Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 96 del 11-11-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le convenzioni stipulate dall’INPS con SLC-CGIL, UIL-POST, SLP-CISL, SAILP-CONFSAL e FAILP-CISAL per la riscossione delle quote sindacali sull’assegno straordinario del Fondo di solidarietà di Poste italiane S.p.A. Vengono definite le modalità di rilascio, decorrenza, revoca e misura della delega, i rapporti finanziari tra INPS e organizzazioni sindacali, le clausole di esonero da responsabilità e le regole di consultazione dei dati. La circolare contiene inoltre le istruzioni contabili e le variazioni al piano dei conti per registrare le trattenute e i versamenti, con distinzione tra assegni pagati nell’anno in corso e negli anni precedenti.

Riscossione quote sindacali sull’assegno straordinario per il personale Poste Italiane S.p.A. e istruzioni contabili

Convenzione INPS per la riscossione delle quote sindacali sugli assegni straordinari del personale Poste Italiane S.p.A.

La circolare disciplina l’attuazione delle convenzioni stipulate il 24 aprile 2008 tra INPS e le organizzazioni sindacali SLC-CGIL, UIL-POST, SLP-CISL, SAILP-CONFSAL e FAILP-CISAL per la riscossione delle quote associative tramite trattenuta sull’assegno straordinario per il sostegno del reddito. Oltre alle regole operative su deleghe, revoche, misura del contributo e flussi finanziari, la circolare contiene le istruzioni contabili e le variazioni al piano dei conti.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La convenzione riguarda i titolari di assegno straordinario per il sostegno del reddito a carico del Fondo di solidarietà istituito dal d.interm. n. 178 dell’1 luglio 2005 per il personale di Poste italiane S.p.A. Il servizio è destinato ai lavoratori che vogliano esercitare o mantenere il diritto di versare i contributi sindacali a favore dell’organizzazione stipulante, nell’ambito delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo del 18 luglio 2001.

Modalità di rilascio della delega

Quando l’autorizzazione alle trattenute è resa al momento della domanda di esodo, essa viene acquisita dall’INPS al trasferimento dei dati del titolare del trattamento straordinario da Poste italiane S.p.A. all’Istituto.

Negli altri casi, la delega deve essere rilasciata secondo il testo predisposto dall’INPS e deve contenere:

  • l’indicazione della misura del contributo;
  • le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003;
  • la controfirma del responsabile dell’organizzazione sindacale stipulante o di un incaricato abilitato.

Le organizzazioni sindacali devono comunicare per iscritto alle strutture periferiche INPS i nominativi dei soggetti abilitati alla firma, alla presentazione delle deleghe e ai rapporti locali con l’Istituto.

Decorrenza della delega e gestione delle nuove adesioni

La delega rilasciata all’atto della domanda di esodo ha efficacia dal momento del trasferimento dei dati da Poste italiane S.p.A. all’INPS.

Nei casi di nuova adesione a organizzazione diversa da quella indicata nella domanda di esodo, o di delega rilasciata da soggetto già titolare di assegno straordinario e non iscritto ad alcun sindacato, la nuova delega:

  • deve essere presentata dall’organizzazione sindacale interessata alla sede INPS che ha in carico l’assegno;
  • produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di presentazione;
  • deve essere accompagnata dalla revoca dell’eventuale delega precedente, se esistente.

Le deleghe devono essere corredate da elenco in duplice copia; una copia dell’elenco viene restituita dalla sede INPS come ricevuta. Tale elenco, insieme alla copia della delega, fa fede in caso di contestazione sull’avvenuta presentazione.

Revoca e rinnovo tacito

La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca.

La revoca:

  • se presentata dall’associato, produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla struttura territoriale INPS competente;
  • se collegata a passaggio a diversa organizzazione sindacale, deve accompagnare la nuova delega per renderla efficace.

La circolare ribadisce che il rapporto associativo intercorre tra l’associato e l’organizzazione sindacale, e che eventuali comunicazioni relative al rapporto devono essere regolate direttamente tra le parti.

Misura della trattenuta sindacale

La quota sindacale è calcolata sull’importo lordo delle singole rate dell’assegno straordinario secondo tre fasce progressive:

  • 0,50% sugli importi compresi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e non eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.

La trattenuta è effettuata al momento del pagamento delle singole rate dell’assegno straordinario. Nell’allegato 2 la medesima regola è richiamata includendo anche la tredicesima e precisando l’esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

Rapporti finanziari tra INPS e organizzazioni sindacali

L’INPS versa alle organizzazioni sindacali acconti mensili commisurati al 97% dell’importo delle trattenute disposte sugli assegni in pagamento.

