Sentenza n. 1274/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione tempestiva della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 525/2024, che aveva riconosciuto la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018 al 2024, per € 500 annui nei limiti della prescrizione quinquennale
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 525/2024, pubblicata il 16 maggio 2024. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscerle la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018 al 2024, nella misura di € 500 annui e nei limiti della prescrizione quinquennale. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che il 4 dicembre 2025 Sogei aveva accreditato l'importo nel borsellino elettronico della docente; la ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza ottemperanda durante il giudizio, accreditando l'importo dovuto. Il pagamento tardivo conferma, secondo il giudice, la fondatezza della pretesa azionata; per soccombenza virtuale le spese del giudizio di ottemperanza sono quindi poste a carico del Ministero e liquidate in € 500, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari. Nella liquidazione il TAR ha valorizzato il comportamento collaborativo dell'amministrazione e la serialità di ricorsi analoghi patrocinati dagli stessi difensori, che consente una gestione standardizzata e giustifica la riduzione proporzionale del compenso.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Bergamo ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle la carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli aa.ss. dal 2018 al 2024, per l’importo di € 500,00 annui, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Il giudizio di ottemperanza è stato utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato che riconosceva il diritto della docente alla Carta elettronica.
art. 34, comma 5, c.p.a.
In ragione di quanto sopra, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
L'avvenuta esecuzione della sentenza nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.
art. 4, comma 2, d.m. 55/2014
Analogamente alla fattispecie disciplinata dalla citata disposizione, anche nel caso in esame la situazione sostanziale e processuale dei ricorrenti assistiti dai medesimi difensori è identica, così come le questioni trattate, il che giustifica la liquidazione del compenso qui disposta.
L'identità delle posizioni sostanziali e processuali e delle questioni in una pluralità di ricorsi analoghi, patrocinati dagli stessi difensori, può giustificare una riduzione del compenso per la ripartizione dell'impegno professionale e la gestione standardizzata.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Bergamo ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle la carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli aa.ss. dal 2018 al 2024, per l’importo di € 500,00 annui, nei limiti della prescrizione quinquennale.
La disposizione è indicata quale fondamento della Carta elettronica del docente riconosciuta dalla sentenza ottemperanda per gli anni scolastici dal 2018 al 2024, per € 500 annui e nei limiti della prescrizione quinquennale.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue nel corso del giudizio di ottemperanza la sentenza passata in giudicato, la controversia va dichiarata cessata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Se l'adempimento sopravviene soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza e la pretesa azionata risulta fondata, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Nella liquidazione delle spese, la serialità di controversie identiche patrocinate dagli stessi difensori può giustificare una riduzione proporzionale del compenso, in considerazione della standardizzazione della gestione e della ripartizione dell'impegno professionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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