Parere n. 274/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con deposito diretto ex art. 11 comma 2, d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- -OMISSIS- contro il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (ora Ministero dell’università e della ricerca) «per l’annullamento dei giudizi individuali negativi e del giudizio collegiale negativo in ordine al conseguimento della abilitazione scientifica nazionale (“a.s.n.”) di prima fascia nel settore concorsuale (“s.c.”) 12/C1 – diritto costituzionale».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dei giudizi individuali e del giudizio collegiale negativo relativi al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia nel settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il nuovo giudizio di inidoneità espresso da una Commissione ASN in diversa composizione, nominata in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 584 del 2017. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 4 del d.m. n. 76/2012, dell’allegato B, punto 5, del medesimo decreto e della tabella ANVUR delle mediane, sostenendo che la Commissione non avrebbe attribuito adeguato rilievo ai titoli, non avrebbe valorizzato il loro giudizio positivo in funzione compensativa rispetto alla valutazione delle pubblicazioni e avrebbe trascurato il superamento delle mediane. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 16, comma 3, lett. a), della l. n. 240/2010, nonché eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di motivazione, contestando l’asserita insufficiente analiticità del giudizio collegiale e la contraddittorietà dei giudizi individuali.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. Quanto al primo motivo, ha affermato che titoli e pubblicazioni sono entrambi elementi necessari della valutazione, ma autonomi e non omogenei: una valutazione positiva dei titoli può coesistere con una valutazione non positiva delle pubblicazioni, senza determinare contraddittorietà o illegittimità. Il superamento delle mediane ha rilievo significativo ma non decisivo, poiché gli indicatori sono quantitativi e prevale il giudizio qualitativo della Commissione sulla maturità scientifica. Quanto al secondo motivo, la Sezione ha ritenuto che i giudizi individuali contenessero un esame analitico delle pubblicazioni e che il giudizio collegiale ne costituisse una sintesi, non meramente apparente, delle ragioni dell’esito negativo. Le censure miravano in sostanza a sostituire la valutazione del ricorrente a quella della Commissione, senza evidenziare manifesta arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il principio del contraddittorio è stato ritenuto rispettato e la permanenza dell’interesse alla decisione è stata espressamente manifestata dal ricorrente.
Osservazioni
Primo motivo - Valutazione di titoli, pubblicazioni e mediane
La normativa sull’ASN impone la valutazione analitica sia dei titoli sia delle pubblicazioni, ma non stabilisce che una valutazione positiva dei titoli debba compensare una valutazione non positiva della produzione scientifica. Titoli e pubblicazioni sono elementi distinti e possono ricevere valutazioni non coincidenti. Il superamento delle mediane costituisce un elemento quantitativo rilevante, ma non determina automaticamente il conseguimento dell’abilitazione, che richiede il positivo giudizio qualitativo della Commissione sulla maturità scientifica.
Secondo motivo - Analiticità del giudizio collegiale e contraddittorietà dei giudizi individuali
I giudizi individuali costituiscono la fase preparatoria della valutazione collegiale e sono assorbiti nella decisione finale della Commissione, che rappresenta la sintesi della comparazione e della composizione delle valutazioni dei singoli commissari. Nel caso esaminato, il giudizio collegiale, pur sintetico, esponeva le ragioni dell’esito negativo e non si limitava a meri aggettivi valutativi. Non è stata ravvisata alcuna manifesta arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971
Decorso il termine di 120 giorni e, successivamente, quello di trenta giorni senza risposta dell’amministrazione, il ricorrente ha depositato copia del ricorso direttamente presso il Consiglio di Stato.
La disposizione consente il deposito diretto del ricorso presso il Consiglio di Stato dopo l’inutile decorso dei termini previsti per la trasmissione da parte dell’amministrazione.
art. 16, comma 3, lett. a), l. n. 240/2010
Costituisce la base legislativa della disciplina dell’abilitazione scientifica nazionale e del rinvio alla regolamentazione dei criteri e delle modalità di valutazione.
art. 3 d.m. n. 76/2012
La commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate.
La valutazione deve riguardare analiticamente titoli e pubblicazioni, secondo criteri e parametri predeterminati, con ponderazione equilibrata e motivata.
art. 5 d.m. n. 76/2012
La commissione si attiene ai criteri e parametri relativi alle pubblicazioni scientifiche e ai titoli, compreso l’impatto della produzione scientifica complessiva.
Il giudizio qualitativo sulla maturità scientifica, fondato sui criteri e parametri dell’art. 5, prevale sulla mera rilevazione quantitativa degli indicatori.
allegato B, punto 5, d.m. n. 76/2012
È richiamato dal ricorrente in relazione agli indicatori quantitativi e alle mediane, ma la Sezione esclude che il loro superamento abbia valore decisivo.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
La Sezione dichiara di conformarsi al precedente parere n. 6/2026, riportandone i principi per la decisione della questione analoga.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, la valutazione deve considerare analiticamente sia i titoli sia le pubblicazioni, ma tali elementi sono autonomi e non impongono un rapporto di compensazione reciproca: una valutazione positiva dei titoli può coesistere con una valutazione non positiva delle pubblicazioni.
