi dell'art. 54 Ord. Pen.; ha inoltre rilevato un presunto errore materiale nelle ordinanze del Tribunale di Sorveglianza di Bari (concessione di otto semestri anziché sei, con conseguente concessione e successiva revoca di 270 giorni) e ha chiesto che tali semestri fossero ri-valutati o comunque che venisse fornita motivazione adeguata sul diniego del beneficio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha confermato che, pur essendo consentita la valutazione semestre per semestre ai fini della liberazione anticipata, condotte delinquenziali gravi e reiterate - se poste quasi senza soluzione di continuità e indicative della mancata adesione al percorso rieducativo - possono incidere negativamente anche sui semestri contigui esenti da reati. Nel caso concreto, quattro dei sei semestri contestati presentavano reati gravi e i restanti due erano immediatamente preceduti o seguiti da ulteriori reati, giustificando il rigetto. Quanto alle precedenti ordinanze di Bari, la Corte ha rilevato che quelle concessioni erano state revocate dal Tribunale di Sorveglianza de L’Aquila; pertanto i semestri oggetto di revoca sono preclusi a nuova valutazione in mancanza di elementi nuovi. Il ricorrente è stato altresì condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 54 Ord. Pen.
Autorizza la valutazione frazionata per ciascun semestre ai fini della liberazione anticipata, ma tale valutazione può essere influenzata da violazioni che manifestino la mancata adesione all'opera di rieducazione, potendo incidere anche sui semestri contigui
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme recanti i motivi di ricorso in cassazione indicati dal difensore per contestare la decisione del giudice di merito
art. 666, comma secondo, cod. proc. pen.
Produce un effetto preclusivo quando una nuova istanza dell'interessato, priva di elementi di novità rispetto a una precedente valutazione divenuta non impugnata e non revocabile, venga ripresentata
Corte Costituzionale, sent. 23/5/1995 n. 186
Riferimento giurisprudenziale relativo ai limiti di retroattività delle declaratorie di incostituzionalità su situazioni processuali già esaurite; citata a supporto del principio di preclusione rispetto a provvedimenti già valutati e revocati
Massime di principio
- La valutazione della liberazione anticipata deve essere idealmente frazionata semestre per semestre, ma il giudice può tenere conto della globalità del comportamento: reati gravi e ripetuti possono giustificare un giudizio negativo anche su semestri contigui formalmente 'puliti'.
- Comportamenti delinquenziali "quasi senza soluzione di continuità" sono fortemente indicativi della mancata adesione al percorso rieducativo e possono prevalere sulla considerazione isolata di periodi edificanti.
- Se una precedente concessione di beneficio è stata revocata da un altro provvedimento, i semestri già oggetto di revoca sono, di regola, preclusi a nuova valutazione salvo che non emergano elementi di novità rilevanti.
- Presunti errori materiali in provvedimenti anteriori possono essere irrilevanti se quegli atti sono stati regolarmente revocati; per contestare la revoca o ottenere il computo diverso occorre impugnare tempestivamente i provvedimenti precedenti o produrre novità fattuali o documentali.
- Per aumentare le probabilità di successo in situazioni analoghe, il ricorrente dovrebbe documentare specificamente l'adesione a programmi trattamentali e fornire prove di miglioramento individuale riferibili a ciascun semestre che si vuol vedere valutato favorevolmente.
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