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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9170/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fragale impugnava per violazione dell'art. 442 comma 1‑bis c.p.p., contestando la presunta insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della Corte sull'apprezzamento del compendio probatorio (ridotto a presunte "scarne acquisizioni documentali" e alla sola dichiarazione della persona offesa, che non avrebbe conosciuto il ricorrente). Contestava inoltre il diniego della scriminante ex art. 131‑bis c.p. e la eccessività della pena. Adamo (parte civile) denunciava la violazione degli artt. 178 lett. c) e 601 comma 4 c.p.p., richiamando l'art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p., per essere stato omesso il suo richiamo/citazione nel giudizio d'appello.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Fragale la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito una motivazione logica e coerente circa l'attendibilità della persona offesa (descrivendo trattative, contatti telefonici sull'utenza intestata al Fragale e versamento su carta di credito riconducibile alla sua ex convivente, con mancata consegna dei biglietti), e che la censura si risolvesse in una mera richiesta di rivalutazione del fatto, vietata in sede di legittimità. È stata confermata l'esclusione della scriminante ex art. 131‑bis per la gravità del fatto e ritenuta legittima la determinazione della pena esercitata nel rispetto dei criteri degli artt. 132 e 133 c.p. Per Adamo il ricorso è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse, secondo la giurisprudenza consolidata che esclude l'interesse della parte civile a impugnare in Cassazione la conferma di una sentenza che già in primo grado le aveva riconosciuto risarcimento e provvisionale. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, ciascuno, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 442 comma 1‑bis c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come presunta violazione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi di motivazione o di applicazione della norma che giustificassero la cassazione, trattandosi di valutazione di merito.

  • art. 131‑bis c.p.

    La Corte territoriale ha escluso la scriminante per la gravità del fatto (induzione all'esborso di quasi tremila euro e frustrazione del desiderio di vacanza); la Corte di Cassazione ha ritenuto la valutazione non viziata.

  • art. 640 c.p. (truffa)

    La condotta accertata è stata ricondotta alla truffa contrattuale: pubblicizzazione/contrattazione di un pacchetto crociera seguita dalla mancata consegna del bene dopo il pagamento, con intento di conseguire profitto ingiusto.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Richiamati in relazione alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la proporzione e la motivazione della pena rientrassero nella discrezionalità del giudice di merito e fossero conformi ai criteri stabiliti da tali articoli.

  • art. 178 lett. c) e art. 601 comma 4 c.p.p.; art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Norme processuali richiamate dalla parte civile per denunciare l'omessa citazione in appello; la Corte ha rigettato il motivo per carenza di interesse della parte civile all'impugnazione in Cassazione quando la sentenza confermata già le aveva riconosciuto il risarcimento e la provvisionale.

  • art. 616 c.p.p.

    Dispositivo invocato per la statuizione sulle spese e per la condanna dei ricorrenti al versamento in favore della Cassa delle ammende per ricorsi ritenuti inammissibili; la Corte ha quantificato equitativamente la somma in euro 3.000 ciascuno.

  • Giurisprudenza citata (Cass. Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019; Sez. Un. 30/04/1997 n. 6402; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013; Sez. 6, n. 21214 del 24/04/2013; Sez. 3, n. 32030 del 25/05/2022)

    Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019; Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013; Sez. 6, n. 21214 del 24/04/2013; Sez. 3, n. 32030 del 25/05/2022

    Riferimenti utilizzati per affermare principi: la truffa contrattuale per vendita non seguita da consegna; il divieto di rinnovare in Cassazione valutazioni di merito; il limite del sindacato sulla discrezionalità della determinazione della pena; la regola sull'inammissibilità per carenza di interesse del ricorso della parte civile che impugna conferme che la agevolano.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione del materiale probatorio: la mera richiesta di una diversa lettura dei fatti è inammissibile se non è indicato un vizio di diritto.
  • La valutazione dell'affidabilità della persona offesa e la ricostruzione fattuale sono competenza del giudice di merito; per ottenere successo in Cassazione occorre dimostrare vizi logici, contraddittorietà o violazione di norme di diritto nella motivazione.
  • La scriminante (es. art. 131‑bis c.p.) può essere esclusa quando la gravità del comportamento e il danno economico/psichico risultino significativi; il rigetto va valutato nel contesto globale dei fatti accertati.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: solo punteggi di arbitrarietà o violazione dei criteri legali rendono sindacabile la scelta in Cassazione.
  • La parte civile ha interesse a impugnare solo se concretamente pregiudicata: è inammissibile il ricorso per cassazione della parte civile che contesti l'omessa citazione in appello quando la sentenza impugnata conferma un provvedimento che già le riconosceva risarcimento e provvisionale.
  • Ricorsi manifestamente inammissibili possono essere sanzionati con condanne alle spese e somme in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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