Corte di giustizia, Sentenza C-891/19
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 gennaio 2022. — Commissione europea contro Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd. — Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 – Importazioni di determinati tubi senza saldatura originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 6 e articolo 17 – Determinazione del pregiudizio – Esame dell’effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili venduti sul mercato dell’Unione europea – Analisi della sottoquotazione dei prezzi – Applicazione del metodo dei numeri di controllo del prodotto (NCP) – Obbligo della Commissione europea di prendere in considerazione i diversi segmenti del mercato relativi al prodotto considerato nonché la totalità delle vendite di prodotti simili dei produttori dell’Unione europea inclusi nel campione. — Causa C-891/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla la sentenza del Tribunale che aveva cancellato un dazio antidumping su tubi senza saldatura originari della Cina. Ribadisce che la Commissione dispone di ampio margine discrezionale nell’analisi del pregiudizio e della sottoquotazione dei prezzi, e che il metodo NCP può già incorporare la segmentazione del mercato senza imporre un’analisi separata per ciascun segmento. Inoltre, la Corte chiarisce che il Tribunale non poteva escludere i dati supplementari chiesti dopo l’udienza e che, nel caso concreto, non era necessario considerare tutti i tipi di prodotto venduti dall’industria dell’Unione.
Impugnazione in materia antidumping: la Corte chiarisce i limiti dell’analisi della sottoquotazione dei prezzi ex articolo 3 del regolamento (UE) 2016/1036 e l’ampio margine di discrezionalità della Commissione nell’uso del metodo NCP.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia correttamente annullato il dazio antidumping per avere ritenuto che la Commissione dovesse, nell’analisi degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dell’industria dell’Unione, effettuare un esame della sottoquotazione per segmento di mercato e prendere in considerazione tutti i tipi di prodotto venduti dall’industria dell’Unione, compresi quelli non corrispondenti ai prodotti importati; nonché se il Tribunale abbia erroneamente escluso dati prodotti dopo l’udienza e abbia travalicato il controllo giurisdizionale.
Principio di diritto
Nell’analisi della sottoquotazione dei prezzi e, più in generale, degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dell’industria dell’Unione, la Commissione deve svolgere un esame obiettivo e fondato su tutti gli elementi di prova pertinenti, potendo in talune circostanze considerare la segmentazione del mercato; tuttavia il regolamento (UE) 2016/1036 non impone, in linea di principio, un’analisi separata per ciascun segmento né l’obbligo di prendere in considerazione tutti i tipi di prodotto venduti dall’industria dell’Unione, se tali tipi non sono comparabili o non rientrano nel metodo scelto. Nel caso di specie, la Commissione, avendo applicato il metodo NCP, non è incorsa in errore manifesto di valutazione e il Tribunale ha ecceduto i limiti del controllo giurisdizionale annullando il regolamento antidumping; la sentenza del Tribunale è quindi annullata e il ricorso di primo grado è respinto quanto ai primi due motivi, con rinvio per l’esame dei motivi residui.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 296 TFUE
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 1 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 3, paragrafi 2, 3, 5, 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036
- Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping)
- Articolo 3, paragrafi 3.1, 3.2 e 3.5, dell’accordo antidumping
- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, articolo 26
Impugnazione antidumping su tubi senza saldatura originari della Cina
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato, nei confronti della Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 recante dazio antidumping definitivo su determinati tubi senza saldatura originari della Cina. La Corte affronta soprattutto il tema dell’analisi della sottoquotazione dei prezzi ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/1036 e i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della Commissione.
Fatti e procedimento principale
La Commissione aveva avviato un’inchiesta antidumping nel 2016 e aveva selezionato la Hubei nel campione dei produttori esportatori cinesi. Con il regolamento controverso dell’11 maggio 2017 aveva imposto un dazio antidumping definitivo, pari al 54,9% per i prodotti della Hubei. Quest’ultima aveva impugnato il regolamento dinanzi al Tribunale, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’articolo 3 del regolamento di base e dell’accordo antidumping.
Il Tribunale aveva accolto il primo e il secondo motivo di ricorso della Hubei, ritenendo che la Commissione non avesse tenuto conto della segmentazione del mercato del prodotto considerato nell’analisi della sottoquotazione dei prezzi e che avesse omesso di considerare 17 tipi di prodotto venduti dai produttori dell’Unione ma non esportati dai produttori cinesi inclusi nel campione. Su tale base aveva annullato il regolamento nella parte riguardante la Hubei.
Questioni esaminate dalla Corte
La Commissione, sostenuta dagli intervenienti, contestava in particolare:
- l’affermazione del Tribunale secondo cui sarebbe stata necessaria un’analisi della sottoquotazione dei prezzi per segmento di mercato;
- l’affermazione secondo cui il metodo NCP non consentiva di tenere conto della segmentazione del mercato;
- l’esclusione, da parte del Tribunale, dei dati numerici trasmessi dalla Commissione dopo l’udienza;
- l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, che il Tribunale avrebbe esteso fino a imporre la considerazione di tutti i tipi di prodotto venduti dall’industria dell’Unione.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in primo luogo, il regolamento (UE) 2016/1036, in particolare:
- l’articolo 1, che definisce il prodotto oggetto di dumping e il prodotto simile;
- l’articolo 3, paragrafi 2, 3, 5, 6, 7 e 8, che disciplina l’accertamento del pregiudizio, l’analisi degli effetti sui prezzi e il nesso causale;
- l’articolo 4, che definisce l’industria dell’Unione;
- l’articolo 17, sul campionamento.
