Cassazione Penale, Sentenza n. 01759/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Entrambi i ricorrenti contestano la sentenza della Corte d'appello che li ha ritenuti amministratori di fatto della Waste Friuli S.r.l. e responsabili di bancarotta distrattiva e documentale. Chopusian: sostiene di aver solo stipulato un contratto di affitto di azienda tramite la sua societa' Daniel Demolizioni s.r.l., di non avere mai avuto ruolo societario nella Waste, di non aver mai avuto la disponibilita' delle scritture contabili, e contesta specifiche imputazioni di distrazione (es. bonifico di euro 52.000) come non riconducibili a lui; inoltre lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche. Passerai: contesta di essere stato qualificato amministratore di fatto nonostante il suo ruolo fosse quello di commercialista/consulente con contratto di incarico professionale; deduce travisamento della prova e manifesta illogicita' relativamente alla ricostruzione delle 14 fatture e alla qualificazione come atti distrattivi (anziche' meri inadempimenti contrattuali) e contesta la configurazione della bancarotta documentale attribuitagli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi come infondati. Ha ritenuto inammissibili in parte le doglianze che chiedevano una rivalutazione di merito e delle prove, richiamando il divieto per la Cassazione di riesaminare autonome valutazioni probatorie. Quanto al merito, ha confermato che i giudici di merito hanno fornito motivazione congrua e logica circa il ruolo di amministratori di fatto di entrambi i ricorrenti, fondato su elementi acquisiti (presenza operativa, direttive ai dipendenti, operazioni e rapporti con la Daniel Demolizioni che apparivano strumentali e vantaggiose per quest'ultima, omissione di restituzione beni all'indomani del fallimento, lacune documentali corrispondenti a distrazioni). Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione sul diniego delle attenuanti generiche per Chopusian. Per legge i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di procedimento (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 216 l.f.
Norma richiamata nella imputazione per fatti di bancarotta: contestazione di illeciti nel contesto della legge fallimentare; applicata quale riferimento alle condotte distrattive addebitate.
art. 219, comma 2, n.1 l.f.
Richiamata nell'imputazione con riferimento a fattispecie di bancarotta previste dalla legge fallimentare; la Corte di merito ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi in relazione alla condotta degli imputati.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla formulazione dei motivi di ricorso; i motivi sono enunciati nei limiti di legge.
art. 611 cod. proc. pen. (come modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n.150)
Norma procedurale sul trattamento dei ricorsi; indicato che i ricorsi sono stati trattati sulla base della versione normativa aggiornata.
art. 40 cod. pen.
Richiamato nel ragionamento sul concorso di responsabilita' tra amministratore di fatto e di diritto e sulle diverse responsabilita': la Cassazione ricorda che l'amministratore di fatto e' equiparato all'amministratore di diritto e risponde direttamente dei reati fallimentari.
art. 2639 cod. civ.
Richiamato nella spiegazione della responsabilita' dell'amministratore di fatto in relazione alla posizione civilistica e al concorso con gli amministratori formali.
art. 133 c.p.
Norma sulle attenuanti generiche: citata nella discussione sulla mancata concessione delle attenuanti a Chopusian e sul carattere discrezionale della valutazione di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento a seguito del rigetto dei ricorsi.
Massime di principio
- La qualificazione di "amministratore di fatto" si fonda sulla valutazione complessiva e unitaria delle condotte: rilevano la presenza operativa, l'impartizione di direttive al personale, l'esercizio effettivo dei poteri gestori e la strumentalita' di operazioni civilistiche (es. affitto d'azienda) quando servono a realizzare vantaggi patrimoniali e a deprivare la societa'.
- In tema di bancarotta distrattiva e documentale, non e' decisivo il mero titolo formale; se la gestione di fatto coincide con operazioni che determinano distrazione di beni o la tenuta della contabilità tale da impedire la ricostruzione del patrimonio, la responsabilita' puo' essere attribuita anche all'amministratore di fatto.
- La Cassazione non puo' riesaminare liberamente le prove o sostituirsi al giudice di merito: i motivi che chiedono una rivalutazione probatoria sono spesso inammissibili. Per far valere un vizio in Cassazione occorre dimostrare travisamento della prova o contraddizione palese e non gia' una diversa interpretazione difensiva.
- Per distinguere tra inadempimento contrattuale e atto distrattivo rileva l'elemento intenzionale e la sistematicita' delle condotte: l'assenza di iniziative di recupero, la coincidenza temporale tra carenze contabili e operazioni a favore di terzi riconducibili agli imputati, e il vantaggio patrimoniale del terzo indicano condotte distraenti.
- La mera titolarita' di un incarico di consulenza o il fatto di aver stipulato contratti civilistici (es. affitto d'azienda) non esclude a priori la responsabilita' penale se la concreta condotta e il contesto dimostrano esercizio effettivo di poteri gestori.
- Per ottenere la concessione di attenuanti generiche e' necessario che il giudice di merito dia valore motivato a circostanze personali o processuali rilevanti; il diniego basato su gravita' e ripetitivita' delle condotte e sul danno ai creditori e' sindacabile in Cassazione solo se manifestamente illogico.
- In difesa, e' utile documentare con precisione l'assenza di poteri decisionali, la mancata disponibilita' delle scritture contabili e l'assenza di ordini impartiti per le operazioni contestate (bonifici, prelievi), poiche' l'attribuzione di responsabilita' richiede prova del collegamento tra ordine/consenso e singole operazioni.
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