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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-432/20

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 gennaio 2022. — ZK. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica di immigrazione – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 9, paragrafo 1, lettera c) – Perdita dello status di cittadino di paese terzo soggiornante di lungo periodo – Assenza dal territorio dell’Unione europea per un periodo di dodici mesi consecutivi – Interruzione di tale periodo di assenza – Soggiorni irregolari e di breve durata nel territorio dell’Unione. — Causa C-432/20

Giurisprudenza europea62020CJ0432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE, conta la presenza fisica nel territorio dell’Unione durante il periodo di dodici mesi consecutivi, anche se solo per pochi giorni. Ne consegue che non può esservi perdita automatica dello status di soggiornante di lungo periodo se, in quel lasso temporale, l’interessato non è stato assente per l’intero periodo previsto dalla norma. La Corte ha inoltre escluso che gli Stati membri possano richiedere ulteriori indici di radicamento, come residenza abituale o centro degli interessi.

Perdita dello status di soggiornante di lungo periodo: se una presenza fisica, anche di pochi giorni, nel territorio dell’Unione interrompa l’assenza di dodici mesi consecutivi ex articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE

La questione giuridica

Se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE debba essere interpretato nel senso che qualsiasi presenza fisica, anche minima e di breve durata, di un soggiornante di lungo periodo nel territorio dell’Unione nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi basta a impedire la perdita dello status; in subordine, se gli Stati membri possano subordinare la conservazione dello status a requisiti ulteriori, come la residenza abituale o il centro degli interessi nel territorio dell’Unione.

Principio di diritto

L’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE va interpretato nel senso che la mera presenza fisica del soggiornante di lungo periodo nel territorio dell’Unione, anche per pochi giorni complessivi nell’arco di dodici mesi consecutivi, è sufficiente a interrompere l’assenza rilevante ai fini della perdita dello status. Gli Stati membri non possono aggiungere, per escludere la conservazione dello status, condizioni ulteriori come la residenza abituale o il centro degli interessi, poiché la nozione di "assenza" è autonoma del diritto dell’Unione, la norma ha carattere derogatorio e la soluzione più conforme a testo, contesto, obiettivi e certezza del diritto è quella basata su un criterio oggettivo di presenza/assenza.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/109/CE
  • Direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 16, paragrafo 4, direttiva 2004/38/CE

Perdita dello status di soggiornante di lungo periodo per assenza dal territorio dell’Unione

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Wien in materia di immigrazione e, in particolare, di revoca/perdita dello status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE. Il giudice austriaco chiedeva se una presenza fisica anche minima nel territorio dell’Unione fosse sufficiente a interrompere l’assenza di dodici mesi consecutivi prevista dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e se gli Stati membri potessero imporre requisiti ulteriori.

Fatti e procedimento principale

ZK, cittadino kazako, aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno di soggiornante di lungo periodo rilasciato in Austria. L’autorità competente aveva respinto la domanda perché, pur non essendo mai rimasto fuori dal territorio dell’Unione per dodici mesi consecutivi o più, egli vi era presente soltanto per alcuni giorni all’anno nel periodo considerato. Il giudice del rinvio riferisce che la questione dipende dall’interpretazione della nozione di "assenza" ai fini della perdita dello status.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2003/109/CE, in particolare:

  • articolo 1, che disciplina il conferimento, la revoca e i diritti connessi allo status;
  • articolo 4, paragrafo 1, sul requisito del soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni;
  • articolo 7, paragrafo 1, sulla domanda di acquisizione dello status;
  • articolo 8, che qualifica lo status come permanente, fatto salvo l’articolo 9;
  • articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sulla perdita dello status in caso di assenza dal territorio dell’Unione per dodici mesi consecutivi;
  • articolo 9, paragrafo 2, che consente agli Stati membri di prevedere deroghe;
  • articolo 11, sulla parità di trattamento.

È richiamata anche la direttiva 2004/38/CE, articolo 16, paragrafo 4, per un confronto sistematico con la perdita del diritto di soggiorno permanente dei cittadini dell’Unione.

Ragionamento della Corte

La Corte qualifica la nozione di "assenza" come nozione autonoma del diritto dell’Unione, da interpretare uniformemente. Sul piano letterale, osserva che il termine indica la non presenza fisica nel territorio dell’Unione, sicché ogni presenza fisica interrompe l’assenza.

Sul piano sistematico, la Corte sottolinea che lo status di soggiornante di lungo periodo è, in linea generale, permanente ai sensi dell’articolo 8 e che l’articolo 9 costituisce una deroga da interpretarsi restrittivamente. Inoltre, quando il legislatore ha voluto esigere una presenza più stabile o una certa durata, lo ha detto espressamente, come nell’articolo 4; una simile precisazione manca invece nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c). Ne deriva che non possono essere introdotte condizioni aggiuntive, come residenza abituale, centro degli interessi o nesso effettivo con il territorio.

Quanto alla finalità della direttiva, la Corte richiama i considerando 2, 4, 6, 10 e 12: la disciplina mira all’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilmente soggiornanti e alla certezza del diritto. Una lettura fondata sulla mera presenza fisica è ritenuta più chiara, prevedibile e coerente con questi obiettivi. La Corte richiama inoltre, per analogia, l’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2004/38/CE e la sentenza Dias, evidenziando che anche lì la perdita del soggiorno permanente è collegata a un’assenza prolungata tale da far ritenere allentato il legame con lo Stato ospitante.

La Corte precisa infine che la situazione va distinta da eventuali ipotesi di abuso del diritto, che nel caso concreto non risultavano dagli atti.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE deve essere interpretato nel senso che qualsiasi presenza fisica di un soggiornante di lungo periodo nel territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi, anche se complessivamente di pochi giorni soltanto, è sufficiente a impedire la perdita dello status. Restano ferme soltanto le facoltà espressamente previste dall’articolo 9, paragrafo 2, ma non è consentito subordinare la conservazione dello status a ulteriori requisiti nazionali.

Principi affermati

La sentenza afferma che:

  • la nozione di "assenza" nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è autonoma e coincide con la non presenza fisica nel territorio dell’Unione;
  • la mera presenza fisica, anche minima, interrompe l’assenza rilevante;
  • gli Stati membri non possono aggiungere requisiti come residenza abituale o centro degli interessi;
  • la perdita dello status si verifica solo se l’assenza dal territorio dell’Unione dura per l’intero periodo di dodici mesi consecutivi previsto dalla direttiva.

Come è indicizzato

Materieimmigrazionesoggiorno di lungo periododiritto dei cittadini di paesi terzicertezza del dirittolibera circolazione e soggiorno

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