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Sentenza

Sentenza n. 460/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento: - del provvedimento emesso dalla Questura di Vibo Valentia, Divisione anticrimine, prot. n. -OMISSIS- del 14 marzo 2024, con il quale è stato applicato al minore il divieto di accedere ai luoghi ove la squadra di calcio “-OMISSIS-” disputerà manifestazioni sportive di tipo calcistico per due anni, nonché del divieto di accedere all’interno degli stadi e impianti sportivi;

Giustizia amministrativa202401016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO disposto dal Questore di Vibo Valentia per due anni, con divieto di accesso ai luoghi in cui si sarebbero svolte manifestazioni calcistiche della squadra di riferimento e agli stadi e impianti sportivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989, deducendo, anzitutto, violazione ed errata applicazione della norma, difetto di istruttoria e di motivazione e mancanza dei presupposti per la misura. Hanno inoltre lamentato la violazione della libertà di circolazione e del principio di proporzionalità, in relazione alla durata biennale e all'estensione del divieto, nonché ulteriormente contestato l'indeterminatezza dei presupposti e l'insufficienza dell'istruttoria. La misura traeva origine da una partita di calcio sospesa per condotte violente e antisportive: il minore, giocatore di una delle squadre, avrebbe partecipato alla contestazione collettiva nei confronti dell'arbitro, entrando in campo, rincorrendolo e rivolgendogli frasi gravemente offensive, mentre altri partecipanti lo aggredivano fisicamente e le forze dell'ordine dovevano intervenire per impedire ulteriori conseguenze.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Questore avesse correttamente applicato l'art. 6 della legge n. 401/1989 e adeguatamente motivato il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica sulla base del referto arbitrale e della ricostruzione concreta dei fatti. La partecipazione del minore all'azione collettiva, consistente nella rincorsa dell'arbitro, negli insulti e nell'ostacolo frapposto al suo raggiungimento degli spogliatoi, è stata considerata sufficiente a integrare la partecipazione a un episodio di violenza, anche se il minore non aveva personalmente esercitato violenza fisica. Secondo il giudice, la condotta esprimeva ex se una natura violenta e sintomatica di pericolosità nel contesto di una manifestazione sportiva. Il TAR ha richiamato la funzione preventiva del DASPO e la possibilità di fondare la valutazione su un pericolo concreto secondo la logica del più probabile che non, senza necessità di certezza oltre ogni ragionevole dubbio. È stata respinta anche la censura sulla durata: il biennio rientra nell'intervallo legale da uno a cinque anni ed è stato ritenuto proporzionato alla natura complessiva dell'episodio, pur in assenza di una motivazione specifica sulla durata. Le spese sono state compensate, in ragione della responsabilità non personale, esclusiva e diretta del minore nell'accaduto.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401

    il divieto non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni

    La disposizione consente di adottare il divieto di accesso nei confronti di chi abbia partecipato a episodi di violenza verificatisi in occasione di manifestazioni sportive; la misura ha natura preventiva e può fondarsi su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo una valutazione probabilistica del pericolo concreto per l'ordine e la sicurezza pubblica.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi del minore e dei genitori.

Massime di principio

  • Il DASPO previsto dall'art. 6 della legge n. 401/1989 è una misura amministrativa di prevenzione diretta ad anticipare la soglia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica rispetto a situazioni di pericolo concreto; la sua applicazione non richiede la certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, della lesione del bene giuridico, ma una valutazione probabilistica fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti secondo la logica del più probabile che non.
  • La partecipazione a un'azione collettiva violenta o aggressiva nei confronti di un ufficiale di gara può integrare il presupposto del DASPO anche quando il destinatario non abbia personalmente esercitato violenza fisica, se la sua condotta abbia contribuito all'azione, alla rincorsa o all'ostacolo della persona offesa e al pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
  • La valutazione concreta della pericolosità richiesta per il DASPO può risultare dalla puntuale ricostruzione dell'episodio e dall'indicazione delle ragioni per cui la condotta, per le sue modalità e il contesto sportivo, denota un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
  • La durata del DASPO, compresa tra uno e cinque anni, è proporzionata quando, anche in assenza di una motivazione analitica specificamente riferita alla quantificazione, risulti coerente con la gravità complessiva e con i connotati violenti e socialmente pericolosi dell'episodio.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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