Cassazione Penale, Sentenza n. 9170/2025 del 05/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Fragale impugnava per violazione dell'art. 442 comma 1‑bis c.p.p., contestando la presunta insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della Corte sull'apprezzamento del compendio probatorio (ridotto a presunte "scarne acquisizioni documentali" e alla sola dichiarazione della persona offesa, che non avrebbe conosciuto il ricorrente). Contestava inoltre il diniego della scriminante ex art. 131‑bis c.p. e la eccessività della pena. Adamo (parte civile) denunciava la violazione degli artt. 178 lett. c) e 601 comma 4 c.p.p., richiamando l'art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p., per essere stato omesso il suo richiamo/citazione nel giudizio d'appello.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Fragale la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito una motivazione logica e coerente circa l'attendibilità della persona offesa (descrivendo trattative, contatti telefonici sull'utenza intestata al Fragale e versamento su carta di credito riconducibile alla sua ex convivente, con mancata consegna dei biglietti), e che la censura si risolvesse in una mera richiesta di rivalutazione del fatto, vietata in sede di legittimità. È stata confermata l'esclusione della scriminante ex art. 131‑bis per la gravità del fatto e ritenuta legittima la determinazione della pena esercitata nel rispetto dei criteri degli artt. 132 e 133 c.p. Per Adamo il ricorso è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse, secondo la giurisprudenza consolidata che esclude l'interesse della parte civile a impugnare in Cassazione la conferma di una sentenza che già in primo grado le aveva riconosciuto risarcimento e provvisionale. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, ciascuno, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 442 comma 1‑bis c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi di motivazione o di applicazione della norma che giustificassero la cassazione, trattandosi di valutazione di merito.
art. 131‑bis c.p.
La Corte territoriale ha escluso la scriminante per la gravità del fatto (induzione all'esborso di quasi tremila euro e frustrazione del desiderio di vacanza); la Corte di Cassazione ha ritenuto la valutazione non viziata.
art. 640 c.p. (truffa)
La condotta accertata è stata ricondotta alla truffa contrattuale: pubblicizzazione/contrattazione di un pacchetto crociera seguita dalla mancata consegna del bene dopo il pagamento, con intento di conseguire profitto ingiusto.
artt. 132 e 133 c.p.
Richiamati in relazione alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la proporzione e la motivazione della pena rientrassero nella discrezionalità del giudice di merito e fossero conformi ai criteri stabiliti da tali articoli.
art. 178 lett. c) e art. 601 comma 4 c.p.p.; art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p.
Norme processuali richiamate dalla parte civile per denunciare l'omessa citazione in appello; la Corte ha rigettato il motivo per carenza di interesse della parte civile all'impugnazione in Cassazione quando la sentenza confermata già le aveva riconosciuto il risarcimento e la provvisionale.
art. 616 c.p.p.
Dispositivo invocato per la statuizione sulle spese e per la condanna dei ricorrenti al versamento in favore della Cassa delle ammende per ricorsi ritenuti inammissibili; la Corte ha quantificato equitativamente la somma in euro 3.000 ciascuno.
Giurisprudenza citata (Cass. Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019; Sez. Un. 30/04/1997 n. 6402; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013; Sez. 6, n. 21214 del 24/04/2013; Sez. 3, n. 32030 del 25/05/2022)
Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019; Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013; Sez. 6, n. 21214 del 24/04/2013; Sez. 3, n. 32030 del 25/05/2022
Riferimenti utilizzati per affermare principi: la truffa contrattuale per vendita non seguita da consegna; il divieto di rinnovare in Cassazione valutazioni di merito; il limite del sindacato sulla discrezionalità della determinazione della pena; la regola sull'inammissibilità per carenza di interesse del ricorso della parte civile che impugna conferme che la agevolano.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione del materiale probatorio: la mera richiesta di una diversa lettura dei fatti è inammissibile se non è indicato un vizio di diritto.
- La valutazione dell'affidabilità della persona offesa e la ricostruzione fattuale sono competenza del giudice di merito; per ottenere successo in Cassazione occorre dimostrare vizi logici, contraddittorietà o violazione di norme di diritto nella motivazione.
- La scriminante (es. art. 131‑bis c.p.) può essere esclusa quando la gravità del comportamento e il danno economico/psichico risultino significativi; il rigetto va valutato nel contesto globale dei fatti accertati.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: solo punteggi di arbitrarietà o violazione dei criteri legali rendono sindacabile la scelta in Cassazione.
- La parte civile ha interesse a impugnare solo se concretamente pregiudicata: è inammissibile il ricorso per cassazione della parte civile che contesti l'omessa citazione in appello quando la sentenza impugnata conferma un provvedimento che già le riconosceva risarcimento e provvisionale.
- Ricorsi manifestamente inammissibili possono essere sanzionati con condanne alle spese e somme in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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