Corte di giustizia, Sentenza C-165/20
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 gennaio 2022. — ET contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin. — Rinvio pregiudiziale – Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra – Direttiva 2003/87/CE – Articolo 3 sexies – Inclusione delle attività di trasporto aereo – Direttiva 2008/101/CE – Assegnazione e rilascio a titolo gratuito di quote agli operatori aerei – Cessazione, da parte di un siffatto operatore, delle sue attività a causa di insolvenza – Decisione dell’autorità nazionale competente recante rifiuto di rilasciare quote al curatore fallimentare della società in liquidazione. — Causa C-165/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta il caso Air Berlin e chiarisce il funzionamento delle quote gratuite nel settore aviazione del sistema ETS. Stabilisce che, se l’operatore cessa le attività nel corso del periodo di scambio, le quote successive non possono più essere rilasciate al curatore fallimentare. La pronuncia esclude che il considerando 20 della direttiva 2008/101 possa imporre una soluzione diversa e ritiene irrilevante l’articolo 3 septies sulla riserva speciale.
Rinvio pregiudiziale sul regime ETS aviazione: in caso di cessazione dell’attività dell’operatore aereo nel corso del periodo di scambio, le quote gratuite già assegnate vanno ridotte pro rata per gli anni senza attività.
La questione giuridica
Se, alla luce della direttiva 2003/87/CE e del considerando 20 della direttiva 2008/101/CE, un operatore aereo che cessa definitivamente le attività nel corso del periodo di scambio conservi il diritto al rilascio delle quote gratuite già assegnate per gli anni successivi alla cessazione; se tale mantenimento dipenda dalla continuazione delle attività da parte di altri vettori ai sensi dell’articolo 3 septies; e, conseguentemente, se le disposizioni del regolamento n. 389/2013 che escludono/chiudono il conto siano compatibili con il diritto UE.
Principio di diritto
L’articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE va interpretato nel senso che le quote di emissioni assegnate gratuitamente a un operatore aereo per un periodo di scambio non devono essere rilasciate per gli anni in cui l’operatore ha cessato le attività di trasporto aereo: il numero di quote va quindi ridotto proporzionalmente alla parte del periodo in cui tali attività non sono più svolte. Il rilascio delle quote presuppone infatti che il beneficiario mantenga la qualità di operatore aereo e svolga attività soggette all’ETS; il considerando 20 della direttiva 2008/101/CE non può prevalere sul tenore letterale della disciplina, né l’articolo 3 septies rileva per l’ipotesi di cessazione dell’attività.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/87/CE
- Direttiva 2008/101/CE
- Regolamento (UE) n. 389/2013
- Articolo 3 sexies direttiva 2003/87/CE
- Articolo 3 septies direttiva 2003/87/CE
- Articolo 12, paragrafo 2 bis, direttiva 2003/87/CE
- Articolo 28 bis direttiva 2003/87/CE
- Articolo 28 ter direttiva 2003/87/CE
- Articoli 10, 29, 55 e 56 regolamento (UE) n. 389/2013
Quote gratuite ETS per l’aviazione dopo la cessazione dell’attività dell’operatore
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Berlin nell’ambito della controversia tra il curatore fallimentare di Air Berlin e la Repubblica federale di Germania sulla revoca del rilascio di quote gratuite di emissione per il trasporto aereo. La Corte è chiamata a interpretare la direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2008/101/CE, e a valutare indirettamente la compatibilità del regolamento (UE) n. 389/2013 con tale quadro normativo.
Fatti e procedimento principale
La DEHSt aveva inizialmente assegnato ad Air Berlin quote gratuite di emissioni per il periodo 2012-2020. Dopo la cessazione delle attività di trasporto aereo della società nel 2017 e l’apertura della procedura di insolvenza, l’autorità tedesca ha rideterminato l’assegnazione e ha ritenuto non più necessario rilasciare quote per gli anni 2018-2020, ponendo inoltre il conto di deposito dell’operatore nello stato di conto "escluso" ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento n. 389/2013.
