Ordinanza n. 48/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di acquisizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 della legge n. 448/1998 a firma del Direttore Generale del Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro emesso il 7 gennaio 2026 avente ad oggetto “Provvedimento di riacquisizione del compendio immobiliare “Fallimento n. 952/2017 Cartonsarda S.r.l. ubicato nel Comune di Ottana, comparto A3 del Piano Regolatore Consortile dell'Agglomerato Industriale di Ottana-Botolana-Noragugume, destinato all'insediamento di nuove iniziative industriali ai sensi dell'art. 63 L. 448/1998, e contestuale avviso di esecuzione mediante immissione in possesso per il giorno 20 gennaio 2026 alle ore 10:00”; - della nota pervenuta alla Curatela il 13 maggio 2019 a firma dell'Avv. Bettino Arru richiamata nel provvedimento suindicato; - della nota prot. n. 291 del 29 maggio 2019 contenente avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 volto all'acquisizione ex art. 63 della legge n. 448/1998; - della nota consortile prot. n. 456 del 25 maggio 2025, contenente avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 volto all'acquisizione ex art. 63 della legge n. 448/1998; - della nota a firma dell'Avv. Bettino Arru del 26 luglio 2021 richiamata nel provvedimento suindicato di riscontro alle osservazioni procedimentali; - per quanto occorrer possa, della Nota 22 luglio 2021 richiamata nel provvedimento suindicato con cui “è stato domandato al Ministero competente quali contributi pubblici fossero stati erogati alla ditta esproprianda” (non conosciuta) e della Nota del 16 settembre 2021 di risposta richiamata nel provvedimento suindicato (non conosciuta); - di ogni altro atto o provvedimento ai predetti antecedente, connesso, conseguente o successivo, anche se allo stato non conosciuto ivi comprese, per quanto occorre possa, la delibera del Consiglio di amministrazione n. 18 del 9.04.2021, la delibera dell'Assemblea Generale 23.04.2023 n. 1, la delibera dell'Assemblea Generale 27.04.2023 n. 3 richiamate nel provvedimento - di ogni altro atto o provvedimento ai predetti antecedente, connesso, conseguente o successivo, anche se allo stato non conosciuto ivi compreso, per quanto occorrer possa, il Piano regolatore Territoriale Consortile in cui sarebbero inseriti i terreni e fabbricati intestati alla Cartonsarda S.r.l. in Fallimento, nonché il Piano Regolatore del Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro del 1 gennaio 2017, aggiornato il 16 luglio 2019, nonché il Regolamento per la cessione ed utilizzazione delle aree e dei fabbricati del 4 febbraio 2022 e ogni altro atto relativo al provvedimento di riacquisizione, nonché con richiesta istruttoria ex artt. 63, 65, 66 e 67 c.p.a. relativa in particolare all'ostensione di tutta la documentazione, atti, delibere, regolamenti e determine adottati in relazione al predetto procedimento ex art. 63 della legge n. 448/98 e al relativo provvedimento di acquisizione impugnato, comprese le richieste effettuate al Ministero competente in relazione ai contributi pubblici asseritamente assegnati alla Cartonsarda e gli atti dell'istruttoria svolta, nonché con richiesta ove occorrendo di verificazione e/o CTU.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di riacquisizione di un compendio immobiliare ai sensi dell'art. 63 l. n. 448/1998, con contestuale avviso di immissione in possesso
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario fallimentare)
Prevale il privato
La controversia
La procedura riguarda un compendio immobiliare ubicato nel Comune di Ottana, inserito nel comparto A3 del Piano Regolatore Consortile e destinato all'insediamento di nuove iniziative industriali. Il fallimento della società proprietaria ha impugnato il provvedimento di riacquisizione adottato dal Direttore Generale del Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro il 7 gennaio 2026, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti, inclusi gli atti di avvio del procedimento, le comunicazioni relative ai contributi pubblici eventualmente erogati e gli strumenti regolamentari e urbanistici richiamati. Ha inoltre formulato richieste istruttorie ai sensi degli artt. 63, 65, 66 e 67 c.p.a., chiedendo l'ostensione della documentazione relativa al procedimento e, ove necessario, verificazione o consulenza tecnica. Nell'ordinanza cautelare il Collegio non esamina nel merito i vizi dedotti né formula una valutazione conclusiva sulla legittimità dell'acquisizione; rileva invece il pregiudizio grave e irreparabile connesso all'esecuzione del provvedimento mediante immissione in possesso.
La decisione
Il TAR conferma in sede collegiale la sospensione già disposta con decreto presidenziale del 19 gennaio 2026, ritenendo sussistente il periculum derivante dall'esecuzione del provvedimento di riacquisizione e dalla conseguente immissione in possesso del Consorzio. Prende atto dell'impegno del Consorzio, dichiarato il 10 febbraio 2026, a rinunciare all'immissione in possesso sino alla definizione del giudizio di merito, ma ritiene comunque necessario sospendere gli effetti del provvedimento impugnato. Per assicurare una rapida definizione della controversia, fissa l'udienza pubblica di merito all'8 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono compensate in ragione della complessità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 63 l. n. 448/1998
È la disposizione posta a fondamento del provvedimento amministrativo di riacquisizione impugnato; l'ordinanza cautelare non ne esamina nel merito presupposti e applicazione.
art. 7 l. n. 241/1990
È richiamato con riferimento agli atti di avvio del procedimento di acquisizione; l'ordinanza non valuta la loro legittimità.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale sulla quale il TAR decide, confermando la sospensione degli effetti dell'atto impugnato.
artt. 63, 65, 66 e 67 c.p.a.
Sono richiamati a fondamento delle richieste istruttorie formulate dalla ricorrente; l'ordinanza non decide specificamente sull'ammissione di ostensione, verificazione o consulenza tecnica.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione degli effetti di un provvedimento amministrativo può essere disposta o confermata quando la sua esecuzione, nelle more della decisione di merito, esponga il ricorrente a un pregiudizio grave e irreparabile.
- L'impegno dell'amministrazione a non dare esecuzione materiale al provvedimento fino alla definizione del giudizio non impedisce al giudice di confermare la sospensione cautelare degli effetti dell'atto, quando permanga l'esigenza di prevenire il pregiudizio derivante dalla sua esecuzione.
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante una rapida fissazione dell'udienza di merito, il giudice può confermare la misura cautelare e fissare contestualmente la trattazione pubblica della causa.
- La complessità della fattispecie può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
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