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Parere

Parere n. 256/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS-, in qualità di amministratore di sostegno del signor -OMISSIS-, contro Comune di -OMISSIS- e nei confronti di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento n. 80896 in data 8 novembre 2022 concernente la determinazione della quota sociale di partecipazione alla retta di ospitalità;

Giustizia amministrativa202400049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento comunale di determinazione della quota sociale di compartecipazione alla retta di ospitalità presso una RSSA

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

La ricorrente, quale amministratore di sostegno di una persona con disabilità riconosciuta al 100%, ricoverata presso una RSSA e titolare di pensione di invalidità successivamente trasformata in assegno sociale sostitutivo di invalidità civile, ha impugnato il provvedimento comunale che, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022, aveva posto a suo carico una quota giornaliera della retta sociale, determinandola in euro 21,89, con la restante quota a carico dell'ente. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la violazione degli articoli 32, 38, 53 e 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; della legge n. 18/2009; dell'articolo 14 CEDU; dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del DPCM n. 159/2013; nonché eccesso di potere, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti. La questione centrale riguardava la rilevanza, ai fini ISEE e della determinazione della quota di compartecipazione alla retta, dell'assegno sociale sostitutivo della pensione di invalidità civile, in presenza di un ISEE pari a zero.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso e ha espresso parere favorevole all'accoglimento, con assorbimento dell'istanza cautelare e annullamento dell'atto impugnato. La Sezione ha affermato che l'ISEE deve essere applicato anche per determinare la quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate, salvo eventuali criteri ulteriori previsti dagli enti erogatori nel rispetto della disciplina regionale e dei livelli essenziali. Ai fini del calcolo dell'ISEE, l'articolo 2-sexies del decreto-legge n. 42/2016 esclude dal reddito disponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti in ragione della condizione di disabilità, quando non rientranti nel reddito complessivo IRPEF. Richiamando il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la Sezione ha precisato che le prestazioni aventi natura compensativa o risarcitoria della disabilità non costituiscono reddito, poiché non remunerano un'attività né determinano un incremento patrimoniale. Tale principio si applica anche alla pensione di invalidità civile automaticamente trasformata, al compimento dei 65 anni, in assegno sociale sostitutivo di invalidità civile. Le somme percepite dal beneficiario non potevano quindi essere computate come reddito rilevante ai fini ISEE e della compartecipazione alla retta.

Osservazioni

Rilevanza dell'ISEE nella compartecipazione alla retta

L'ISEE, oltre a costituire criterio di accesso alle prestazioni sociali agevolate, deve essere utilizzato anche per determinare la quota di compartecipazione al costo delle prestazioni posta a carico dell'interessato.

Computabilità dell'assegno sociale sostitutivo di invalidità civile

L'assegno sociale sostitutivo della pensione di invalidità civile, in quanto prestazione collegata alla condizione di disabilità e avente funzione compensativa, non costituisce reddito rilevante ai fini ISEE.

Annullamento del provvedimento comunale

Poiché la quota di compartecipazione era stata determinata considerando come reddito rilevante una prestazione che doveva essere esclusa dal calcolo ISEE, il provvedimento comunale deve essere annullato.

Istanza cautelare

La domanda cautelare di sospensione dell'atto è assorbita dall'accoglimento del ricorso e dall'annullamento del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • articoli 32, 38, 53 e 117, secondo comma, lettera m), Costituzione

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della contestazione della determinazione della quota sociale e della tutela della persona con disabilità.

  • legge 3 marzo 2009, n. 18

    Richiamata per la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

  • articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del DPCM n. 159/2013

    La disciplina ISEE deve essere applicata anche alla determinazione della quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate.

  • articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla legge 26 maggio 2016, n. 89

    Sono esclusi dal reddito disponibile ... i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF.

    Esclude dal reddito rilevante ai fini ISEE le prestazioni pubbliche con funzione assistenziale, previdenziale o indennitaria connesse alla disabilità, quando non incluse nel reddito complessivo IRPEF.

  • articolo 14 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al divieto di discriminazione.

  • articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al divieto di discriminazione.

  • articolo 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.

  • articolo 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la tutela dei dati personali relativi alla salute.

  • articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato, nella versione modificata dal decreto legislativo n. 101/2018, quale ulteriore base per l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • L'ISEE costituisce il parametro da applicare non soltanto per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ma anche per la determinazione della quota di compartecipazione al costo delle medesime prestazioni, salvo criteri ulteriori ammessi dalla disciplina vigente.
  • I trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati in ragione della condizione di disabilità e non inclusi nel reddito complessivo IRPEF devono essere esclusi dal reddito disponibile rilevante ai fini ISEE.
  • Le prestazioni economiche dirette a compensare una situazione oggettiva di disabilità non costituiscono reddito ai fini ISEE, poiché non remunerano un'attività né rappresentano un incremento della capacità patrimoniale del beneficiario.
  • La pensione di invalidità civile automaticamente trasformata, al compimento dei 65 anni, in assegno sociale sostitutivo di invalidità civile conserva la propria funzione assistenziale connessa alla disabilità e non è computabile come reddito rilevante ai fini ISEE.

Determinazione della quota sociale per il ricovero in RSSA

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'amministratore di sostegno di una persona con disabilità contro il provvedimento comunale che aveva determinato la quota di compartecipazione alla retta di ospitalità presso una RSSA. La questione concerne la computabilità dell'assegno sociale sostitutivo della pensione di invalidità civile ai fini ISEE e della conseguente determinazione della quota a carico dell'assistito.

Premesse e richiesta

La persona assistita, riconosciuta invalida al 100% e affetta da plurime patologie, era ricoverata continuativamente presso una struttura residenziale con assistenza dedicata. Il Comune aveva determinato, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022, una quota sociale giornaliera pari a euro 50,17, ripartita in euro 28,28 a carico dell'ente ed euro 21,89 a carico dell'assistito.

La ricorrente ha dedotto che il beneficiario disponeva di un ISEE pari a zero e che la prestazione economica percepita, pari a circa euro 660 mensili, non avrebbe dovuto essere considerata reddito, trattandosi di una misura compensativa della disabilità. Ha chiesto l'annullamento dell'atto e l'accertamento del diritto all'esenzione totale dalla quota sociale, formulando anche istanza cautelare.

Motivi dedotti

Sono state prospettate violazioni di disposizioni costituzionali, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, della CEDU, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della disciplina ISEE contenuta nel DPCM n. 159/2013 e nell'articolo 2-sexies del decreto-legge n. 42/2016. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

Disciplina dell'ISEE e compartecipazione

La Sezione ha chiarito che la disciplina ISEE non rileva soltanto per stabilire l'accesso a una prestazione sociale agevolata, ma anche per determinare la quota del relativo costo posta a carico dell'utente. Gli enti erogatori possono prevedere criteri ulteriori per individuare specifiche platee di beneficiari, nel rispetto della disciplina regionale e dei livelli essenziali, ma resta ferma la valutazione della condizione economica complessiva attraverso l'ISEE.

Esclusione delle prestazioni connesse alla disabilità

L'articolo 2-sexies del decreto-legge n. 42/2016 stabilisce che, nel calcolo dell'ISEE dei nuclei familiari con persone con disabilità o non autosufficienti, devono essere esclusi dal reddito disponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da pubbliche amministrazioni in ragione della disabilità, quando non rientranti nel reddito complessivo IRPEF.

La Sezione ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui le indennità e le somme aventi funzione compensativa o risarcitoria della disabilità non costituiscono reddito, poiché non remunerano un'attività e non sono destinate all'accumulo patrimoniale, ma compensano una situazione oggettiva di inabilità e la conseguente riduzione della capacità reddituale.

Applicazione al caso concreto

Il principio è stato ritenuto applicabile sia all'indennità di accompagnamento sia alla pensione di invalidità civile automaticamente trasformata, al compimento dei 65 anni, in assegno sociale sostitutivo di invalidità civile. Le somme percepite dal beneficiario non potevano quindi essere computate come reddito rilevante ai fini ISEE.

Il Comune, avendo determinato la quota di compartecipazione considerando tale prestazione economica, aveva applicato erroneamente la disciplina vigente. Il provvedimento impugnato è stato pertanto ritenuto illegittimo.

Conclusioni

La Sezione ha espresso parere per l'accoglimento del ricorso straordinario e l'annullamento dell'atto comunale, con assorbimento dell'istanza cautelare. In ragione della presenza di dati sanitari e di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, è stato disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati sanitari in ogni ipotesi di diffusione del parere.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiTariffe e rapporti con gli utentiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiServizi pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePonderazione degli interessi e interesse pubblicoProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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