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Circolare

Circolare numero 98 del 11-11-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione delle modifiche introdotte dalla legge n. 222/2007 e dalla legge n. 244/2007 alla legge n. 206/2004 in materia di vittime del terrorismo e di eventi assimilati. Vengono ampliati i destinatari, ridefinite le modalità di calcolo della pensione con incremento del 7,5%, previste indennità per i lavoratori autonomi e disciplinata l’estensione di alcuni benefici a nuove categorie di superstiti e a eventi verificatisi all’estero. La circolare fornisce inoltre chiarimenti operativi su maggiorazione figurativa di 10 anni, doppia annualità, decorrenze e gestione di più posizioni assicurative.

Estensione e chiarimenti sui benefici per le vittime del terrorismo e della criminalità assimilata

Legge n. 206/2004: estensione dei benefici e istruzioni applicative

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione delle modifiche introdotte dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 alla disciplina delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice prevista dalla legge 3 agosto 2004, n. 206. L’intervento riguarda sia l’ampliamento dei destinatari sia la ridefinizione di alcuni criteri di calcolo delle prestazioni, con ulteriori chiarimenti su casi particolari segnalati dalle sedi.

Premessa normativa e finalità

La circolare richiama la pubblicazione delle due leggi intervenute nel 2007 e precisa che tali provvedimenti hanno introdotto nuove disposizioni in materia di destinatari e di benefici riconoscibili alle vittime di atti di terrorismo o di stragi di tale matrice. L’obiettivo del documento è fornire indicazioni applicative uniformi, oltre ad alcuni chiarimenti interpretativi, per l’istruttoria e la liquidazione dei benefici.

Estensione dei destinatari della legge n. 206/2004

L’articolo 34, comma 3, della legge n. 222/2007 amplia la nozione di atti di terrorismo includendo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Per il riconoscimento dei benefici è necessario acquisire la certificazione della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, rilasciata ai sensi dell’articolo 19 del DPR 28 luglio 1999, n. 510, su domanda degli interessati.

Ricalcolo della retribuzione pensionabile e decorrenze

La lettera b) del comma 3 sostituisce il criterio precedente con l’incremento del 7,5% della retribuzione pensionabile. Tale maggiorazione si applica:

  • nella liquidazione o ricostituzione della pensione dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 206/2004, che abbiano subito o subiscano un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado;
  • nella determinazione dei trattamenti diretti delle vedove e degli orfani;
  • nella liquidazione delle pensioni dei lavoratori autonomi.

La decorrenza è collegata al comma 3-bis dell’articolo 34, che fa coincidere l’avvio dei benefici con quello previsto dagli articoli 2 e 3 della legge n. 206/2004. In concreto, la circolare indica:

  • 1° settembre 2004 per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;
  • 1° aprile 2006 per i superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio di Kindu;
  • 1° gennaio 2007 per i familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 e per i familiari e le vittime superstiti delle azioni criminose della cosiddetta banda della Uno Bianca.

Indennità per i lavoratori autonomi

La lettera c) del comma 3 introduce una specifica indennità a favore dei lavoratori autonomi rientranti tra i destinatari della legge n. 206/2004, con l’obiettivo di attribuire un beneficio analogo a quello riconosciuto ai lavoratori dipendenti sul trattamento di fine rapporto o sulle indennità equipollenti. La circolare evidenzia che la prestazione non ha natura previdenziale e che, al momento, è ancora necessario acquisire il parere del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sull’amministrazione competente alla sua erogazione.

Doppia annualità per ulteriori categorie di superstiti

Il comma 105 dell’articolo 2 della legge n. 244/2007 estende, dal 1° gennaio 2008, il diritto alla doppia annualità previsto dall’articolo 5, comma 4, della legge n. 206/2004 ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità delle vittime della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali nell’ambito delle funzioni.

La circolare ricorda che, nei casi in cui l’Istituto eroga la pensione ai superstiti, spetta ad esso anche la corresponsione della doppia annualità. Viene inoltre chiarito che, in caso di decesso dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 3, della legge n. 206/2004, la prestazione compete sia ai superstiti titolari di pensione di reversibilità sia a quelli titolari di pensione indiretta.

L’importo è pari a due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del trattamento pensionistico rideterminato secondo le norme speciali della legge n. 206/2004. Anche in questo caso, per il riconoscimento è richiesta la certificazione della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, previa domanda degli interessati.

Nuovi criteri di calcolo della pensione diretta immediata

Il comma 106, lettera a), dell’articolo 2 della legge n. 244/2007 modifica l’articolo 4, comma 2, della legge n. 206/2004, sostituendo il riferimento alla pensione "calcolata in base all’ultima retribuzione" con quello alla pensione "in misura pari all’ultima retribuzione".

Per i soggetti destinatari del trattamento pensionistico immediato con invalidità pari o superiore all’80%, la pensione deve quindi essere liquidata in misura pari all’ultima retribuzione percepita integralmente, aumentata del 7,50% secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge n. 206/2004 come modificato. I benefici economici decorrenti da tale previsione hanno effetto dal 1° gennaio 2008.

Estensione ai fatti avvenuti all’estero

La lettera d) del comma 106 modifica l’articolo 15 della legge n. 206/2004, estendendo i benefici anche agli eventi verificatisi all’estero dal 1° gennaio 1961, a condizione che le vittime siano cittadini italiani residenti in Italia al momento dell’evento. La circolare precisa che il termine iniziale per l’applicazione coincide con quello previsto per gli eventi avvenuti sul territorio nazionale, cioè il 1° gennaio 1961.

