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Circolare

Circolare numero 100 del 14-11-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare interpreta l'art. 2, comma 504, della legge 244/2007, chiarendo che l'accredito e il riscatto dei periodi di maternità e congedo parentale spettano ai soli soggetti iscritti in servizio al 27 aprile 2001 e non titolari di pensione, salvi gli assegni/pensioni di invalidità. Viene precisato che il diritto sussiste anche se l'evento si colloca fuori da un rapporto di lavoro o in settori privi di tutela figurativa, purché sia rispettato il quinquennio contributivo richiesto. Per il lavoro agricolo il requisito è ridefinito sulla base di un criterio di equivalenza, con conseguente modifica dei precedenti orientamenti; sono inoltre disciplinati i fondi speciali, la gestione delle domande e dei ricorsi pendenti e la salvaguardia dei trattamenti pensionistici già liquidati più favorevoli.

Applicazione degli artt. 25 e 35 del D.Lgs. 151/2001 all'accredito e riscatto dei periodi di maternità

Accreditamento e riscatto dei periodi di maternità: chiarimenti applicativi dopo la legge finanziaria 2008

La circolare interviene sull'interpretazione dell'art. 2, comma 504, della legge n. 244/2007, in rapporto agli artt. 25 e 35 del D.Lgs. n. 151/2001. L'obiettivo è ridefinire i presupposti soggettivi e contributivi per l'accredito figurativo e il riscatto dei periodi di maternità e congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, nonché disciplinare il trattamento delle domande pendenti e dei casi relativi ai fondi speciali.

Quadro normativo di riferimento

La norma richiamata viene qualificata come disposizione di interpretazione autentica. Essa stabilisce che gli artt. 25 e 35 del D.Lgs. 151/2001 si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, fissata al 27 aprile 2001, e fa salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008. In sostanza, la circolare chiarisce che la regola non introduce un nuovo istituto, ma precisa l'ambito soggettivo di operatività delle prestazioni già previste.

Nozione di soggetto iscritto in servizio al 27 aprile 2001

Per usufruire dell'accredito o del riscatto è necessario che il soggetto risultasse iscritto in servizio alla data del 27.4.2001. Nell'assicurazione generale obbligatoria ciò coincide con una posizione attiva e con l'assenza di un trattamento pensionistico in essere. Ne deriva che la facoltà è preclusa a chi era già pensionato a tale data, fatta eccezione per i titolari di assegno di invalidità o pensione di invalidità, considerata la peculiarità dello status di invalidità.

La circolare precisa inoltre che possono avvalersi del beneficio anche:

  • coloro che, non pensionati al 27.4.2001, siano successivamente cessati dall'attività, indipendentemente dalla data di cessazione;
  • coloro che, essendo iscritti al 27.4.2001, siano andati in pensione dopo tale data, anche se la domanda viene presentata successivamente al pensionamento; in tal caso gli effetti economici decorrono dalla data di pensionamento, determinata in relazione al perfezionamento dei requisiti pensionistici;
  • il superstite della lavoratrice o del lavoratore deceduti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 151/2001, purché l'assicurato deceduto avesse maturato i requisiti di legge ed entro quel momento non fosse titolare di pensione.

Accredito e riscatto dei periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro

La circolare afferma che, per i periodi corrispondenti al congedo di maternità e al congedo parentale, l'unico requisito ulteriore rispetto al quinquennio contributivo è la condizione di soggetto attivo al 27.4.2001. Il diritto all'accredito e al riscatto deve quindi essere riconosciuto senza più considerare:

  • la collocazione dell'evento rispetto alla vita lavorativa;
  • l'eventuale svolgimento, prima o dopo il periodo richiesto, di attività in settori che non prevedano accredito figurativo o riscatto per maternità.

La durata dei periodi riconoscibili rimane quella fissata dagli artt. 25, comma 2, e 35, comma 5, del D.Lgs. 151/2001. La circolare segnala espressamente il superamento dei criteri operativi contenuti nelle precedenti circolari n. 102/2002 e n. 61/2003 e nel messaggio n. 6726 del 28 febbraio 2005, in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n. 7385 del 19 marzo 2008.

Verifica del quinquennio contributivo con contribuzione agricola

Un capitolo specifico è dedicato alla contribuzione agricola dipendente. La circolare modifica i precedenti chiarimenti della circolare n. 61/2003, che richiamavano i criteri dell'art. 7, commi 9 e 12, della legge n. 638/1983 e il parametro delle 1.350 giornate. Dopo gli approfondimenti effettuati, viene applicato un criterio di equivalenza tra contribuzione agricola e non agricola, ritenuto più coerente quando rileva soltanto la posizione contributiva dell'assicurato e non il momento di accesso a pensione.

Ai fini del requisito del quinquennio contributivo, esso si considera perfezionato con:

  • almeno cinque anni di iscrizione negli elenchi agricoli;
  • almeno 465 contributi giornalieri per gli uomini;
  • almeno 310 contributi giornalieri per le donne.