- Il superamento delle mediane o di altri indicatori quantitativi costituisce un elemento rilevante, ma non decisivo ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale; resta necessario il giudizio qualitativo della Commissione sulla maturità scientifica del candidato.
- Il giudizio della Commissione ASN sulla maturità scientifica è espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile soltanto in presenza di manifesta arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
- I giudizi individuali dei commissari sono funzionali alla formazione del giudizio collegiale, che ne costituisce la sintesi; l’eventuale non coincidenza tra i giudizi individuali non determina di per sé contraddittorietà o illegittimità.
- Un giudizio collegiale può essere sinteticamente motivato quando, letto insieme ai giudizi individuali, renda comprensibili le ragioni dell’esito negativo e non si limiti a formule meramente apodittiche o prive di contenuto valutativo.
Rigetto del ricorso straordinario contro il giudizio negativo di ASN
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da un professore universitario contro i giudizi individuali e il giudizio collegiale negativo relativi alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia nel settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale. La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso.
Premesse procedurali
Il ricorso era stato depositato presso il Ministero il 16 novembre 2017. Dopo il decorso dei termini previsti dall’art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorrente aveva depositato copia del ricorso direttamente presso il Consiglio di Stato il 6 dicembre 2018. A seguito del parere interlocutorio n. 1064/2025, la Sezione ha acquisito la relazione ministeriale e ha chiesto al ricorrente di dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione. Il Ministero ha chiesto il rigetto; il ricorrente ha confermato il proprio interesse il 17 novembre 2025. La Sezione ha ritenuto pienamente rispettato il contraddittorio.
Vicenda sostanziale
Il giudizio impugnato era stato espresso da una Commissione ASN in diversa composizione, nominata in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. 584 del 2017. Tale sentenza aveva annullato la precedente decisione del T.a.r. Lazio n. 11318 del 2015, relativa alla valutazione negativa ottenuta dal ricorrente nella procedura ASN 2012. La nuova Commissione aveva nuovamente giudicato il candidato non idoneo.
Primo motivo: titoli, pubblicazioni e mediane
Il ricorrente sosteneva che la Commissione non avesse adeguatamente valorizzato il giudizio positivo sui titoli, non attribuendogli efficacia compensativa rispetto alla valutazione delle pubblicazioni, e che avesse trascurato il superamento delle mediane ANVUR.
La Sezione, richiamando anche i pareri n. 1194 del 7 novembre 2025 e n. 6 del 5 gennaio 2026, ha ricostruito il quadro dell’art. 16 della l. n. 240/2010 e del d.m. n. 76/2012. L’art. 3 del decreto ministeriale richiede un giudizio motivato di merito fondato sulla valutazione analitica di titoli e pubblicazioni, secondo criteri e parametri predeterminati, con ponderazione equilibrata e motivata. L’art. 5 disciplina i criteri e i parametri per la valutazione della produzione scientifica e dei titoli.
Secondo la Sezione, titoli e pubblicazioni sono entrambi elementi centrali, ma distinti e non omogenei. Non esiste, quindi, un obbligo di compensazione per cui una valutazione positiva dei titoli debba necessariamente neutralizzare una valutazione non positiva delle pubblicazioni. È legittimo che il candidato riceva una valutazione positiva per i titoli e negativa per la produzione scientifica.
Il superamento delle mediane assume rilievo, ma non è decisivo. Gli indicatori hanno natura quantitativa, mentre l’abilitazione richiede soprattutto una valutazione qualitativa della maturità scientifica, dell’originalità, del rigore metodologico, dell’impatto e della qualità complessiva della produzione.
Secondo motivo: motivazione e giudizi individuali
Il ricorrente contestava l’insufficiente analiticità del giudizio collegiale e la contraddittorietà dei giudizi individuali.
La Sezione ha ritenuto che i giudizi individuali contenessero un esame analitico delle pubblicazioni e che il giudizio collegiale ne rappresentasse la sintesi. Le eventuali differenze tra le valutazioni dei singoli commissari non determinano di per sé contraddittorietà, poiché esse sono funzionali alla successiva formazione del giudizio unitario della Commissione.
Il giudizio collegiale, pur caratterizzato dalla naturale sinteticità propria di una valutazione conclusiva, esponeva le ragioni dell’esito negativo e non si riduceva all’uso di meri aggettivi privi di spiegazione. Le censure del ricorrente sono state considerate una soggettiva rilettura del merito delle valutazioni, diretta a sostituire il giudizio della Commissione con quello dell’interessato.
Sindacato sulla discrezionalità tecnica
La valutazione della Commissione ASN sulla maturità scientifica del candidato costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica. Il sindacato dell’amministrazione e del giudice non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito scientifico, ma è ammesso soltanto in presenza di manifesta arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Nel caso concreto la Sezione non ha rilevato vizi di tale natura. Le censure non integravano, pertanto, violazioni di legge o figure sintomatiche di eccesso di potere.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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