Parere n. 26/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Quanto al ricorso n. 183 del 2023: ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, con istanza sospensiva, proposto da Costa Mandorla S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulio Napolitano, Avv. Luca Masotto e Tiziana Milana, contro la Regione Sicilia, Assessorato regionale dell’agricoltura, dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, servizio 2° - riserve naturali, aree protette e turismo ambientale, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei seguenti atti: - provvedimento prot. n. 39725 del 12 maggio 2023 avente ad oggetto: “ordine di ripristino dei luoghi ante operam e divieto di prosecuzione degli interventi in corso di esecuzione”: - provvedimento prot. n. 45407 del 26 maggio 2023 con cui è stata comunicata la sospensione di ogni autorizzazione o nulla osta già rilasciato; e, ove occorra, del provvedimento prot. n. 64188 del 17 luglio 2023 con cui l’ente regionale, ha concesso di prolungare la conclusione dei lavori di ripristino sino al 29 settembre 2023 e del verbale di constatazione e verifica di conformità degli interventi del 24 marzo 2023, sottoscritto in data 18 aprile 2023. Quanto al ricorso n. 205 del 2025: ricorso straordinario per motivi aggiunti proposto dalla società Costa Mandorla S.r.l., come sopra rappresentata e difesa, per l’annullamento dei seguenti atti: -nota prot. n. 76686 del 27 agosto 2024 con cui l’ente regionale, fra le altre cose, ha richiesto di acquisire dalla suddetta società un progetto conforme al regolamento e completo delle autorizzazioni di rito, fra le quali l’esito della procedura di valutazione d’incidenza ambientale; - nota prot. n. 99552 del 22 ottobre 2024 confermativa della precedente nota fissando un termine di 60 (sessanta) gg. per la presentazione del progetto richiesto, altrimenti la pratica verrà archiviata; - ogni altro atto preordinato o connesso, ivi incluse, ove occorra, delle note prot. n. 124351 del 28 dicembre 2023 e prot. n. 30730 del 29 marzo 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorsi straordinari riuniti contro l’ordine di ripristino dei luoghi e il divieto di prosecuzione degli interventi in una riserva naturale, nonché contro le successive richieste regionali di presentazione di un progetto aggiornato e conforme alla disciplina della riserva.
Esito
La questione giuridica
La società ricorrente, azienda agricola operante nell’Isola di Stromboli, ha impugnato, con il ricorso n. 183 del 2023, il provvedimento regionale del 12 maggio 2023 che ordinava il ripristino dei luoghi ante operam e vietava la prosecuzione degli interventi edilizi in corso, nonché il successivo provvedimento del 26 maggio 2023 che sospendeva le autorizzazioni e i nulla osta già rilasciati. Sono stati inoltre contestati, ove occorrenti, la proroga concessa per completare i lavori di ripristino e il verbale di sopralluogo e verifica degli interventi. La società deduce, tra l’altro, violazione della legge regionale n. 7/2019, dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, difetto di motivazione, omessa comunicazione di avvio del procedimento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, arbitrarietà, illogicità, violazione dei principi di proporzionalità, correttezza, imparzialità, buon andamento e legittimo affidamento, nonché mancata comparazione tra interessi pubblici e privati. Con il ricorso n. 205 del 2025, proposto per motivi aggiunti, la società ha impugnato le note regionali del 27 agosto e del 22 ottobre 2024, con cui le era stato richiesto di presentare un nuovo progetto conforme al regolamento della riserva e corredato delle autorizzazioni necessarie, compreso l’esito della valutazione d’incidenza ambientale, con avvertimento che, in mancanza, la pratica sarebbe stata archiviata. Sono state dedotte violazione della legge regionale n. 7/2019, dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento, violazione dei principi di proporzionalità, correttezza, imparzialità, buon andamento e non aggravamento del procedimento, nonché illegittimità derivata. Il Collegio ha rilevato che, dopo la proposizione del primo ricorso, si sono svolte interlocuzioni tra la società e l’ente gestore della riserva, che hanno condotto a interventi di ripristino, a un sopralluogo congiunto e alla successiva richiesta della società di completare le opere già autorizzate. Persistono tuttavia incertezze sul carattere completo o parziale del ripristino, sull’effettiva consegna di alcuni atti e sulla presentazione del progetto aggiornato.
Il parere
Il Collegio ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, rilevando che riguardano la medesima vicenda relativa ai lavori di recupero edilizio in un’area ricadente nella riserva naturale “Isola di Stromboli e Strombolicchio” e in siti della Rete Natura 2000. Pur avendo rilevato la ricevibilità di entrambi i ricorsi e ricordato che la domanda cautelare era già stata accolta con il parere n. 450/2023, il Consiglio non ha definito né le questioni preliminari né il merito. Ha ritenuto indispensabile acquisire ulteriori elementi istruttori, in considerazione dell’evoluzione della vicenda e delle interlocuzioni intervenute tra la società e l’amministrazione. In particolare, l’amministrazione dovrà chiarire: - se gli interventi di ripristino realizzati abbiano integralmente soddisfatto l’ordine di ripristino dei luoghi ante operam impartito il 12 maggio 2023; - se siano venute meno le circostanze che avevano giustificato il divieto di prosecuzione dei lavori; - se i lavori siano ancora fermi, tenuto conto della segnalazione dell’Ispettorato delle foreste circa il potenziale pericolo derivante dal cantiere aperto; - se sia stato riattivato il procedimento autorizzativo per il completamento dei lavori, anche alla luce della sentenza del T.a.r. per la Sicilia n. 367/2025, che ha annullato il diniego di rinnovo del nulla osta del 6 febbraio 2023; - se la nota regionale del 28 dicembre 2023 sia stata effettivamente consegnata alla società; - se il progetto che la società afferma di avere presentato il 25 marzo 2024 sia stato effettivamente consegnato alla Regione. Il parere è stato pertanto sospeso, con assegnazione all’Ufficio legislativo e legale della Regione del compito di acquisire le informazioni e la documentazione richieste entro trenta giorni dalla comunicazione del parere.
Osservazioni
Riunione dei ricorsi
I ricorsi n. 183 del 2023 e n. 205 del 2025 devono essere riuniti perché connessi sotto il profilo soggettivo e oggettivo e riguardano la medesima vicenda amministrativa.
Completezza del ripristino
Deve essere chiarito se gli interventi eseguiti dalla società abbiano integralmente soddisfatto l’ordine di ripristino dei luoghi ante operam contenuto nel provvedimento del 12 maggio 2023 oppure se il ripristino sia rimasto parziale.
Persistenza del divieto di prosecuzione dei lavori
L’amministrazione deve precisare se, a seguito degli interventi di ripristino, siano venute meno le circostanze che avevano giustificato il divieto di prosecuzione dei lavori.
Stato del cantiere e riattivazione del procedimento autorizzativo
Occorre verificare se i lavori siano tuttora fermi e se sia stato riattivato il procedimento autorizzativo per il loro completamento, anche considerando la segnalazione dell’Ispettorato delle foreste sul potenziale pericolo derivante dalla permanenza del cantiere aperto e la sentenza del T.a.r. per la Sicilia n. 367/2025.
Consegna della nota del 28 dicembre 2023
Deve essere acquisita la prova dell’avvenuta consegna alla società della nota regionale prot. n. 124351 del 28 dicembre 2023, impugnata con i motivi aggiunti.
Presentazione del progetto del 25 marzo 2024
Deve essere acquisita la prova dell’avvenuta consegna alla Regione del progetto che la società afferma di avere presentato il 25 marzo 2024.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il procedimento riguarda ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana; il parere è reso dal Consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva.
artt. 3, 9 e 13 l.r. n. 7/2019
Le disposizioni sono richiamate dalla ricorrente in relazione ai principi e alle regole del procedimento amministrativo, alla motivazione, alla partecipazione e all’azione amministrativa.
art. 3 d.P.R. n. 380/2001
La disposizione è invocata dalla ricorrente con riferimento alla qualificazione degli interventi edilizi contestati dall’amministrazione.
art. 5 d.P.R. n. 357/1997
La valutazione d’incidenza ambientale è indicata tra i presupposti autorizzativi dell’intervento e tra i documenti richiesti dall’amministrazione per il nuovo progetto.
Regolamento della riserva naturale orientata e integrale “Isola di Stromboli e Strombolicchio”
Il regolamento costituisce il parametro sostanziale di conformità degli interventi edilizi e delle opere da completare nell’area protetta.
Sentenza T.a.r. per la Sicilia, Palermo, sez. II, n. 367/2025
La sentenza ha annullato il provvedimento regionale del 6 febbraio 2023 con cui era stato negato il rinnovo del nulla osta; il Collegio chiede di conoscere gli effetti di tale pronuncia sulla riattivazione del procedimento autorizzativo.
Massime di principio
- Quando più ricorsi riguardano la medesima vicenda amministrativa e presentano connessione soggettiva e oggettiva, il giudice consultivo può riunirli per una trattazione e una decisione unitaria.
- Nel giudizio relativo a un ordine di ripristino e a un divieto di prosecuzione dei lavori, la verifica dell’attualità dell’interesse e della persistenza dei presupposti dell’atto richiede l’accertamento dello stato effettivo degli interventi eseguiti e dell’eventuale integrale ottemperanza all’ordine impartito.
- Quando, dopo l’adozione dell’atto impugnato, intervengono interlocuzioni, attività di ripristino e nuove istanze autorizzative, tali sviluppi fattuali devono essere chiariti prima di decidere il ricorso, perché possono incidere sulla permanenza dell’interesse, sulla rilevanza delle censure e sulla persistenza dei presupposti del provvedimento.
- L’annullamento giurisdizionale del diniego di rinnovo di un nulla osta costituisce un elemento rilevante per valutare se l’amministrazione debba riattivare il procedimento autorizzativo relativo al completamento dei lavori, senza però determinare automaticamente il rilascio del titolo.
- Quando la decisione dipende da fatti controversi o da documenti la cui consegna e presentazione sono contestate, il giudice consultivo può sospendere il parere e disporre un’integrazione istruttoria specificamente diretta ad acquisire tali elementi.
Ordine di ripristino e prosecuzione di lavori in area protetta
Il parere riguarda due ricorsi straordinari proposti da una società agricola contro la Regione Siciliana in relazione a interventi di recupero edilizio realizzati nell’Isola di Stromboli, all’interno della riserva naturale “Isola di Stromboli e Strombolicchio” e di siti della Rete Natura 2000. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha riunito i ricorsi e ha sospeso l’espressione del parere, disponendo ulteriori approfondimenti istruttori.
Premesse fattuali e autorizzazioni originarie
La società svolge attività agricola a Ginostra e opera su terreni ricadenti in diverse zone urbanistiche e ambientali, tra cui la zona B della riserva naturale e i siti Natura 2000 ITA030026 e ITA030044.
Per il recupero edilizio di due manufatti al servizio dell’azienda agricola, la società aveva ottenuto:
- l’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza di Messina;
- il nulla osta al vincolo idrogeologico;
- la valutazione d’incidenza ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 357/1997;
- il nulla osta dell’ente gestore della riserva, rilasciato il 9 aprile 2019 e successivamente rinnovato.
La richiesta di ulteriore rinnovo presentata il 23 dicembre 2022 era stata respinta con provvedimento del 6 febbraio 2023, motivato dall’utilizzo della via aerea per il trasporto dei materiali. Tale diniego era stato impugnato davanti al T.a.r. per la Sicilia, che lo ha successivamente annullato con sentenza n. 367/2025.
Primo ricorso: ripristino e divieto di prosecuzione
A seguito di un sopralluogo del 24 marzo 2023, verbalizzato il 18 aprile 2023, l’ente regionale ha adottato il provvedimento del 12 maggio 2023, con il quale ha ordinato l’interruzione immediata degli interventi non conformi ai nulla osta e il ripristino dello stato dei luoghi ante operam entro novanta giorni. Il provvedimento contestava opere realizzate in difformità dai titoli rilasciati e opere prive di autorizzazione, ritenute contrastanti con il regolamento della riserva, con le prescrizioni del nulla osta e con la normativa ambientale.
Con successivo provvedimento del 26 maggio 2023 è stata comunicata la sospensione di ogni autorizzazione o nulla osta già rilasciato alla società. La società ha inoltre impugnato, ove occorrente, la nota del 17 luglio 2023, con cui l’amministrazione aveva prorogato il termine per concludere i lavori di ripristino fino al 29 settembre 2023.
La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 3, 9 e 13 della l.r. n. 7/2019 e dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, difetto di motivazione, omessa comunicazione di avvio del procedimento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, violazione della proporzionalità, del legittimo affidamento e dell’obbligo di comparazione tra interessi pubblici e privati. La domanda cautelare era già stata accolta con il parere n. 450/2023.
Ripristino e interlocuzioni successive
Dopo la proposizione del primo ricorso, la società ha dichiarato la disponibilità a rimuovere alcuni serbatoi e box metallici e ha chiesto di essere sentita sulle modalità di esecuzione del ripristino. Sono seguite interlocuzioni con l’ente gestore e un sopralluogo congiunto del 10 ottobre 2023, il cui verbale è stato redatto il 23 ottobre 2023.
La società sostiene di avere eseguito i lavori di ripristino concordati con l’amministrazione e di avere così adempiuto all’ordine impartito. Tuttavia, il verbale di sopralluogo fa riferimento a un ripristino parziale. Questa divergenza tra la documentazione amministrativa e la prospettazione della società è stata ritenuta decisiva dal Collegio e necessita di essere chiarita prima della definizione del ricorso.
Secondo ricorso: progetto aggiornato e completamento dei lavori
Con il ricorso n. 205 del 2025, proposto per motivi aggiunti, la società ha impugnato le note regionali del 27 agosto e del 22 ottobre 2024. L’amministrazione ha richiesto un nuovo progetto conforme al regolamento della riserva e completo delle autorizzazioni necessarie, compreso l’esito della valutazione d’incidenza ambientale, ritenendo che il nulla osta del 2019 fosse ormai privo di efficacia e non fosse stato rispettato in tutte le sue componenti.
La società afferma di avere presentato il 25 marzo 2024 una revisione parziale del progetto, relativa soprattutto alle modalità costruttive del manufatto A, e di avere chiesto l’autorizzazione al completamento dei lavori, eventualmente mediante rinnovo del nulla osta originario. L’amministrazione, invece, avrebbe richiesto la presentazione di un nuovo progetto, individuando con precisione gli interventi ancora da completare, le modalità di trasporto dei materiali, l’allontanamento dei materiali di risulta e il rispetto del divieto di ampliamento dei volumi e di realizzazione di pertinenze.
La società contesta tali richieste per difetto di motivazione e istruttoria, travisamento dei fatti, violazione della proporzionalità, correttezza, imparzialità, buon andamento e principio di non aggravamento del procedimento. Deduce inoltre l’illegittimità derivata degli atti successivi.
Ragioni dell’interlocutorietà
Il Collegio ha ritenuto che la documentazione disponibile non consentisse di stabilire con sufficiente certezza:
- se il ripristino ordinato nel 2023 sia stato integralmente eseguito;
- se permangano i presupposti del divieto di prosecuzione dei lavori;
- se il cantiere sia ancora fermo e quale sia il suo stato attuale;
- se sia stato riattivato il procedimento autorizzativo per il completamento delle opere;
- se la nota regionale del 28 dicembre 2023 sia stata effettivamente consegnata alla società;
- se il progetto che la società dichiara di avere presentato il 25 marzo 2024 sia stato ricevuto dalla Regione.
Il Collegio ha inoltre chiesto di considerare la segnalazione dell’Ispettorato delle foreste di Messina, che aveva evidenziato un potenziale pericolo per persone e cose derivante dalla permanenza del cantiere aperto, e la sentenza del T.a.r. per la Sicilia n. 367/2025, che ha annullato il diniego di rinnovo del nulla osta.
Dispositivo
I due ricorsi sono stati riuniti. L’espressione del parere è stata sospesa e l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana è stato incaricato di acquisire dalla struttura regionale competente le informazioni e la documentazione richieste, fornendo riscontro entro trenta giorni dalla comunicazione del parere. Ogni decisione in rito e nel merito è stata riservata.
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