Il curatore fallimentare ha contestato la decisione, invocando in particolare il considerando 20 della direttiva 2008/101/CE, secondo cui le quote avrebbero dovuto continuare a essere assegnate fino al termine del periodo già coperto dall’assegnazione gratuita.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se le direttive 2003/87 e 2008/101 ostino alla revoca delle quote gratuite per gli anni successivi alla cessazione dell’attività;
- se l’articolo 3 septies della direttiva 2003/87 renda il mantenimento delle quote dipendente dalla continuazione dell’attività da parte di altri vettori;
- in via subordinata, se le disposizioni del regolamento n. 389/2013 siano valide nella misura in cui impediscono l’emissione delle quote già assegnate ma non ancora rilasciate;
- e, ulteriormente, questioni sulla durata del periodo di scambio e sull’eventuale utilizzo di quote di periodi successivi, che però restano assorbite dalla risposta principale.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2003/87/CE, specie gli articoli 1, 2, 3, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 3 septies, 12, paragrafo 2 bis, 28 bis e 28 ter;
- la direttiva 2008/101/CE, in particolare il considerando 20;
- il regolamento (UE) n. 389/2013, in particolare gli articoli 10, 29, 55 e 56.
Ragionamento della Corte
La Corte rileva che l’articolo 3 sexies della direttiva 2003/87 disciplina un meccanismo in tre fasi: domanda dell’operatore, determinazione ex ante del quantitativo totale per il periodo e successivo rilascio annuale delle quote. Il rilascio annuale è però legato al fatto che il soggetto sia ancora un "operatore aereo" e continui a svolgere attività di trasporto aereo rientranti nell’allegato I.
Da ciò la Corte deduce che lo svolgimento di tali attività per l’intero periodo di scambio non è una mera presunzione, ma una vera e propria condizione sostanziale per il rilascio delle quote relative agli anni successivi. Se l’operatore cessa l’attività nel corso del periodo, perde la qualità di operatore aereo e non può pretendere il rilascio delle quote per gli anni in cui non svolge più attività soggette all’ETS.
La Corte esclude inoltre che il curatore fallimentare possa invocare il principio di tutela del legittimo affidamento, poiché nel fascicolo non risultano assicurazioni precise da parte dell’amministrazione circa il mantenimento delle quote fino alla fine del periodo.
Quanto al considerando 20 della direttiva 2008/101, la Corte osserva che, se letto isolatamente, sembra suggerire la continuità dell’assegnazione anche dopo la cessazione delle attività. Tuttavia, un considerando non ha valore normativo vincolante e non può prevalere sul testo degli articoli 3 sexies, paragrafi 4 e 5, che richiedono il collegamento tra rilascio delle quote ed effettivo svolgimento dell’attività. Perciò il considerando non può essere invocato per ottenere quote relative ad anni in cui l’operatore non ha più volato.
La Corte collega poi la conclusione anche alla logica e alla finalità dell’ETS: il sistema è costruito per indurre riduzioni reali delle emissioni e per mantenere una contabilità rigorosa delle quote emesse, detenute, trasferite e cancellate. Rilasciare quote a un soggetto che non svolge più attività sarebbe incoerente con questa logica e produrrebbe un vantaggio ingiustificato per i creditori.
Infine, l’articolo 3 septies viene ritenuto irrilevante: esso riguarda la riserva speciale per nuovi operatori o per operatori che espandono sensibilmente l’attività, non la continuazione di un’attività cessata da parte del medesimo operatore in insolvenza. Anche l’eventuale prosecuzione dell’attività da parte di altri vettori non rileva ai fini della domanda del curatore nel procedimento principale.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE deve essere interpretato nel senso che, se un operatore aereo cessa le proprie attività durante il periodo di scambio, il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito deve essere ridotto proporzionalmente alla parte del periodo in cui le attività non sono più svolte.
Conseguentemente, non occorre esaminare le ulteriori questioni sul regolamento n. 389/2013, sul termine del terzo periodo di scambio e sull’eventuale rilascio di quote di periodi successivi.
Principi affermati
La sentenza afferma che:
- il rilascio annuale delle quote gratuite nel settore aviazione presuppone il mantenimento della qualità di operatore aereo;
- la cessazione delle attività nel corso del periodo di scambio comporta la riduzione pro rata delle quote assegnabili per gli anni successivi;
- un considerando non può derogare al tenore letterale delle disposizioni del diritto derivato;
- l’articolo 3 septies sulla riserva speciale non si applica alla cessazione dell’attività dell’operatore originario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 20 gen 2022Corte di giustizia, Sentenza C-594/19
- Sentenza · 20 gen 2022Corte di giustizia, Sentenza C-891/19
- Sentenza · 20 gen 2022Corte di giustizia, Sentenza C-899/19
- Sentenza · 20 gen 2022Corte di giustizia, Sentenza C-51/20
- Sentenza · 20 gen 2022Corte di giustizia, Sentenza C-90/20
- Sentenza · 20 gen 2022Corte di giustizia, Sentenza C-432/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →