Parere n. 273/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- -OMISSIS- contro il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di Finanza per l’annullamento della determina n. 6170 del 9 gennaio 2024 di rigetto della domanda tesa ad ottenere il rimborso delle spese legali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della determina n. 6170 del 9 gennaio 2024, con cui è stata respinta la domanda di rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale militare.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha chiesto il rimborso delle spese di patrocinio sostenute in un procedimento penale militare concluso con il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Il procedimento riguardava l’omessa indicazione di alcuni immobili nelle dichiarazioni sostitutive utilizzate per ottenere attestazioni ISEE, poi allegate alle domande di ammissione dei figli a iniziative formative e ricreative della Guardia di Finanza. L’Amministrazione ha negato il rimborso ritenendo assente la connessione tra i fatti contestati e l’attività di servizio. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sotto i profili dell’irragionevolezza e della violazione dei principi di proporzionalità ed eguaglianza. L’Amministrazione ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di definitività dell’atto, in quanto adottato da un organo ritenuto soggetto a ricorso gerarchico.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità, poiché il motivo di ricorso è manifestamente infondato. L’art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 richiede, quale presupposto indefettibile del rimborso, che i fatti o gli atti oggetto del giudizio di responsabilità siano connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali. La connessione deve consistere in un rapporto di stretta dipendenza e strumentalità con l’attività funzionale del dipendente, tale che questi non avrebbe potuto adempiere ai propri compiti senza compiere il fatto o l’atto controverso. Nel caso concreto, l’appartenenza alla Guardia di Finanza ha costituito soltanto l’occasione per la presentazione delle domande relative ai figli, mentre la condotta contestata riguardava dichiarazioni ISEE rese nell’ambito della sfera familiare e privata e non aveva alcun rapporto con l’attività di servizio. Il ricorso è pertanto respinto.
Osservazioni
Presupposto della connessione con il servizio
Il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 presuppone una connessione stretta, funzionale e strumentale tra i fatti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali.
Condotta riferita alla sfera privata
La presentazione di dichiarazioni ISEE non veritiere per la partecipazione dei figli a iniziative formative e ricreative riservate agli appartenenti alla Guardia di Finanza e ai loro familiari integra una connessione meramente occasionale con l’appartenenza al Corpo e non giustifica il rimborso delle spese legali.
Eccezione di inammissibilità
L’eccezione relativa al difetto di definitività dell’atto è stata assorbita, poiché il motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato.
Norme richiamate
art. 18 d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla l. 23 maggio 1997, n. 135
relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità
La norma richiede, oltre alla conclusione del giudizio con un provvedimento che escluda la responsabilità del dipendente, una connessione stretta e strumentale tra i fatti contestati e l’attività di servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 richiede cumulativamente che il giudizio riguardi responsabilità civile, penale o amministrativa del dipendente, che si sia concluso con l’esclusione della responsabilità e che i fatti o gli atti contestati siano connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali.
- La connessione tra la condotta oggetto del giudizio e il servizio pubblico non coincide con una mera occasione derivante dall’appartenenza del dipendente all’amministrazione, ma richiede un rapporto di stretta dipendenza e strumentalità con l’adempimento dei doveri funzionali.
- Non sussiste il presupposto del rimborso quando la condotta contestata, pur resa possibile dall’accesso a un beneficio riservato ai dipendenti pubblici e ai loro familiari, appartenga sostanzialmente alla sfera familiare o privata e non abbia rapporto con l’attività di servizio.
Rimborso delle spese legali a dipendente della Guardia di Finanza
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un luogotenente della Guardia di Finanza, ormai in congedo, contro il diniego del rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale militare. L’Amministrazione resistente è il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di Finanza.
Premesse e vicenda penale
Il ricorrente era stato sottoposto a procedimento penale militare per truffa militare continuata pluriaggravata, in relazione all’omessa indicazione di alcuni immobili nelle dichiarazioni sostitutive utilizzate per la formazione delle attestazioni ISEE. Tali attestazioni erano state allegate alle domande di ammissione dei figli a iniziative formative e ricreative della Guardia di Finanza.
Il G.U.P. del Tribunale militare di Napoli, con sentenza del 20 maggio 2022, irrevocabile il 5 luglio 2022, aveva disposto il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, non essendo stata dimostrata la sussistenza di un danno patrimoniale. Secondo la decisione penale, anche in caso di mancata partecipazione dei figli alle iniziative, la spesa a carico dell’Amministrazione sarebbe rimasta invariata.
Diniego amministrativo e ricorso
Il ricorrente aveva presentato domanda di rimborso ai sensi dell’art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla l. 23 maggio 1997, n. 135. Il Comando generale ha respinto la domanda con determina n. 6170 del 9 gennaio 2024, ritenendo insussistente la correlazione tra le condotte contestate nel procedimento penale e l’attività di servizio svolta dal dipendente.
Nel ricorso straordinario il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sotto i profili dell’irragionevolezza e della violazione dei principi di proporzionalità ed eguaglianza. L’Amministrazione ha eccepito anche il difetto di definitività dell’atto, sostenendo che la determina fosse impugnabile in via gerarchica.
Quadro normativo e interpretazione della connessione con il servizio
L’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 consente il rimborso delle spese legali, nei limiti di congruità stabiliti dall’Avvocatura dello Stato, per giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa promossi nei confronti di dipendenti statali in conseguenza di fatti o atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali, quando il giudizio si concluda con una sentenza o un provvedimento che escluda la responsabilità.
Il Consiglio di Stato richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, tra cui Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190, secondo cui la connessione deve essere intesa come riconducibilità dei fatti all’attività funzionale del dipendente, in un rapporto di stretta dipendenza dall’adempimento dei suoi obblighi. Deve inoltre sussistere un nesso di strumentalità, nel senso che il dipendente non avrebbe potuto assolvere ai propri compiti senza compiere il fatto o l’atto contestato.
Valutazione del caso concreto
La Sezione ha ritenuto evidente l’assenza del requisito della connessione. L’appartenenza alla Guardia di Finanza spiegava soltanto perché i figli del ricorrente potessero partecipare alle iniziative, ma non collegava la condotta contestata all’attività di servizio.
La presentazione delle dichiarazioni ISEE non veritiere riguardava infatti la situazione patrimoniale familiare e l’accesso dei figli a benefici o iniziative dell’Amministrazione. La condotta apparteneva quindi alla sfera privata del ricorrente e presentava, rispetto al servizio, una connessione meramente occasionale, inidonea a fondare il diritto al rimborso.
Esito
La Sezione ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità, poiché il motivo di ricorso era manifestamente infondato, e ha espresso parere per il rigetto del ricorso.
È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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