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Circolare

Circolare numero 97 del 11-11-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che la BCE ha ridotto il tasso ufficiale di riferimento al 3,25% dal 12 novembre 2008. Di conseguenza, il tasso di differimento e di dilazione per i debiti contributivi diventa pari al 9,25% annuo, con effetti anche sulle sanzioni civili per ritardato o omesso versamento. Vengono precisate le decorrenze applicabili alle rateazioni, ai differimenti e alle diverse fattispecie sanzionatorie, distinguendo tra inadempienze spontaneamente denunciate, contributi accertati dall’Istituto e procedure concorsuali.

Variazione del tasso di differimento, dilazione e somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento contributivo

Variazione del tasso di differimento, dilazione e somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento contributivo

La circolare dell’INPS recepisce la riduzione del tasso ufficiale di riferimento disposta dalla Banca Centrale Europea e ne indica gli effetti sui debiti contributivi e sulle sanzioni civili. La decorrenza generale delle nuove misure è il 12 novembre 2008, con una specifica applicazione per la contribuzione di novembre 2008 nei casi di differimento.

Nuovo tasso ufficiale di riferimento

La BCE ha fissato il tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) nella misura del 3,25% a decorrere dal 12 novembre 2008. Tale valore costituisce la base per il calcolo del tasso di differimento e di dilazione relativo ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

Interessi di differimento e di dilazione

L’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti percentuali ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996, risulta pari al 9,25% annuo.

Per gli interessi di dilazione:

  • le rateazioni concesse dal 12 novembre 2008 devono essere calcolate al tasso del 9,25% annuo;
  • la Direzione Centrale delle Entrate Contributive provvede ad inserire il nuovo tasso nelle tabelle centrali;
  • i piani di ammortamento già emessi e notificati secondo il tasso precedente non vengono modificati.

Per gli interessi di differimento:

  • la nuova aliquota del 9,25% si applica alla contribuzione relativa al mese di novembre 2008.

Sanzioni civili per omissioni e ritardi contributivi

La circolare chiarisce che la riduzione del TUR incide anche sulle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi, distinguendo le diverse ipotesi previste dalla normativa richiamata.

Le principali fattispecie sono:

  • per il ritardato pagamento di inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro 30 giorni, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi all’8,75% annuo, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b), secondo periodo, della legge n. 388/2000;
  • per il mancato pagamento di contributi accertati dall’Istituto dal 1° ottobre 2000, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso resta pari al 30% annuo ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000;
  • per le inadempienze previste dal comma 10 del medesimo art. 116, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi anch’essa all’8,75% annuo.

Procedure concorsuali e richiamo alla circolare n. 88/2002

Per le procedure concorsuali, il richiamo al "prime-rate" contenuto nel punto 5 della circolare n. 88/2002 deve essere sostituito dal tasso ufficiale di riferimento del 3,25%.

La circolare precisa inoltre che l’importo della sanzione ridotta, richiamata nel prospetto della circolare n. 88, non può in alcun caso essere inferiore al limite stabilito dalla legge, corrispondente agli interessi legali.

Punti principali

Riduzione del TUR e nuovo tasso applicabile

La Banca Centrale Europea fissa il tasso ufficiale di riferimento al 3,25% con decorrenza 12 novembre 2008. Poiché l’interesse di differimento è maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996 convertito nella legge n. 402/1996, il tasso applicabile ai debiti contributivi per differimento e dilazione diventa 9,25%.

Interessi di dilazione

Per le rateazioni concesse dal 12 novembre 2008 l’interesse di dilazione deve essere calcolato al 9,25% annuo. La Direzione Centrale delle Entrate Contributive provvederà all’aggiornamento delle tabelle centrali. I piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedente restano invariati.

Interessi di differimento

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 9,25% si applica alla contribuzione relativa al mese di novembre 2008.

Sanzioni civili per ritardato o omesso versamento

Dal 12 novembre 2008 le sanzioni civili sono ricalcolate in base al nuovo TUR. Per le inadempienze spontaneamente denunciate e pagate nei termini o entro l’anno con pagamento entro 30 giorni, la sanzione è pari all’8,75% annuo. Per i contributi accertati dall’Istituto dal 1° ottobre 2000, denunciati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno ma non pagati nei 30 giorni, la sanzione resta pari al 30% annuo. Per le inadempienze previste dal comma 10 dell’art. 116 della legge n. 388/2000, la sanzione è ancora dell’8,75% annuo.

Procedure concorsuali e limite minimo della sanzione ridotta

Per le procedure concorsuali il riferimento al "prime-rate", richiamato nella circolare n. 88/2002, deve intendersi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento del 3,25%. La circolare ribadisce inoltre che l’importo della sanzione ridotta non può comunque essere inferiore al limite di legge, individuato negli interessi legali.

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