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Circolare

Circolare numero 99 del 11-11-2008

§ 1. Premessa. Le associazioni riconosciute. § 2. L’intervento del Fondo di garanzia. § 3. Istruzioni operative.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per le associazioni riconosciute poste in liquidazione generale, le domande di intervento del Fondo di garanzia vanno trattate come nei casi di datore di lavoro assoggettato a liquidazione coatta amministrativa. Spiega il quadro giuridico delle associazioni riconosciute, la procedura di liquidazione generale prevista dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione, e indica le istruzioni operative per l’istruttoria automatizzata delle domande. Precisa inoltre che tali regole non si applicano alle associazioni non riconosciute, per le quali opera la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome dell’ente.

Intervento del Fondo di garanzia per dipendenti di associazioni riconosciute in liquidazione generale

Intervento del Fondo di garanzia per dipendenti di associazioni riconosciute in liquidazione generale

La circolare affronta il trattamento delle domande di intervento del Fondo di garanzia presentate dagli ex dipendenti di associazioni riconosciute che siano state poste in liquidazione generale. L’obiettivo è chiarire il regime applicabile e fornire agli operatori indicazioni operative per la corretta istruttoria delle pratiche.

Inquadramento giuridico delle associazioni riconosciute

Le associazioni riconosciute sono qualificate come persone giuridiche di diritto privato, costituite per perseguire un fine comune non lucrativo. La disciplina richiamata è quella del Titolo II del Libro I del codice civile, in contrapposizione a quella delle società, disciplinate dal Libro V, poiché queste ultime perseguono un fine lucrativo.

L’acquisto della personalità giuridica avviene mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture - Uffici territoriali del governo, ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361. L’effetto rilevante è l’autonomia patrimoniale dell’ente, con separazione del suo patrimonio da quello degli associati.

Scioglimento, nomina dei liquidatori e liquidazione generale

In presenza di una causa di estinzione dell’associazione, l’autorità governativa ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale, affinché quest’ultimo nomini i liquidatori. La liquidazione è regolata dagli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La circolare richiama in particolare l’art. 14 disp. att. c.c., secondo il quale, una volta formato l’inventario, se i liquidatori accertano che il patrimonio non è sufficiente al pagamento integrale delle passività, devono avviare la liquidazione generale dei beni nell’interesse di tutti i creditori. La procedura è avviata con annotazione nel registro delle persone giuridiche.

L’art. 16 disp. att. c.c. stabilisce che la liquidazione generale si svolge, in quanto applicabili, secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa di cui alla legge fallimentare, con richiamo agli artt. 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267. La circolare precisa che non sono richiamati gli artt. 195 e 202 della legge fallimentare, perché l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza è disciplinato autonomamente dall’art. 14 disp. att. c.c.

Effetti sul Fondo di garanzia

Alla luce di questo quadro, le domande di intervento del Fondo di garanzia presentate dagli ex dipendenti di associazioni riconosciute poste in liquidazione generale devono essere trattate secondo le modalità previste per il datore di lavoro soggetto a liquidazione coatta amministrativa.

La circolare evidenzia inoltre una peculiarità procedurale: nella liquidazione generale, gli atti che nella liquidazione coatta amministrativa sarebbero depositati in cancelleria devono invece essere depositati presso la Prefettura - Ufficio territoriale del governo, ai sensi dell’art. 18 disp. att. c.c. La Prefettura provvede anche al rilascio di copie ed estratti dei documenti depositati, secondo l’art. 3, comma 8, del DPR n. 361 del 2000.

Esclusione delle associazioni non riconosciute

Le indicazioni fornite non si applicano alle associazioni non riconosciute. In tali ipotesi opera l’art. 38 c.c., secondo cui per le obbligazioni assunte da chi rappresenta l’associazione risponde il fondo comune e rispondono altresì personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’ente.

Istruzioni operative per l’istruttoria automatizzata

Per l’istruttoria automatizzata delle domande, gli operatori devono valorizzare la maschera dei dati della procedura concorsuale con i seguenti elementi:

  • codice intervento: 2;
  • località tribunale: sede del tribunale che ha nominato il liquidatore;
  • data richiesta insolvenza: data di presentazione in tribunale della domanda di nomina dei liquidatori;
  • data decreto ministeriale: data di annotazione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento che dispone la liquidazione generale;
  • data deposito stato passivo: data di deposito dello stato passivo presso il registro delle persone giuridiche.

La circolare si conclude con gli allegati normativi di riferimento, che riportano le disposizioni del codice civile, delle disposizioni di attuazione e del DPR n. 361 del 2000 richiamate nel testo.

Punti principali

Inquadramento delle associazioni riconosciute

Le associazioni riconosciute sono persone giuridiche di diritto privato con finalità non lucrative, disciplinate dal Titolo II del Libro I del codice civile. Acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto presso le Prefetture. L’effetto principale è l’autonomia patrimoniale, con separazione tra il patrimonio dell’ente e quello degli associati.

Liquidazione generale dell’associazione

Quando si verifica una causa di estinzione, i liquidatori nominati dal presidente del tribunale redigono l’inventario; se il patrimonio non basta a coprire integralmente le passività, devono avviare la liquidazione generale dei beni. Tale procedura si svolge, per quanto applicabile, secondo le regole della liquidazione coatta amministrativa richiamate dall’art. 16 disp. att. c.c., con disciplina di effetti, comunicazioni, domande, stato passivo, liquidazione dell’attivo, riparti e chiusura.

Intervento del Fondo di garanzia

Per gli ex dipendenti di associazioni riconosciute poste in liquidazione generale, le domande di intervento del Fondo di garanzia devono essere definite secondo le modalità previste per i datori di lavoro assoggettati a liquidazione coatta amministrativa. La circolare richiama anche che gli atti della procedura, compreso lo stato passivo, non sono depositati in cancelleria ma presso la Prefettura-Ufficio territoriale del governo.

Distinzione dalle associazioni non riconosciute

Le precisazioni della circolare non valgono per le associazioni non riconosciute. In tali casi, ai sensi dell’art. 38 c.c., delle obbligazioni rispondono sia il fondo comune sia personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Istruzioni operative per l’istruttoria

Per l’istruttoria automatizzata delle domande, gli operatori devono indicare: codice intervento 2; come località tribunale la sede del tribunale che ha nominato il liquidatore; come data richiesta insolvenza la data di presentazione in tribunale della domanda di nomina dei liquidatori; come data decreto ministeriale la data di annotazione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento che dispone la liquidazione generale; come data deposito stato passivo la data di deposito dello stato passivo presso il registro delle persone giuridiche.

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