Parere n. 28/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana avverso l’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana avverso un’ordinanza del Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina
Esito
La questione giuridica
Due operatori di stabilimenti di equidi hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, un’ordinanza del Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. Il ricorso riguarda stabilimenti identificati dai codici aziendali IT103ME005 e IT104ME004. Dopo il rigetto dell’istanza cautelare, il Collegio, dovendo esaminare il merito, ha rilevato dalla relazione dell’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana la possibile pendenza di ulteriori ricorsi amministrativi concernenti atti connessi al medesimo procedimento. Ha quindi ritenuto necessario acquisire informazioni al riguardo e, in caso positivo, copia dei relativi atti.
Il parere
Il Collegio non ha definito il merito del ricorso e ha sospeso l’espressione del parere. Ha demandato all’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana di acquisire dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina informazioni sull’eventuale pendenza di ricorsi amministrativi relativi ad atti connessi con il procedimento e di trasmetterle, eventualmente corredate dalla documentazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere. La precedente istanza cautelare era stata rigettata con un distinto parere, ma tale statuizione non definisce il merito del ricorso.
Osservazioni
Pendenza di ricorsi amministrativi connessi
Prima di procedere all’esame di merito, devono essere acquisite dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina informazioni sull’eventuale pendenza di ricorsi in via amministrativa avverso atti connessi con il medesimo procedimento, con trasmissione di copia degli atti ove esistenti.
Norme richiamate
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, commi 1 e 2
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2
La disposizione è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati idonei a identificare le parti.
Regolamento (UE) 2016/679, art. 9, paragrafo 1
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 9, paragrafo 1
La disposizione è richiamata in relazione alla tutela dei dati personali riguardanti la salute e alla protezione dei diritti o della dignità degli interessati.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando dalla relazione dell’amministrazione emergano elementi circa la possibile pendenza di ricorsi amministrativi riguardanti atti connessi, il giudice consultivo può sospendere l’espressione del parere e disporre l’acquisizione delle informazioni e degli atti necessari prima di esaminare il merito.
- La sospensione dell’espressione del parere per esigenze istruttorie non costituisce una decisione sul merito del ricorso e impone all’amministrazione incaricata di svolgere gli incombenti indicati nel termine assegnato.
Ricorso straordinario contro un’ordinanza veterinaria
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da due operatori di stabilimenti di equidi contro un’ordinanza del Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina.
Premesse del procedimento
I ricorrenti, entrambi operatori dello stabilimento di equidi identificato dal codice aziendale IT103ME005, e uno dei quali anche operatore dello stabilimento IT104ME004, hanno impugnato l’ordinanza chiedendo anche la sospensione cautelare del provvedimento.
Con un precedente parere, le Sezioni riunite avevano rigettato l’istanza cautelare. L’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, nella relazione trasmessa al Consiglio, si era espresso per la non fondatezza del ricorso.
Necessità di un’integrazione istruttoria
Prima di procedere alla valutazione del merito, il Collegio ha rilevato che dalla relazione dell’Ufficio legislativo e legale, relativa alla fase cautelare, sembrava emergere la possibile pendenza di ulteriori ricorsi amministrativi concernenti atti connessi allo stesso procedimento.
Per tale ragione, il Consiglio ha ritenuto necessario acquisire:
- informazioni sull’eventuale esistenza di ricorsi amministrativi connessi;
- copia dei relativi atti, qualora tali ricorsi risultino pendenti.
L’Ufficio legislativo e legale è stato incaricato di acquisire gli elementi dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e di trasmetterli al Consiglio entro trenta giorni dalla comunicazione del parere.
Esito del parere
Il Consiglio non ha definito il merito del ricorso. Ha sospeso l’espressione del parere, rinviando ogni valutazione sulla fondatezza delle censure all’esito dell’integrazione istruttoria richiesta.
Il rigetto della precedente istanza cautelare resta distinto dalla decisione interlocutoria in esame e non equivale a un rigetto del ricorso nel merito.
Oscuramento dei dati personali
In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, il Consiglio ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare le parti, a tutela dei loro diritti e della loro dignità.
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