Circolare numero 21 del 10-11-2008 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la decisione della BCE del 6 novembre 2008 che fissa il tasso ufficiale di riferimento al 3,25% con decorrenza 12 novembre 2008. Da tale data l’interesse di differimento e dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi è pari al 9,25% annuo e si applica alle istanze presentate dal 12 novembre 2008. Conseguentemente vengono aggiornate anche le misure delle sanzioni civili, differenziate in base alla tipologia di violazione e con richiamo ai relativi limiti massimi e agli interessi di mora successivi al raggiungimento del tetto.
Variazione del tasso ufficiale di riferimento al 3,25% dal 12 novembre 2008 e aggiornamento di interesse di dilazione/differimento e sanzioni civili
Variazione del tasso di riferimento e aggiornamento delle misure sanzionatorie
La circolare dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo interviene per recepire la decisione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea del 6 novembre 2008, con la quale il tasso ufficiale di riferimento è stato fissato al 3,25% a decorrere dal 12 novembre 2008. In conseguenza di tale variazione vengono aggiornati sia il tasso di interesse per il differimento e la dilazione dei debiti contributivi, sia le misure delle sanzioni civili applicabili alle diverse fattispecie di omissione, ritardo o evasione contributiva.
Premessa normativa e decorrenza del tasso BCE
La circolare ricorda che il TUR fissato dalla BCE è immediatamente efficace e che, dal 1° gennaio 2004, non è più necessaria la periodica determinazione del "tasso ufficiale di riferimento" da parte della Banca d’Italia per renderlo operativo, essendo ormai decorso il termine massimo quinquennale previsto dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. La decorrenza della nuova misura è quindi individuata nel 12 novembre 2008.
Interesse di differimento e di dilazione
A partire dal 12 novembre 2008, l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge è fissato nella misura del 9,25% annuo. La misura deriva dall’applicazione del TUR del 3,25% maggiorato di 6 punti percentuali, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996.
La nuova aliquota deve essere applicata a tutte le istanze di:
- dilazione,
- rateazione,
- differimento,
presentate dal 12 novembre 2008 in avanti.
Sanzioni civili per omissioni e ritardi contributivi
La circolare chiarisce che l’adeguamento del tasso di riferimento incide anche sul calcolo delle sanzioni civili previste dal nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, richiamato dalla circolare n. 14 dell’1 giugno 2001.
Nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui importo è desumibile dalle denunce o registrazioni obbligatorie, nonché nelle ipotesi di denuncia spontanea della situazione debitoria presentata prima di contestazioni o richieste dell’Ente entro dodici mesi dal termine di pagamento e con versamento della contribuzione entro i 30 giorni successivi, la sanzione civile è pari all’8,75% annuo. Tale misura corrisponde al TUR del 3,25% maggiorato di 5,5 punti percentuali.
La circolare precisa inoltre che:
- la sanzione civile non può superare il 40% dell’importo dei contributi non versati entro la scadenza di legge;
- una volta raggiunto il tetto massimo, se il debito non è stato integralmente pagato, maturano interessi di mora al tasso di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, attualmente pari all’8,4% annuo.
Sanzioni civili nei casi di oggettive incertezze interpretative
È prevista la medesima misura dell’8,75% annuo anche per il mancato o ritardato pagamento di contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento avvenga entro il termine fissato dall’Ente.
Anche in questo caso:
- la sanzione civile non può superare il 40% dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- dopo il raggiungimento del limite massimo, sul debito maturano interessi di mora all’8,4% annuo.
Sanzioni civili per evasione contributiva
Nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, ovvero di denuncia della situazione debitoria presentata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure di denuncia entro dodici mesi dalla scadenza ma senza effettuare il pagamento nei 30 giorni successivi, la sanzione civile è fissata nella misura del 30% annuo.
Per tali fattispecie:
- la sanzione non può superare il 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- una volta raggiunto il tetto massimo, se il pagamento non è integrale, sul debito contributivo maturano interessi di mora al tasso dell’8,4% annuo.
Effetti operativi
In sintesi, la circolare ha finalità eminentemente applicative: aggiorna i parametri economici da utilizzare per il calcolo degli interessi di regolarizzazione e delle sanzioni civili, indicando con precisione le decorrenze, le aliquote e i limiti massimi applicabili alle diverse ipotesi di omissione, ritardo, incertezza interpretativa ed evasione contributiva.
Punti principali
Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento
Con decisione del Consiglio direttivo della BCE del 6 novembre 2008, il tasso ufficiale di riferimento è fissato al 3,25% con decorrenza 12 novembre 2008. La circolare precisa che, dal 1° gennaio 2004, non è più necessaria la determinazione periodica del TUR da parte della Banca d’Italia per l’efficacia della decisione BCE, poiché la definizione del tasso da parte della BCE è immediatamente efficace.
Interesse di differimento e di dilazione
Dal 12 novembre 2008 l’interesse per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e dei relativi accessori è fissato al 9,25% annuo, corrispondente al TUR del 3,25% maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96 convertito nella legge n. 402/96. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire da tale data.
Sanzioni civili: misura dell’8,75% annuo
La variazione del tasso di riferimento comporta l’adeguamento dell’aliquota per il calcolo delle sanzioni civili. Nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi rilevabili da denunce o registrazioni obbligatorie e nelle ipotesi di denuncia spontanea entro dodici mesi con pagamento entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione civile è pari all’8,75% annuo (TUR + 5,5 punti). Lo stesso tasso si applica anche nei casi di mancato o ritardato pagamento derivanti da oggettive incertezze interpretative, successivamente riconosciute in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento avvenga entro il termine fissato dall’Ente.
Limiti massimi e interessi di mora
Per le sanzioni civili è richiamato il limite massimo del 40% dell’importo dei contributi non corrisposti nelle ipotesi in cui la sanzione è pari all’8,75% annuo. Una volta raggiunto tale tetto, se il debito non è stato integralmente pagato, maturano interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, attualmente fissati all’8,4% annuo.
Sanzione per evasione contributiva
Nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, oppure di denuncia della situazione debitoria oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure ancora di denuncia entro dodici mesi dalla scadenza senza pagamento nei 30 giorni successivi, la sanzione civile è pari al 30% annuo. In tali ipotesi la sanzione non può superare il 60% dei contributi non corrisposti; superato il tetto massimo, sul debito maturano interessi di mora all’8,4% annuo fino all’integrale pagamento.
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