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Parere

Parere n. 27/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario per l’annullamento del D.R.S. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, del Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, recante l’ingiunzione al pagamento di somme a titolo di indennità per danno paesaggistico.

Giustizia amministrativa202500209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento del D.R.S. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante l’ingiunzione al pagamento di euro 18.288,56 a titolo di indennità per danno paesaggistico ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente impugna il decreto regionale che le ingiunge il pagamento dell’indennità paesaggistica connessa alla sanatoria edilizia di un fabbricato sito nel Comune di Lipari. La questione centrale riguarda la ricostruzione della cronologia degli atti e delle notificazioni, ai fini della verifica della prescrizione quinquennale dell’indennità e della tempestività del ricorso straordinario. La ricorrente sostiene di avere avuto conoscenza del decreto soltanto il 10 ottobre 2025, tramite PEC, contestando l’asserita notificazione del 13 giugno 2025. Occorre inoltre accertare la data effettiva di rilascio, efficacia e comunicazione della concessione edilizia in sanatoria, individuata dal precedente CGA n. 214/2021 quale momento di decorrenza della prescrizione del credito ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. In via cautelare, la ricorrente chiede la sospensione dell’efficacia e dell’esecutività del decreto e delle attività di riscossione conseguenti.

Il parere

Il CGA sospende l’espressione del parere definitivo, riservando ogni decisione in rito e nel merito, e dispone un’integrazione istruttoria da svolgersi entro novanta giorni dalla comunicazione del parere. L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana dovrà acquisire e depositare l’integrale fascicolo amministrativo relativo alla determinazione dell’indennità, la documentazione completa e leggibile delle notificazioni e comunicazioni relative al decreto e agli atti connessi, con indicazione di modalità, destinatari, esiti ed eventuali comunicazioni accessorie, nonché la concessione edilizia in sanatoria con i relativi atti presupposti e consequenziali. Il Consiglio ritiene necessario tale approfondimento perché la prescrizione quinquennale dell’indennità decorre dal momento in cui il credito diviene esigibile, individuato nel rilascio del provvedimento di condono edilizio, mentre la tempestività dell’impugnazione dipende dalla prova della notificazione o della conoscenza legale del decreto. In via cautelare, accoglie l’istanza e dispone la sospensione dell’efficacia e dell’esecutività del decreto, nonché di ogni attività di riscossione o esecuzione direttamente conseguente, fino alla definizione del ricorso straordinario.

Osservazioni

Ricostruzione delle notificazioni

È necessario acquisire la documentazione integrale relativa a tutte le notificazioni e comunicazioni del decreto, specificando date, mezzi utilizzati, indirizzi, destinatari, esiti, eventuale compiuta giacenza, reiterazioni, rinnovazioni e comunicazioni accessorie. Il semplice riferimento a una raccomandata o a una trasmissione PEC non è sufficiente.

Concessione edilizia in sanatoria

Devono essere acquisiti la concessione edilizia in sanatoria, gli atti presupposti e consequenziali e la documentazione idonea a stabilire quando il provvedimento sia stato effettivamente rilasciato, quando sia divenuto efficace e quando sia stato comunicato o consegnato all’interessata.

Prescrizione dell’indennità ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004

La verifica della prescrizione richiede l’esatta individuazione del momento in cui il credito è divenuto esigibile. Secondo il precedente CGA n. 214/2021, l’indennità è soggetta a prescrizione quinquennale decorrente dal rilascio del provvedimento di condono edilizio.

Tempestività del ricorso straordinario

La decisione sulla tempestività dell’impugnazione deve essere riservata sino alla ricostruzione documentale della conoscenza legale o effettiva del decreto, considerata la contestazione della ricorrente circa la notificazione del 13 giugno 2025 e la dedotta conoscenza avvenuta il 10 ottobre 2025.

Tutela cautelare

La controversia sulla sequenza notificatoria e l’assenza di un compendio probatorio completo giustificano la sospensione dell’efficacia e dell’esecutività del decreto e delle attività di riscossione o esecuzione conseguenti, per evitare un pregiudizio patrimoniale sproporzionato o difficilmente reversibile.

Norme richiamate

  • art. 167 d.lgs. n. 42/2004

    indennità prevista dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004

    L’indennità paesaggistica è soggetta a prescrizione quinquennale, secondo il principio richiamato dal precedente CGA n. 214/2021, con decorrenza dal momento in cui il credito diviene esigibile e, in particolare, dal rilascio del provvedimento di condono edilizio.

  • art. 27 d.lgs. n. 157/2006

    come sostituito dall’art. 27 del d.lgs. n. 157/2006

    La disposizione è richiamata quale fonte della disciplina dell’indennità applicata nel decreto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, quale fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

  • d.P.R. 1199/1971

    ricorso straordinario per l’annullamento

    Il procedimento è trattato quale ricorso straordinario al Presidente della Regione, con parere consultivo del CGA.