Fino a quando l’Istituto non ha elaborato i dati necessari, l’acconto è determinato in via provvisoria in misura pari a un dodicesimo del totale degli acconti corrisposti all’organizzazione nell’anno precedente. I conguagli tra acconti provvisori e importi definitivi sono effettuati con il pagamento del primo acconto determinato a regime.

Gli acconti sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 del mese o, se non bancabile, il primo giorno bancabile successivo.

Per gli assegni straordinari di nuova liquidazione è previsto inoltre un acconto quadrimestrale sulle trattenute relative al primo pagamento e alle rate successive dell’anno di liquidazione. L’importo dell’acconto è determinato riducendo del 3% l’importo delle trattenute da effettuare dalla decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione. L’acconto è corrisposto entro il mese successivo alla scadenza del quadrimestre.

I conguagli tra gli acconti corrisposti e le trattenute effettivamente operate sono eseguiti, senza interessi né altri oneri, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Se prima di tale data le rilevazioni contabili coprono almeno il 97% del totale, il conguaglio può essere effettuato sulla base di tali rilevazioni, con successiva rideterminazione se necessaria.

Costi del servizio e oneri accessori

Le organizzazioni sindacali si impegnano a corrispondere all’INPS gli importi derivanti dalla revisione dei costi. Fino a eventuale aggiornamento, si applicano i costi della delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002:

  • gestione delega: € 0,02;
  • nuova delega: € 0,35;
  • cancellazione delega: € 2,01;
  • variazione delega: € 2,54.

Sono inoltre a carico dell’associazione tutti gli eventuali oneri, anche fiscali, inerenti alla convenzione. Il rimborso spese per il servizio di esazione e la relativa IVA sono trattenuti sulle rimesse monetarie corrisposte all’organizzazione.

Responsabilità dell’INPS e rapporti con gli iscritti

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, con particolare riferimento:

  • ai pignoramenti presso terzi eseguiti dai creditori dell’organizzazione sindacale sulle somme oggetto della convenzione;
  • alle controversie sulla validità e regolarità del rilascio della delega.

I rapporti relativi alla delega, compresa l’eventuale restituzione delle somme versate per contributi associativi, intercorrono direttamente tra organizzazione sindacale e associati. L’organizzazione stipulante è tenuta a rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS per eventuali controversie giudiziarie attinenti legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.

Banca dati e consultazione dei dati

Per ciascuna organizzazione sindacale convenzionata l’INPS mette a disposizione un’apposita banca dati consultabile per la parte di competenza, contenente:

  • nuove deleghe;
  • revoche;
  • deleghe eliminate;
  • ulteriori variazioni rilevanti.

Sul sito internet dell’Istituto sono resi disponibili:

  • l’elenco generale nominativo degli assegni straordinari in essere al 1° gennaio di ogni anno, sui quali viene effettuata la trattenuta a favore dell’organizzazione;
  • l’elenco degli assegni straordinari con delega a favore del sindacato interessato eliminata nell’anno precedente per qualsiasi causa.

La consultazione e il prelievo dei dati avvengono secondo modalità e autorizzazioni stabilite dall’INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza dell’Istituto e del Garante per la protezione dei dati personali.

Codici INPS assegnati alle organizzazioni

La circolare riporta i codici INPS attribuiti alle organizzazioni convenzionate:

  • SLC-CGIL: 1C, prog. 79;
  • UIL-POST: 3C, prog. 80;
  • SLP-CISL: 2C, prog. 81;
  • SAILP-CONFSAL: G1, prog. 82;
  • FAILP-CISAL: C2, prog. 83.

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Per la rilevazione delle trattenute sindacali sugli assegni straordinari sono istituiti specifici conti distinti per organizzazione e per anno di pagamento:

  • GPA 25/205 e GPA 27/205 per SLC-CGIL;
  • GPA 25/206 e GPA 27/206 per UIL-POST;
  • GPA 25/207 e GPA 27/207 per SLP-CISL;
  • GPA 25/208 e GPA 27/208 per SAILP-CONFSAL;
  • GPA 25/209 e GPA 27/209 per FAILP-CISAL.

I conti GPA 25/xxx sono riferiti agli assegni pagati nell’anno in corso; i conti GPA 27/xxx agli assegni pagati negli anni precedenti. I conti della serie GPA 27/205-209 devono essere movimentati a partire dall’esercizio 2009.

L’allegato 3 riporta le denominazioni complete e abbreviate dei conti istituiti, che consentono la corretta imputazione delle trattenute sindacali relative agli assegni straordinari del personale Poste Italiane S.p.A.

