Cassazione Civile, Ordinanza n. 36134/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da un licenziamento collettivo intimato a un dipendente con lettera del 22 dicembre 2017 nell'ambito di una procedura di riduzione del personale della società, poi dichiarato illegittimo dai giudici di merito con ordine di reintegrazione e condanna alla tutela risarcitoria ex art. 18, comma 4, l. n. 300/1970. La Corte d'appello ha ritenuto illegittima la limitazione della platea dei lavoratori interessati alla sola sede di L'Aquila, in quanto la comunicazione di avvio della procedura conteneva una motivazione standardizzata fondata unicamente sulla dislocazione geografica del personale, senza adeguata considerazione delle professionalità presenti nelle diverse sedi e della fungibilità dei lavoratori. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) nullità per avere la sentenza confermato una condanna generica al risarcimento senza specifica domanda e senza prova degli elementi del credito, lamentando anche l'inammissibilità della scissione tra an e quantum; (2) e (3) nullità per difetto di interesse ad agire e per genericità del ricorso introduttivo cumulativo proposto da più lavoratori, poi separato in tanti giudizi, con asserita motivazione incomprensibile; (4) omessa pronuncia sulla censura relativa al mancato svolgimento di istruttoria sulle posizioni personali dei singoli ricorrenti; (5) violazione della l. n. 223/1991 e della l. n. 604/1966, assumendo che, per la distanza geografica tra sedi, la comparazione tra tutti i dipendenti fosse inesigibile e che la riorganizzazione fosse limitata a una sola unità produttiva; (6) in subordine, erronea applicazione della tutela reintegratoria invece di quella meramente risarcitoria, perché la violazione dei criteri di scelta sarebbe stata solo formale. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi già affrontati in precedenti decisioni relative alla medesima vicenda e li ha comunque reputati inammissibili o infondati: il primo perché nuovo e, in ogni caso, perché la domanda era stata proposta come generica; i motivi secondo e terzo perché non colpivano la ratio decidendi, essendo il ricorso introduttivo ritenuto sufficientemente specifico; il quarto perché implicitamente disatteso e comunque infondato; il quinto perché la limitazione territoriale basata solo sulla sede di appartenenza, in presenza di professionalità fungibili e di motivazione standardizzata, contrasta con la disciplina dei licenziamenti collettivi; il sesto perché, quando il datore delimita unilateralmente la platea di scelta alla sola appartenenza territoriale a una sede, la violazione dei criteri di scelta comporta la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo per ingiustificata delimitazione della platea dei lavoratori alla sola sede di L'Aquila, nonostante l'esistenza di professionalità comparabili nelle altre sedi e la fungibilità delle mansioni. Ha ritenuto corretta anche l'applicazione della tutela reintegratoria, in quanto la violazione dei criteri di scelta non era meramente formale ma incideva sulla legittimità sostanziale della selezione dei lavoratori da licenziare. La società è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore del lavoratore, con distrazione al difensore antistatario, e sono stati indicati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 99 c.p.c.
Richiamato come parametro della dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché nuove e non devolute al giudice di merito.
art. 112 c.p.c.
Invocato per contestare una pronuncia asseritamente ultra/extra petita sulla condanna generica; la Corte ha escluso la violazione perché la domanda risarcitoria era stata proposta in forma generica.
art. 278 c.p.c.
Richiamato in relazione alla condanna generica al risarcimento; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la domanda dei lavoratori fosse appunto di condanna generica.
art. 100 c.p.c.
Invocato per sostenere la carenza di interesse ad agire dei lavoratori; la Corte ha reputato la censura inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi sull'adeguatezza dell'atto introduttivo.
art. 414 c.p.c.
Richiamato per sostenere la genericità del ricorso introduttivo; la Corte ha ritenuto sufficiente la descrizione dei profili professionali e delle comparazioni tra sedi.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Dedotto per lamentare motivazione apparente/perplessa; la Corte ha escluso il vizio rilevando una motivazione esistente e comprensibile.
art. 4, comma 3, l. n. 223 del 1991
La comunicazione di avvio della procedura deve contenere indicazioni specifiche sulle ragioni tecnico-produttive e sui criteri di scelta; la motivazione standardizzata è stata ritenuta insufficiente.
art. 4, comma 9, l. n. 223 del 1991
Richiamato nel motivo sul regime sanzionatorio; la Corte ha confermato l'applicazione della tutela prevista per la violazione dei criteri di scelta.
art. 5, comma 1, l. n. 223 del 1991
La violazione dei criteri di scelta, quando il datore restringa unilateralmente la platea alla sola appartenenza territoriale a una sede, comporta l'applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970.
art. 5, comma 3, l. n. 223 del 1991
Richiamato nel motivo sul regime sanzionatorio; la Corte ne ha confermato la rilevanza nella disciplina dei licenziamenti collettivi.
art. 3 l. n. 604 del 1966
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'esigibilità della comparazione solo entro limiti compatibili con le esigenze aziendali; la Corte ha escluso che la distanza geografica delle sedi escluda di per sé la comparazione.
art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970
Applicato quale tutela conseguente alla violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo, con reintegrazione del lavoratore e tutela risarcitoria.
art. 1, comma 48, l. n. 92 del 2012
Richiamato con riferimento alla fase sommaria del rito applicato alla controversia e alla successiva separazione dei ricorsi individuali.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale e la memoria del controricorrente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la riserva della motivazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo, la comunicazione di avvio della procedura deve indicare in modo specifico e non standardizzato le ragioni tecnico-produttive che giustificano la delimitazione della platea dei lavoratori e i criteri utilizzati per la selezione; una motivazione meramente formale o stereotipata è insufficiente.
- Se il datore di lavoro, nella fase di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, restringe unilateralmente la comparazione alla sola sede soppressa o a un'unità territoriale, senza dimostrare un concreto e coerente nesso con le esigenze aziendali, viola i criteri di scelta previsti dalla legge sui licenziamenti collettivi.
- L'esistenza di sedi aziendali distanti tra loro non esonera, di per sé, dall'obbligo di comparazione tra lavoratori fungibili appartenenti alle diverse sedi, quando il progetto di ristrutturazione incide sull'organizzazione complessiva dell'impresa.
- L'onere di dimostrare le oggettive esigenze tecnico-produttive che giustificano la delimitazione della platea e la correttezza dei criteri di scelta grava sul datore di lavoro.
- Nel rito del lavoro, la censura per genericità del ricorso introduttivo o per carenza di interesse ad agire è inammissibile se non si confronta con la concreta motivazione della sentenza impugnata e con il contenuto specifico dell'atto introduttivo, quando esso consenta di individuare i presupposti del diritto azionato.
- La violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo, quando incida sulla sostanza della selezione dei lavoratori e non resti un vizio meramente formale, comporta l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970.
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