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Sentenza

Sentenza n. 858/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 3759 del 25 settembre 2017, notificata il 29.9.17 dal Comune di Fumone (FR); di ogni altro atto connesso e presupposto, implicito o esplicito, ivi inclusi, per quanto di ragione, il verbale dei VV.UU. di Fumone del 22.9.2017 con le risultanze emerse nel sopralluogo di verifica;

Giustizia amministrativa201700861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di un chiosco adibito alla vendita di fiori presso il cimitero comunale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza comunale di demolizione di un manufatto a un piano, con copertura a tetto e forma a L, destinato alla vendita di fiori e appoggiato al suolo. Deduceva, in primo luogo, la violazione delle garanzie partecipative e delle norme sull'accesso ai documenti amministrativi, nonché il difetto di istruttoria, sostenendo che avrebbe dovuto essere coinvolta nel procedimento e che la propria partecipazione avrebbe potuto incidere sull'adozione dell'ordine di demolizione. Contestava inoltre l'illogicità e la contraddittorietà dell'azione amministrativa per non avere il Comune proceduto all'annullamento in autotutela degli atti precedentemente adottati in suo favore. Con il secondo motivo sosteneva che il manufatto fosse un chiosco amovibile, ancorato al suolo mediante piastre e viti, conforme al bando comunale, il quale ammetteva strutture mobili o fisse ancorate al suolo, e che pertanto non fosse soggetto al previo titolo edilizio. Invocava l'inapplicabilità dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, richiamando anche la disciplina dell'attività edilizia libera e il d.P.R. n. 31/2017. Nel corso del giudizio emergeva inoltre che la ricorrente aveva presentato, tre giorni prima della notificazione del ricorso, un'istanza di accertamento di conformità e rilascio di permesso in sanatoria.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Il Collegio ha applicato l'orientamento prevalente presso il TAR Latina secondo cui la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, anteriormente all'impugnazione dell'ordine di demolizione, determina il riesame dell'abusività dell'opera e rende inefficace il provvedimento sanzionatorio originario, spostando l'interesse del privato sull'eventuale diniego, espresso o tacito, della sanatoria e sugli eventuali successivi atti repressivi. Il Collegio ha comunque esaminato la fondatezza dei motivi, rilevando che la ricorrente non aveva indicato quali specifici elementi avrebbe potuto sottoporre al contraddittorio procedimentale né la loro possibile incidenza su un esito favorevole. Perciò, anche in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, l'omessa partecipazione non avrebbe comportato l'annullabilità di un atto vincolato quale l'ordine di demolizione, né integrava un difetto di istruttoria giuridicamente rilevante. È stata inoltre esclusa l'illogicità derivante dalla mancata autotutela sugli atti favorevoli, poiché l'autorizzazione commerciale non era inscindibilmente collegata al chiosco demolito: l'attività poteva essere esercitata con una struttura mobile o, successivamente, con una struttura fissa munita dei necessari titoli edilizi. Nel merito edilizio, il Collegio ha ritenuto che il bando comunale non autorizzasse la realizzazione senza titolo di strutture fisse, ma attribuisse una scelta tra strutture mobili, non necessitanti di titolo edilizio, e strutture fisse ancorate al suolo, realizzabili solo previo conseguimento del titolo. Il manufatto non rientrava nelle ipotesi di attività edilizia libera relative a VEPA o tende, perché costituiva uno spazio stabilmente chiuso, non era composto esclusivamente da vetrate o tende e rappresentava una struttura autonoma, non addossata o annessa ad altro immobile. Il d.P.R. n. 31/2017 è stato ritenuto inconferente, riguardando il profilo paesaggistico e non quello urbanistico-edilizio. L'ordine di demolizione risultava quindi comunque legittimo, anche alla luce dei poteri di vigilanza e repressione previsti dall'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune, pur vittorioso, non si era costituito né aveva partecipato attivamente al giudizio.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L'istanza di accertamento di conformità presentata prima dell'impugnazione dell'ordine di demolizione determina il riesame dell'abusività dell'opera; secondo l'orientamento seguito, ciò rende inefficace il provvedimento sanzionatorio originario e sposta l'interesse sull'eventuale diniego della sanatoria e sugli atti repressivi successivi.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    L'omessa partecipazione procedimentale non comporta l'annullabilità dell'atto vincolato quando il ricorrente non dimostri quali elementi avrebbe potuto introdurre nel procedimento e la loro possibile incidenza sull'esito.

  • art. 7 l. 241/1990

    La garanzia della comunicazione di avvio non è stata ritenuta decisiva rispetto a un ordine di demolizione, in assenza dell'indicazione di specifici apporti partecipativi potenzialmente utili.

  • art. 9 l. 241/1990

    La partecipazione degli interessati non è stata ritenuta violata in modo giuridicamente rilevante, poiché la ricorrente non ha precisato quali argomenti avrebbe potuto sottoporre all'amministrazione.

  • art. 10 l. 241/1990

    Le facoltà partecipative non fondano l'annullamento dell'atto quando il ricorrente non dimostri l'utilità concreta del contraddittorio procedimentale.

  • art. 6, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. 380/2001

    La disciplina dell'attività edilizia libera per le VEPA non è applicabile a un chiosco che non sia composto esclusivamente da vetrate e che crei uno spazio stabilmente chiuso con variazione di volume e superficie.

  • art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. 380/2001

    La disciplina delle opere di protezione costituite da tende non è applicabile a un chiosco che non sia composto esclusivamente da tende e che costituisca una struttura autonoma, non addossata o annessa a un altro immobile.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    Il richiamo alla disciplina dei titoli edilizi non offre copertura alla realizzazione del manufatto senza il previo titolo richiesto.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    L'amministrazione è tenuta a esercitare i poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, senza che il precedente rilascio di un'autorizzazione commerciale escluda tali poteri.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    La censura relativa all'inapplicabilità della disposizione è stata assorbita nella declaratoria di inammissibilità, mentre il Collegio ha comunque ritenuto legittimo l'esercizio del potere repressivo edilizio.

  • d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31

    La disciplina delle opere escluse dall'autorizzazione paesaggistica riguarda lo statuto paesaggistico del bene e non incide sulla necessità del titolo urbanistico-edilizio.

Massime di principio

  • La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 prima dell'impugnazione dell'ordine di demolizione può rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio originario e determinare il difetto di interesse all'impugnazione, poiché l'interesse del privato si trasferisce sull'eventuale diniego della sanatoria e sugli atti repressivi successivi.
  • Nei procedimenti repressivi di abusi edilizi, l'omessa partecipazione procedimentale non determina l'annullabilità dell'ordine di demolizione quando il ricorrente non indichi puntualmente quali elementi avrebbe potuto sottoporre all'amministrazione e quale probabile incidenza essi avrebbero avuto sul contenuto dell'atto finale.
  • Un bando che consenta lo svolgimento di un'attività mediante strutture mobili o fisse ancorate al suolo non equivale ad autorizzazione edilizia per la realizzazione delle strutture fisse: queste ultime necessitano dei titoli edilizi prescritti dalla legge.
  • Un manufatto destinato a creare uno spazio stabilmente chiuso, autonomo e dotato di volume e superficie non rientra nelle ipotesi di attività edilizia libera previste per le VEPA o per le opere di protezione costituite da tende.
  • L'esclusione di un'opera dall'autorizzazione paesaggistica non comporta anche l'esenzione dai titoli urbanistico-edilizi, poiché i due regimi tutelano profili distinti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoPartecipazione al procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiPrincipio di legalità e tipicità

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