Punti principali

Ambito e soggetti interessati

La disciplina riguarda i titolari di assegno straordinario per il sostegno del reddito a carico del Fondo di solidarietà istituito dal d.interm. n. 178 dell’1 luglio 2005 per il personale di Poste italiane S.p.A. Possono avvalersi del servizio i lavoratori che intendano versare i contributi sindacali a favore dell’organizzazione stipulante la convenzione, tra quelle firmatarie dell’accordo del 18 luglio 2001.

Delega, presentazione e decorrenza

L’autorizzazione alle trattenute rilasciata al momento della domanda di esodo è acquisita dall’INPS al trasferimento dei dati da Poste italiane S.p.A. all’Istituto. Negli altri casi la delega deve essere rilasciata sul modello predisposto dall’INPS, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni privacy, e controfirmata dal responsabile o incaricato dell’organizzazione sindacale. Le deleghe devono essere presentate con elenco in duplice copia; una copia dell’elenco viene restituita dalla sede INPS come ricevuta e, insieme alla copia della delega, fa prova dell’avvenuta presentazione. La delega ha efficacia, nei casi di nuova adesione a sindacato diverso o per deleghe di soggetti già titolari, dal primo giorno del terzo mese successivo alla presentazione; se rilasciata all’atto della domanda di esodo, decorre dal trasferimento dei dati.

Revoca e rinnovo della delega

La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo revoca. La revoca prodotta dal titolare dell’assegno straordinario ha effetto dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione presso la struttura territoriale INPS competente. Se il lavoratore si iscrive a un’organizzazione sindacale diversa da quella indicata in domanda, la nuova delega è efficace solo se accompagnata dalla revoca della precedente.

Misura del contributo sindacale

La quota sindacale trattenuta sull’importo lordo delle singole rate dell’assegno straordinario è determinata in misura progressiva: 0,50% sulla parte entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla parte eccedente tale limite e non eccedente il doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo. La trattenuta è effettuata al pagamento di ciascuna rata.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

L’INPS versa alle organizzazioni sindacali acconti mensili pari al 97% delle trattenute disposte sugli assegni in pagamento. In via provvisoria, fino all’elaborazione dei dati, gli acconti sono determinati in misura pari a un dodicesimo del totale degli acconti corrisposti nell’anno precedente. Per i nuovi assegni liquidati è previsto un acconto quadrimestrale, calcolato riducendo dell’3% l’importo delle trattenute dal decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione. I conguagli tra acconti e trattenute effettive sono effettuati entro il 30 giugno dell’anno successivo, senza interessi o oneri, con eventuale conguaglio anticipato se le rilevazioni contabili coprono almeno il 97% del totale.

Costi del servizio e oneri a carico delle organizzazioni

Le organizzazioni sindacali si impegnano a corrispondere all’INPS, fin dalla stipula, gli importi determinati dalla revisione dei costi; fino ad allora restano applicabili quelli della delibera C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002: gestione delega € 0,02; nuova delega € 0,35; cancellazione delega € 2,01; variazione delega € 2,54. Sono a carico dell’associazione anche eventuali oneri fiscali. Il rimborso spese per il servizio di esazione e la relativa IVA viene trattenuto sulle rimesse monetarie corrisposte all’organizzazione.

Responsabilità e rapporti con gli iscritti

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione delle convenzioni, inclusi casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione e controversie sulla validità o regolarità della delega. I rapporti relativi alla quota associativa, compresa l’eventuale restituzione delle somme, intercorrono direttamente tra organizzazione sindacale e associato. L’organizzazione stipulante deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS in caso di controversie giudiziarie attinenti legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.

Banca dati, accesso ai dati e privacy

L’INPS mette a disposizione di ciascuna organizzazione convenzionata una banca dati consultabile per la parte di competenza, contenente nuove deleghe, revoche e deleghe eliminate. Sul sito internet dell’Istituto sono resi disponibili l’elenco nominativo degli assegni straordinari in essere al 1° gennaio di ogni anno e l’elenco degli assegni con delega eliminata nell’anno precedente per qualsiasi causa. La consultazione e il prelievo dei dati avvengono secondo le modalità e le autorizzazioni stabilite dall’INPS, nel rispetto delle norme di sicurezza e del Codice privacy (d.lgs. n. 196/2003).

Istruzioni contabili e nuovi conti

Per la rilevazione contabile delle trattenute sindacali sono istituiti i conti GPA 25/205, 25/206, 25/207, 25/208 e 25/209 per gli assegni pagati nell’anno in corso, e i corrispondenti GPA 27/205, 27/206, 27/207, 27/208 e 27/209 per gli assegni pagati negli anni precedenti. Le movimentazioni dei conti GPA 27/205-209 decorrono dall’esercizio 2009. L’allegato 3 riporta le denominazioni complete e abbreviate dei conti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.