Regolamento (UE) 2024/2721
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2721 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di suole in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione doganale delle importazioni nell’Unione di specifiche suole in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese nell’ambito di un procedimento antidumping già aperto. La misura serve a preservare la possibilità di applicare dazi antidumping con effetto retroattivo, se ne ricorreranno i presupposti al termine dell’inchiesta. La registrazione ha durata di nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
Registrazione, per fini antidumping, delle importazioni nell’Unione di suole in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di alcuni tipi di suole in acciaio, con o senza soprassuole in gomma, anche assemblate in un cingolo a catena, con lunghezza massima di 3 000 mm, utilizzate su macchine classificate alle voci 8426, 8429 o 8430 o su trasportatori a nastro classificati alla voce 8428. I prodotti interessati sono quelli attualmente classificati nei codici NC ex 8431 49 20, ex 8431 39 00 ed ex 8431 49 80, corrispondenti ai codici TARIC 8431 49 20 10, 8431 39 00 20 e 8431 49 80 10. La registrazione riguarda le sole importazioni originarie della Repubblica popolare cinese ed opera per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. I codici tariffari sono indicati solo a titolo informativo e possono essere modificati in seguito.
Registrazione delle importazioni di suole in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2721 dispone la registrazione doganale delle importazioni nell’Unione di specifiche suole in acciaio provenienti dalla Repubblica popolare cinese. La misura si inserisce in un procedimento antidumping già aperto dalla Commissione il 23 agosto 2024, a seguito di una denuncia presentata da un produttore dell’Unione rappresentativo di oltre il 25 % della produzione totale del settore.
Finalità della registrazione nel procedimento antidumping
La Commissione richiama l’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 quale base giuridica della registrazione. La funzione della misura è preservare la possibilità di riscuotere eventuali dazi antidumping con effetto retroattivo sulle importazioni registrate, qualora l’inchiesta dovesse concludersi con l’istituzione di dazi definitivi e sussistano le condizioni previste dal diritto applicabile. La verifica di tali condizioni è espressamente rinviata al successivo regolamento che, se del caso, istituirà i dazi definitivi.
Prodotto interessato e classificazione tariffaria
Il prodotto in esame è definito come un insieme di suole in acciaio, con o senza soprassuole in gomma, anche assemblate in un cingolo a catena, con lunghezza massima di 3 000 mm, destinate a macchine rientranti nelle voci 8426, 8429 o 8430 oppure a trasportatori a nastro della voce 8428. Il regolamento indica che tali prodotti risultano attualmente classificati nei codici NC ex 8431 49 20, ex 8431 39 00 ed ex 8431 49 80, corrispondenti ai codici TARIC 8431 49 20 10, 8431 39 00 20 e 8431 49 80 10. È precisato che tali codici hanno valore meramente informativo e possono essere modificati dalla successiva classificazione tariffaria.
Soggetti e ambito territoriale
La misura riguarda le autorità doganali degli Stati membri, alle quali viene impartita istruzione di adottare le disposizioni necessarie per registrare le importazioni nell’Unione del prodotto descritto, purché originarie della Repubblica popolare cinese. L’ambito territoriale è quindi l’intero territorio doganale dell’Unione europea, mentre l’ambito soggettivo riguarda gli operatori che importano il prodotto in questione.
Possibili effetti sui dazi e criteri di quantificazione
La Commissione segnala che l’eventuale imposizione di dazi futuri dipenderà dai risultati dell’inchiesta. In linea generale, l’importo dei dazi è normalmente fissato al livello inferiore tra margine di dumping e livello di eliminazione del pregiudizio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Se nel corso dell’indagine emergessero elementi di prova di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, il livello del dazio potrebbe essere determinato al margine di dumping ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, qualora un dazio inferiore non fosse sufficiente a rimuovere il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
Durata, efficacia e trattamento dei dati
La registrazione ha durata limitata: cessa dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, come di consueto, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione devono essere trattati nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725.
Disposizioni principali
Apertura del procedimento antidumping come contesto della misura
La Commissione richiama l’avviso di apertura del procedimento antidumping pubblicato il 23 agosto 2024, avviato a seguito di una denuncia presentata il 12 luglio 2024 da Duferco Travi e Profilati S.p.A. per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di suole in acciaio dell’Unione.
Prodotto soggetto a registrazione
Sono soggette a registrazione alcune tipologie di suole in acciaio, con o senza soprassuole in gomma, anche assemblate in un cingolo a catena, con lunghezza massima di 3 000 mm, destinate a macchine delle voci 8426, 8429 o 8430 o a trasportatori a nastro della voce 8428. Il prodotto è attualmente classificato nei codici NC ex 8431 49 20, ex 8431 39 00 ed ex 8431 49 80, con i corrispondenti codici TARIC indicati nel regolamento.
Effetto della registrazione e possibile retroattività
In base all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, la registrazione consente, se l’inchiesta dovesse concludersi con l’istituzione di dazi antidumping e se ne ricorreranno le condizioni, di riscuotere tali dazi anche retroattivamente sulle importazioni registrate. La decisione sulla sussistenza delle condizioni per la riscossione retroattiva è rinviata al regolamento che istituirà eventuali dazi definitivi.
Determinazione del futuro livello dei dazi
La Commissione segnala che l’eventuale importo dei futuri dazi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta. In via ordinaria, il dazio sarebbe fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di eliminazione del pregiudizio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base; in presenza di distorsioni relative alle materie prime accertate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, il dazio potrebbe essere fissato al margine di dumping secondo l’articolo 7, paragrafo 2 ter, se un dazio inferiore non fosse sufficiente a eliminare il pregiudizio.
Durata della registrazione
La registrazione delle importazioni scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Protezione dei dati personali
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore e obbligatorietà
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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