Tale requisito coincide con quello normalmente richiesto per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Le indicazioni della circolare n. 61/2003 devono quindi intendersi modificate in questo senso. Sulla base del nuovo parametro possono essere riesaminati, su domanda, i provvedimenti di reiezione adottati in precedenza. Resta comunque fermo che, pur in presenza del quinquennio, l'accredito figurativo e il riscatto competono solo a soggetti non titolari di pensione al 27 aprile 2001.

Applicazione ai fondi speciali

La circolare precisa che la disciplina si applica anche agli iscritti ai Fondi speciali e ai soggetti iscritti ai fondi soppressi le cui posizioni assicurative siano gestite in evidenza contabile separata nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Per gli iscritti al soppresso Fondo Autoferrotranvieri e all'INPDAI, i periodi collocati prima della soppressione devono essere riconosciuti nel FPLD.

Trattamenti più favorevoli, domande pendenti e ricorsi

La legge finanziaria 2008 salva i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data dell'1 gennaio 2008. Per quanto riguarda il contenzioso amministrativo e le domande già presentate:

  • le domande pendenti in materia di accredito o riscatto devono essere esaminate secondo le nuove disposizioni;
  • i ricorsi pendenti vanno restituiti affinché la domanda che ne ha originato la proposizione sia riesaminata alla luce dei nuovi criteri;
  • per le istanze e i ricorsi amministrativi definiti negativamente resta ferma la possibilità per gli interessati di presentare una nuova domanda.

Regime residuale

La circolare conclude precisando che, nei limiti di compatibilità con i nuovi chiarimenti, restano ferme le disposizioni già emanate in materia.

Punti principali

Premessa e natura interpretativa della norma

L'art. 2, comma 504, della legge 244/2007 è qualificato come norma di interpretazione autentica dell'art. 25 e dell'art. 35 del D.Lgs. 151/2001. La disposizione chiarisce che l'applicazione delle norme su accredito e riscatto dei periodi di maternità riguarda gli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, incidendo parzialmente sui precedenti criteri applicativi.

Soggetti legittimati: nozione di iscritto in servizio al 27 aprile 2001

La facoltà di accredito e riscatto spetta a chi, alla data del 27.4.2001, risultava iscritto in servizio. Per l'AGO ciò coincide con un soggetto in condizione attiva e non titolare di pensione. Sono esclusi i pensionati a quella data, salvo i titolari di assegno di invalidità o pensione di invalidità. Il beneficio è invece esercitabile anche da chi, non pensionato al 27.4.2001, sia poi cessato dal lavoro, nonché da chi, pur iscritto a quella data, si sia pensionato successivamente; in tal caso gli effetti economici decorrono dalla data di pensionamento. Il superstite del lavoratore o della lavoratrice deceduti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 151/2001 può agire se il de cuius possedeva i requisiti e non era pensionato.

Accredito e riscatto dei periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro

Per i periodi corrispondenti al congedo di maternità e al congedo parentale, il diritto all'accredito figurativo e al riscatto richiede, oltre al quinquennio contributivo al momento della domanda, la sola condizione di soggetto attivo al 27.4.2001. La circolare supera i precedenti criteri operativi delle circolari n. 102/2002 e n. 61/2003 e del messaggio n. 6726/2005, in coerenza con la giurisprudenza richiamata. Il diritto va riconosciuto indipendentemente dalla collocazione dell'evento e dal fatto che, prima o dopo il periodo interessato, sia stata svolta attività in settori privi di accredito figurativo o riscatto per maternità. La durata accreditabile o riscattabile resta quella prevista dagli artt. 25, comma 2, e 35, comma 5, del D.Lgs. 151/2001.

Requisito contributivo e lavoro agricolo dipendente

La circolare modifica il criterio di verifica del quinquennio contributivo quando esso sia fondato su contribuzione agricola dipendente. In luogo del precedente parametro di 1.350 giornate, il quinquennio si considera perfezionato con almeno cinque anni di iscrizione negli elenchi agricoli e almeno 465 contributi giornalieri per gli uomini e 310 per le donne, in linea con il requisito normalmente richiesto per la prosecuzione volontaria. Le domande respinte secondo il criterio precedente possono essere riesaminate su istanza dell'interessato.

Fondi speciali e posizioni assicurative

Le disposizioni si applicano anche agli iscritti ai Fondi speciali e ai soggetti iscritti ai fondi soppressi con posizioni assicurative gestite in evidenza contabile separata nel FPLD. Per gli iscritti al soppresso Fondo Autoferrotranvieri e all'INPDAI, i periodi anteriori alla soppressione devono essere riconosciuti nel FPLD.

Tutela dei trattamenti pensionistici più favorevoli e gestione del contenzioso

Restano salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data dell'1.1.2008. Le domande pendenti di accredito o riscatto dei periodi di maternità devono essere riesaminate secondo le nuove disposizioni. I ricorsi pendenti vanno restituiti per il riesame della domanda originaria; per le istanze e i ricorsi definiti negativamente resta ferma la possibilità di presentare una nuova domanda.

Compatibilità con la disciplina previgente

Rimangono ferme, nei limiti della compatibilità con i nuovi chiarimenti, le disposizioni già emanate in materia.

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