Massime di principio

  • Quando la decisione su prescrizione o tempestività dell’impugnazione dipende dalla data di conoscenza legale di un provvedimento, l’organo consultivo deve disporre un’integrazione istruttoria se gli atti non documentano in modo completo date, modalità, destinatari ed esiti delle notificazioni.
  • La mera indicazione, in un atto o in una comunicazione, dell’avvenuta notificazione non sostituisce la produzione della documentazione comprovante il perfezionamento della notificazione, inclusi gli eventuali adempimenti accessori e la compiuta giacenza.
  • L’indennità prevista dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 è soggetta a prescrizione quinquennale, decorrente dal momento in cui il credito diviene esigibile e, secondo il principio richiamato dal CGA, dal rilascio del provvedimento di condono edilizio.
  • La decorrenza della prescrizione dell’indennità paesaggistica richiede una verifica documentale non solo della data formalmente apposta sul provvedimento di sanatoria, ma anche della sua effettiva perfezione, efficacia e comunicazione all’interessato.
  • Quando la legittimità temporale della pretesa amministrativa e la tempestività dell’impugnazione non sono ancora verificabili con sufficiente certezza, la sospensione cautelare dell’atto e delle attività esecutive conseguenti può essere disposta per preservare l’utilità della decisione finale.

Impugnazione dell’indennità paesaggistica e sospensione cautelare

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una privata contro un decreto del Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana che ingiunge il pagamento di euro 18.288,56 a titolo di indennità prevista dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. L’indennità è collegata alla sanatoria edilizia di un fabbricato adibito a civile abitazione sito nel Comune di Lipari.

Premesse e questione controversa

Per l’immobile risulta rilasciata una concessione edilizia in sanatoria, previa acquisizione del nulla osta della Soprintendenza per i beni culturali di Messina. La ricorrente deduce plurimi vizi del decreto e sostiene di averne avuto conoscenza soltanto il 10 ottobre 2025, tramite PEC. Contesta quindi l’affermazione secondo cui il provvedimento sarebbe stato già notificato il 13 giugno 2025.

La questione centrale è la ricostruzione certa della sequenza temporale degli atti e delle notificazioni, necessaria per verificare sia la prescrizione della pretesa patrimoniale sia la tempestività del ricorso straordinario.

Prescrizione dell’indennità ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004

Il CGA richiama il proprio precedente n. 214/2021, secondo cui l’indennità prevista dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 è soggetta a prescrizione quinquennale, indipendentemente dalla qualificazione dogmatica attribuita all’obbligazione. Il termine decorre dal momento in cui il credito diviene esigibile, individuato nel rilascio del provvedimento di condono edilizio.

Nel caso concreto occorre pertanto accertare, con documenti aventi data certa e provenienza incontestabile:

  • quando la concessione edilizia in sanatoria sia stata effettivamente rilasciata;
  • quando sia divenuta efficace;
  • quando sia stata comunicata o consegnata all’interessata;
  • quali siano gli atti presupposti e consequenziali.

La sola data indicata nel provvedimento di sanatoria non è sufficiente, se non è accompagnata dalla prova della sua effettiva perfezione e conoscibilità.

Necessità dell’integrazione istruttoria

Il Consiglio rileva che la documentazione disponibile non consente di stabilire con certezza se il decreto sia stato notificato nel giugno 2025. Non risultano prodotte in modo completo la documentazione postale o telematica, l’eventuale prova della compiuta giacenza e le comunicazioni accessorie che potrebbero incidere sul perfezionamento della notificazione.

La ricostruzione dovrà indicare, per ciascuna comunicazione o notificazione:

  • la data;
  • il mezzo utilizzato;
  • l’indirizzo di destinazione;
  • il destinatario;
  • l’esito;
  • le eventuali reiterazioni o rinnovazioni;
  • le comunicazioni accessorie.

Il CGA considera tale approfondimento indispensabile perché la decorrenza dei termini non può essere desunta da allegazioni contrapposte o da riferimenti generici all’avvenuta trasmissione di un atto.

Sospensione del parere definitivo

Il Collegio sospende l’espressione del parere definitivo e riserva ogni decisione in rito e nel merito. Entro novanta giorni dalla comunicazione del parere, l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana dovrà acquisire e depositare l’integrale fascicolo amministrativo relativo alla determinazione dell’indennità, la documentazione completa delle notificazioni e comunicazioni del decreto e la concessione edilizia in sanatoria con gli atti connessi.

Tutela cautelare

Il decreto impone il pagamento di una somma significativa e può determinare iniziative di riscossione o esecuzione. In assenza di una ricostruzione completa della sequenza notificatoria, la prosecuzione dell’efficacia e dell’esecutività dell’atto potrebbe produrre un pregiudizio patrimoniale sproporzionato o difficilmente reversibile.

Il CGA accoglie quindi l’istanza cautelare e dispone, fino alla definizione del ricorso straordinario:

  • la sospensione dell’efficacia del decreto;
  • la sospensione della sua esecutività;
  • la sospensione di ogni attività di riscossione o esecuzione direttamente conseguente.

Conclusioni

Il parere non definisce ancora il ricorso nel merito né decide definitivamente sulle questioni di rito. La decisione è rinviata dopo l’integrazione istruttoria, ritenuta necessaria per stabilire la decorrenza della prescrizione dell’indennità e la tempestività dell’impugnazione. Le generalità della ricorrente sono oscurate a tutela dei dati personali, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoPrincipi di precauzione e prevenzione

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