Circolare numero 95 del 6-11-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 11326/2005, quale sia il criterio territoriale corretto per riconoscere l’estensione di 12 mesi dell’indennità di mobilità nelle aree del Mezzogiorno. Viene superato l’orientamento che faceva riferimento al luogo di assunzione, alla residenza del lavoratore, alla sede legale dell’impresa o alla sede della procedura di mobilità, affermando invece che conta il luogo in cui l’impresa ha stabilmente organizzato il lavoro del dipendente. Le sedi devono applicare tale criterio alle domande pendenti e riesaminare quelle oggetto di ricorso amministrativo o giudiziale.
Indennità di mobilità: maggiorazione di 12 mesi del periodo di erogazione ex art. 7, comma 2, L. 223/1991
Indennità di mobilità: maggiorazione di dodici mesi nelle aree del Mezzogiorno
La circolare interviene per chiarire il corretto criterio territoriale da applicare ai fini del riconoscimento della maggiorazione di dodici mesi del periodo di erogazione dell’indennità di mobilità prevista dall’art. 7, comma 2, della legge n. 223 del 1991. Il chiarimento si rende necessario a seguito del contrasto giurisprudenziale superato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 30 maggio 2005 n. 11326.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 7, comma 2, della legge n. 223 del 1991 stabilisce che, per le aree ricomprese nel testo unico degli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, l’indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo superiore di dodici mesi rispetto alla disciplina applicabile nel resto del Paese.
La circolare richiama anche la precedente posizione dell’Istituto, espressa con la circolare n. 3 del 2 gennaio 1992, secondo cui per i lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno la durata della prestazione era prolungata di ulteriori dodici mesi nelle ipotesi previste.
Il contrasto giurisprudenziale
Nel tempo si erano formati due orientamenti distinti:
- un primo orientamento, sostenuto da varie sentenze della Sezione Lavoro della Cassazione, che faceva riferimento al luogo in cui il lavoratore aveva svolto l’attività e si era iscritto nelle liste di mobilità;
- un secondo orientamento, invece, che riteneva rilevante il luogo in cui aveva sede l’impresa e dove era stata attivata la procedura di mobilità ex art. 4 della legge n. 223 del 1991.
Le Sezioni Unite sono intervenute proprio per comporre questo contrasto.
Il principio affermato dalle Sezioni Unite
La sentenza n. 11326 del 30 maggio 2005 individua la ratio della norma nell’esigenza di tutelare in modo più favorevole i lavoratori che, per ragioni anagrafiche e territoriali, si presume incontrino maggiori difficoltà nel reperire una nuova occupazione.
In tale prospettiva, il requisito territoriale viene ricondotto allo stretto collegamento tra la prestazione e l’iscrizione nelle liste di mobilità, che hanno struttura regionale, con la conseguenza che il legislatore avrebbe voluto una fattispecie costitutiva del diritto alla prestazione di natura "localizzata". Rileva dunque il fatto che l’impresa abbia stabilmente organizzato la prestazione lavorativa del dipendente in una delle zone svantaggiate considerate dalla legge.
Criterio applicativo adottato dalla circolare
Alla luce della pronuncia della Cassazione, la circolare stabilisce che, per riconoscere la maggiorazione di dodici mesi, occorre fare esclusivo riferimento al luogo in cui l’impresa abbia deciso di organizzare stabilmente il lavoro del lavoratore interessato.
Non è invece necessario che vi sia un’unità operativa stabilmente organizzata nell’area del Mezzogiorno individuata dal D.P.R. n. 218 del 1978.
Elementi non rilevanti
La circolare, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite, esclude che possano assumere rilievo ai fini del requisito territoriale:
- il luogo di assunzione;
- la sede legale dell’impresa;
- la residenza del lavoratore;
- il luogo in cui è stata aperta la procedura di mobilità.
Conseguenze operative per le sedi INPS
Le sedi devono applicare il nuovo criterio nella valutazione delle domande ancora in corso. Devono inoltre riesaminare le domande rispetto alle quali sia pendente un ricorso in sede amministrativa o giurisdizionale, verificando se il principio affermato dalla Cassazione sia stato correttamente applicato.
La circolare si limita quindi a fornire un criterio interpretativo uniforme per la gestione delle pratiche relative alla maggiorazione dell’indennità di mobilità nelle aree del Mezzogiorno.
Punti principali
Quadro normativo e questione interpretativa
L’art. 7, comma 2, della legge n. 223 del 1991 prevede che, nelle aree comprese nel testo unico degli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, l’indennità di mobilità sia corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi in più rispetto alla durata prevista nel resto del Paese. La circolare richiama la precedente prassi dell’Istituto (circolare n. 3 del 2 gennaio 1992) e segnala che la disposizione ha generato due diversi orientamenti giurisprudenziali sul requisito territoriale.
Contrasto giurisprudenziale superato dalle Sezioni Unite
Un primo orientamento individuava il requisito territoriale nel luogo in cui il lavoratore aveva svolto l’attività e si era iscritto nelle liste di mobilità. Un secondo orientamento, invece, riteneva decisivo il luogo in cui aveva sede l’impresa che riduce il personale e dove era stata avviata la procedura di cui all’art. 4 della legge n. 223 del 1991. Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 30 maggio 2005 n. 11326, sono intervenute per risolvere il contrasto.
Criterio affermato dalla Cassazione
La Suprema Corte collega la maggiorazione alla finalità della norma, cioè offrire una tutela più ampia a chi si presume incontri maggiori difficoltà nella ricerca di una nuova occupazione. Il requisito territoriale viene ricondotto al legame tra indennità e iscrizione nelle liste di mobilità, che hanno struttura regionale, evidenziando una fattispecie giuridica "localizzata". È quindi decisivo il fatto che l’impresa abbia stabilmente organizzato la prestazione lavorativa del dipendente in una delle aree svantaggiate previste dalla norma.
Elementi irrilevanti ai fini del requisito territoriale
Le Sezioni Unite precisano che non assumono rilievo, per identificare il requisito territoriale, il luogo di assunzione, la sede legale dell’impresa, la residenza del lavoratore o il luogo in cui è stata aperta la procedura di mobilità. Il criterio da seguire è unicamente quello del luogo in cui l’impresa ha deciso di organizzare stabilmente il lavoro del soggetto interessato.
Indicazioni operative per le sedi
Le sedi INPS devono applicare il criterio interpretativo appena indicato nel valutare le domande ancora pendenti. Devono inoltre riesaminare le domande per le quali sia pendente un ricorso in sede amministrativa o giurisdizionale, al fine di verificare la corretta applicazione del principio affermato dalla Cassazione.
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