Richiama inoltre l’accordo antidumping dell’OMC, in particolare l’articolo 3, paragrafi 3.1, 3.2 e 3.5, e il principio di interpretazione conforme al diritto internazionale, alla luce dell’articolo 26 della Convenzione di Vienna.
Ragionamento della Corte: margine discrezionale e metodo NCP
La Corte ricorda che, in materia di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale per la complessità economica delle valutazioni richieste. Il controllo del giudice dell’Unione deve quindi limitarsi all’errore manifesto, alla violazione delle forme essenziali e all’esattezza materiale dei fatti.
Sul piano interpretativo, la Corte precisa che il regolamento di base deve essere letto, per quanto possibile, in conformità all’accordo antidumping e alla giurisprudenza dell’organo di appello dell’OMC, ma ciò non significa introdurre un obbligo generale di analisi per segmento. L’articolo 3, paragrafi 2 e 3, richiede un esame obiettivo degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili, e tale esame è, in linea di principio, svolto a livello del prodotto simile, non di ciascun segmento o di ciascun tipo di prodotto.
La Corte ammette però che, in circostanze particolari, la Commissione possa dover considerare la segmentazione del mercato per garantire l’obiettività dell’analisi. Ciò può accadere soprattutto quando le importazioni e le vendite interne sono fortemente concentrate in segmenti diversi e vi sono notevoli differenze di prezzo tra tali segmenti. Nel caso di specie, tuttavia, i dati forniti dalla Commissione mostravano che le importazioni in dumping e le vendite dell’industria dell’Unione erano presenti in tutti e tre i segmenti individuati e che la sottoquotazione dei prezzi si era verificata in ciascuno di essi.
La Corte osserva inoltre che il metodo NCP, per come era stato applicato, rifletteva già le differenze rilevanti tra i tipi di prodotto e consentiva di distinguere i segmenti di mercato attraverso la prima cifra dell’NCP. Pertanto, la Commissione aveva già tenuto conto della segmentazione del prodotto considerato nell’analisi della sottoquotazione dei prezzi.
Ragionamento della Corte: motivazione e dati prodotti dopo l’udienza
La Corte ritiene che il Tribunale abbia errato nel non considerare i dati prodotti dalla Commissione dopo l’udienza, in risposta a una richiesta dello stesso Tribunale. Tali dati costituivano chiarimenti e informazioni complementari rispetto a una motivazione già presente nel regolamento controverso, che spiegava il funzionamento del metodo NCP e il modo in cui esso rifletteva i segmenti di mercato. Non si trattava quindi di integrare tardivamente una motivazione mancante, ma di fornire elementi utili all’istruttoria giudiziale.
La Corte precisa anche che, ai fini dell’articolo 296 TFUE, la motivazione di un regolamento antidumping non deve elencare esaustivamente tutti i fatti e tutte le valutazioni svolte, purché consenta di comprendere l’iter logico seguito dall’istituzione. Nel caso concreto, la motivazione del regolamento era sufficiente.
Ragionamento della Corte: i 17 NCP non esportati e l’errore del Tribunale
Quanto ai 17 NCP venduti dai produttori dell’Unione ma non esportati dai produttori cinesi, la Corte esclude che l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, imponga sempre di considerare tutti i tipi di prodotto venduti dall’industria dell’Unione. La situazione esaminata dall’organo di appello dell’OMC nella controversia HP-SSST era diversa, poiché in quel caso vi era una forte concentrazione delle vendite interne in un segmento distinto da quello delle importazioni dumping e il problema era l’estensione indebita di risultati ottenuti in altri segmenti.
Nel caso in esame, invece, la Commissione aveva già constatato una sottoquotazione dei prezzi nei tre segmenti e non vi era una segmentazione qualificata analoga. Inoltre, l’assenza di corrispondenza per quei 17 NCP era una conseguenza della scelta metodologica del confronto NCP per NCP, scelta che rientrava nel margine discrezionale della Commissione. La Corte sottolinea infine che l’eventuale incidenza di quei prodotti sui prezzi dell’industria dell’Unione avrebbe semmai potuto rientrare nell’analisi della non imputazione ex articolo 3, paragrafo 7, non già nell’analisi della sottoquotazione dei prezzi.
Decisione e dispositivo
La Corte accoglie i primi quattro motivi di impugnazione e anche la terza parte del sesto motivo. Di conseguenza:
- annulla la sentenza del Tribunale;
- respinge i primi due motivi del ricorso di primo grado della Hubei, in quanto infondati;
- rinvia la causa dinanzi al Tribunale per l’esame del terzo e del quarto motivo di ricorso rimasti assorbiti;
- riserva la decisione sulle spese.
Principi affermati
La pronuncia chiarisce che:
- l’analisi della sottoquotazione dei prezzi ex articolo 3 del regolamento di base si svolge, in principio, a livello del prodotto simile e non richiede automaticamente un esame separato per ciascun segmento di mercato;
- la Commissione può tuttavia dover considerare la segmentazione quando ciò sia necessario per un esame obiettivo dei dati rilevanti;
- il metodo NCP può essere idoneo a incorporare la segmentazione del mercato;
- il giudice dell’Unione non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione se non in presenza di errore manifesto di valutazione o di altri vizi di legittimità;
- non esiste un obbligo generale di includere, nell’analisi della sottoquotazione, tutti i tipi di prodotto venduti dall’industria dell’Unione, specie quando alcuni non hanno un corrispondente importato comparabile.
Come è indicizzato
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