I benefici economici delle disposizioni in questione decorrono dal 1° gennaio 2008, salvo le eccezioni già richiamate per:

  • i superstiti delle vittime della strage di Kindu, per i quali la decorrenza dei benefici di cui all’articolo 2 è fissata al 1° aprile 2006;
  • i benefici di cui all’articolo 3 per le vittime di Kindu, con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

Chiarimenti applicativi sulla maggiorazione di 10 anni

La circolare fornisce ulteriori precisazioni sull’aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva. Se la maggiorazione consente di raggiungere 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, la pensione deve essere ricalcolata con il sistema retributivo anziché con il sistema misto originariamente applicato.

In presenza di contribuzione presso più gestioni, la maggiorazione va attribuita nella gestione in cui il beneficiario ha contribuito da ultimo. All’interno della medesima gestione, la maggiorazione deve essere applicata sulla quota di pensione con la retribuzione media settimanale più elevata.

La maggiorazione spetta anche quando, dopo la ricostituzione, la pensione rimane inferiore al trattamento minimo. In tal caso continua l’integrazione al minimo fino al suo superamento per effetto della perequazione prevista dall’articolo 7 della legge n. 206/2004.

Pluralità di posizioni assicurative o di trattamenti pensionistici

Quando il soggetto avente diritto è titolare di più posizioni assicurative o di più trattamenti pensionistici diretti, i benefici previsti dagli articoli 2 e 3 della legge n. 206/2004 devono essere attribuiti su tutte le posizioni del beneficiario. La circolare, quindi, esclude una limitazione del beneficio a una sola posizione quando il destinatario ne possieda più di una.

Punti principali

Premessa e finalità

La circolare interviene per dare istruzioni applicative sulle disposizioni contenute nell’articolo 34 della legge n. 222/2007 e nell’articolo 2, commi 105 e 106, della legge n. 244/2007, che modificano e integrano la legge n. 206/2004 sulle vittime del terrorismo e di stragi di tale matrice. Le indicazioni sono condivise nel loro impianto generale dal Ministero del Lavoro.

Nuovi destinatari dei benefici

L’articolo 34, comma 3, estende la nozione di atti di terrorismo includendo le azioni criminose ripetitive compiute sul territorio nazionale, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Ai fini del riconoscimento dei benefici è necessario acquisire la certificazione della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, rilasciata ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 510/1999, su apposita domanda degli interessati.

Ricalcolo della retribuzione pensionabile

Per le vittime di cui all’articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 206/2004, che abbiano subito o subiscano un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, e per i trattamenti diretti delle vedove e degli orfani, la retribuzione pensionabile va incrementata del 7,5% rispetto al calcolo ordinario. La medesima modalità si applica anche alle pensioni dei lavoratori autonomi. La decorrenza di tali benefici è ricondotta al 1° settembre 2004 per le vittime del terrorismo e delle stragi, al 1° aprile 2006 per i superstiti di Kindu e al 1° gennaio 2007 per i familiari delle vittime di Ustica e della banda della Uno Bianca.

Indennità per lavoratori autonomi

La lettera c) del comma 3 dell’articolo 34 prevede un’indennità specifica per i lavoratori autonomi destinatari della legge n. 206/2004, così da attribuire un beneficio assimilabile a quello previsto per il trattamento di fine rapporto o per le indennità equipollenti dei lavoratori dipendenti. La circolare precisa che l’indennità non ha natura previdenziale e che si è in attesa del parere dei Ministeri competenti sull’amministrazione tenuta all’erogazione.

Doppia annualità per nuovi superstiti

Il comma 105 dell’articolo 2 della legge n. 244/2007 estende dal 1° gennaio 2008 il diritto alla doppia annualità anche ai superstiti aventi diritto alla reversibilità delle vittime della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali nell’esercizio delle funzioni. La prestazione spetta in misura pari a due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del trattamento pensionistico rideterminato secondo la legge n. 206/2004. Per il beneficio occorre la certificazione prefettizia.

Nuovi criteri di calcolo della pensione diretta immediata

Il comma 106, lettera a), modifica il criterio per i soggetti con invalidità pari o superiore all’80% che hanno diritto al trattamento pensionistico immediato: la pensione va liquidata in misura pari all’ultima retribuzione percepita integralmente, incrementata del 7,5%. I benefici economici decorrono dal 1° gennaio 2008.

Estensione agli eventi verificatisi all’estero

La lettera d) del comma 106 estende i benefici della legge anche agli eventi verificatisi all’estero dal 1° gennaio 1961, purché le vittime fossero cittadini italiani residenti in Italia al momento dell’evento. Per tali casi il termine iniziale coincide con quello previsto per gli eventi sul territorio nazionale; i benefici economici decorrono dal 1° gennaio 2008, salvo le eccezioni espressamente indicate per Kindu, Ustica e Uno Bianca.

Chiarimenti sulla maggiorazione figurativa di 10 anni

Se la maggiorazione di 10 anni consente di raggiungere almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, la pensione deve essere ricalcolata con il sistema retributivo anziché misto. Se il soggetto ha contribuzione in più gestioni, la maggiorazione va attribuita nella gestione in cui ha contribuito per ultima; all’interno della stessa gestione, deve essere applicata sulla quota con la retribuzione media settimanale più alta. La maggiorazione spetta anche se, dopo la ricostituzione, la pensione rimane inferiore al trattamento minimo, continuando in tal caso l’integrazione fino al superamento per effetto della perequazione.

Pluralità di posizioni assicurative o di trattamenti

Nei casi in cui il beneficiario sia titolare di più posizioni assicurative o di più trattamenti pensionistici diretti, i benefici previsti dagli articoli 2 e 3 della legge n. 206/2004 devono essere attribuiti su tutte le posizioni del soggetto interessato.

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