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Sentenza

Sentenza n. 620/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento A) della nota prot. n. 5561 del 05.08.2025 del Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di primo grado “M. Stanzione” di Orta di Atella (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 18 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su 30 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C)per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.

Giustizia amministrativa202504168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del dirigente scolastico che attestava l'assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno su 30 ore di frequenza per l'anno scolastico 2025/2026

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui l'istituzione scolastica aveva assegnato al minore 18 ore settimanali di sostegno, chiedendo l'annullamento dell'atto, l'accertamento del diritto al sostegno per l'intero orario scolastico di 30 ore e la condanna dell'Amministrazione all'assegnazione di un insegnante specializzato per tale durata. Nel corso del giudizio, il TAR aveva ordinato all'istituto scolastico di redigere il Piano Educativo Individualizzato e di quantificare le ore di sostegno secondo la normativa applicabile. Il PEI era stato poi revisionato, con assegnazione del sostegno per l'intero orario di frequenza. La parte ricorrente ha quindi dichiarato integralmente soddisfatta la pretesa, richiamando anche un distinto giudizio avente ad oggetto il PEI, definito con sentenza n. 8195/2025 con dichiarazione di cessata materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, nel corso del giudizio e nell'ambito della vicenda sostanziale definita anche dal distinto giudizio sul PEI, la pretesa del minore era stata integralmente soddisfatta mediante l'assegnazione del sostegno per l'intero orario scolastico. Le spese sono state compensate, poiché nel giudizio precedente, avente ad oggetto il medesimo bene della vita, erano già state liquidate spese in favore della parte ricorrente; una nuova condanna avrebbe determinato un'indebita duplicazione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale sentenza in forma semplificata

    La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, unitamente al GDPR e all'art. 52 del Codice privacy, a fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato tra le norme poste a fondamento della protezione dei dati personali nel provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione al trattamento e alla diffusione di dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione o gli sviluppi della vicenda sostanziale soddisfano integralmente la pretesa azionata, rendendo inutile una pronuncia sul merito dell'impugnazione e sulle domande connesse.
  • Quando la pretesa sostanziale è stata già integralmente soddisfatta e le spese di lite sono state liquidate in un precedente giudizio avente ad oggetto il medesimo bene della vita, le spese del giudizio successivo possono essere compensate per evitare duplicazioni.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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