Corte di giustizia, Sentenza C-899/19
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 gennaio 2022. — Romania contro Commissione europea. — Impugnazione – Diritto istituzionale – Iniziativa dei cittadini – Regolamento (UE) n. 211/2011 – Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) – Registrazione di una proposta di iniziativa dei cittadini – Condizione che richiede che tale proposta non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione europea a presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati – Decisione (UE) 2017/652 – Iniziativa dei cittadini “Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe” – Registrazione parziale – Articolo 5, paragrafo 2, TUE – Principio di attribuzione – Articolo 296 TFUE – Obbligo di motivazione – Principio del contraddittorio. — Causa C-899/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l’impugnazione della Romania contro la sentenza del Tribunale relativa alla decisione della Commissione che aveva registrato parzialmente l’ICE "Minority SafePack". Conferma che il controllo della Commissione in fase di registrazione è limitato alla verifica che la proposta non esuli manifestamente dalle sue competenze. Ribadisce inoltre che la motivazione della decisione era sufficiente e che non sussisteva alcuna violazione del principio del contraddittorio nel giudizio di primo grado.
Impugnazione respinta: la Corte conferma la registrazione parziale dell’iniziativa dei cittadini "Minority SafePack" e chiarisce l’ampio favor partecipationis nella fase di registrazione dell’ICE.
La questione giuridica
La Corte è chiamata a verificare se il Tribunale abbia errato: 1) nell’interpretare il principio di attribuzione e l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011, ritenendo che la proposta di ICE non esulasse manifestamente dalla competenza della Commissione; 2) nell’applicare l’articolo 296, secondo comma, TFUE in relazione all’obbligo di motivazione della decisione di registrazione parziale; 3) nel non riscontrare irregolarità procedurali e violazione del principio del contraddittorio nella fase orale dinanzi al Tribunale.
Principio di diritto
La Corte afferma che, ai fini della registrazione di un’iniziativa dei cittadini, la Commissione deve registrarla quando, sulla base delle informazioni fornite dagli organizzatori, non risulti manifestamente che essa esuli dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione; in questa fase l’esame è limitato e non richiede la prova della fondatezza o della sufficienza delle misure proposte. La Commissione può quindi registrare anche iniziative che mirano a favorire il rispetto dei valori dell’Unione, purché gli atti ipotizzati possano, in astratto, trovare base nei trattati. La motivazione è sufficiente se consente di comprendere perché la proposta rientri, almeno in parte, in tale competenza; inoltre, non vi è violazione del contraddittorio se le questioni decisive sono state dibattute nelle fasi scritta e orale e la parte non indica elementi essenziali rimasti sconosciuti.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) n. 211/2011
- Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011
- Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 211/2011
- Articolo 5, paragrafo 2, TUE
- Articolo 2 TUE
- Articolo 3, paragrafo 3, TUE
- Articolo 11 TUE
- Articolo 24 TFUE
- Articolo 167, paragrafi 1 e 4, TFUE
- Articolo 225 TFUE
- Articolo 241 TFUE
- Articolo 296, secondo comma, TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Decisione (UE) 2017/652
Registrazione dell’iniziativa dei cittadini "Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe"
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta dalla Romania avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso di annullamento contro la decisione (UE) 2017/652 della Commissione, con cui era stata registrata parzialmente l’iniziativa dei cittadini europei "Minority SafePack". La causa si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 211/2011 sull’iniziativa dei cittadini europei.
Fatti e iter procedurale
Nel 2013 il comitato di cittadini promotore dell’ICE aveva presentato alla Commissione la proposta "Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe". In un primo momento la Commissione aveva rifiutato la registrazione con la decisione C(2013) 5969 final, ritenendo che la proposta esulasse manifestamente dalla sua competenza; tale decisione era stata poi annullata dal Tribunale per difetto di motivazione. Successivamente, con la decisione controversa del 29 marzo 2017, la Commissione aveva registrato la proposta solo per nove delle undici misure indicate dagli organizzatori, ritenendo per le restanti due che mancasse la competenza a legittimare una proposta della Commissione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) n. 211/2011, soprattutto l’articolo 4, paragrafi 2 e 3;
- l’articolo 5, paragrafo 2, TUE, sul principio di attribuzione;
- gli articoli 2 e 3, paragrafo 3, TUE, relativi ai valori dell’Unione e al rispetto della diversità culturale e linguistica;
- l’articolo 167, paragrafi 1 e 4, TFUE, sulla cultura;
- l’articolo 296, secondo comma, TFUE, sull’obbligo di motivazione. Richiama inoltre la propria giurisprudenza precedente, in particolare le sentenze Anagnostakis/Commissione e Izsák e Dabis/Commissione.
Primo motivo di impugnazione: competenze dell’Unione e limite della verifica in fase di registrazione
La Romania sosteneva che il Tribunale avesse attribuito ai valori dell’Unione, in particolare al rispetto dei diritti delle minoranze, un ruolo improprio nella definizione delle competenze, fino a legittimare una competenza quasi generale della Commissione. Secondo la ricorrente, la proposta di ICE mirava principalmente alla protezione delle minoranze nazionali e linguistiche, materia non coperta da una competenza dell’Unione. La Corte respinge questa impostazione. Richiama il criterio consolidato secondo cui, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011, la Commissione deve registrare la proposta salvo che risulti manifestamente estranea alla sua competenza di presentare una proposta di atto legislativo. La verifica è dunque limitata e di natura oggettiva: occorre solo appurare se, in astratto, le misure proposte possano essere adottate su base dei trattati. La Corte precisa che il Tribunale non ha trasformato i valori dell’articolo 2 TUE in una base di competenza autonoma. Ha soltanto osservato che, all’interno di settori già coperti da competenze dell’Unione, atti giuridici possono essere proposti anche per dare attuazione o tutela a valori dell’Unione, come il rispetto delle minoranze e la diversità culturale e linguistica, purché esista una base giuridica idonea. Le doglianze della Romania relative all’esame delle singole misure sono inoltre in parte irricevibili perché miravano, in sostanza, a un riesame del merito già discusso in primo grado.
Secondo motivo di impugnazione: obbligo di motivazione
La Romania sosteneva che la Commissione avesse fornito una motivazione troppo generica, non sufficiente a giustificare la registrazione parziale dell’ICE, soprattutto alla luce del precedente rigetto del 2013. La Corte conferma invece la valutazione del Tribunale. Ricorda che, in base all’articolo 296 TFUE, la motivazione deve far apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento seguito dall’istituzione, tenendo conto del contesto e delle norme applicabili. Tuttavia, nella fase di registrazione di un’ICE la Commissione non esercita un ampio potere discrezionale: se le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, sono soddisfatte, essa deve registrare la proposta. Di conseguenza, era sufficiente che la Commissione indicasse in termini generali i settori dell’ordinamento dell’Unione in cui gli atti richiesti dagli organizzatori avrebbero potuto essere adottati. Non spettava a essa, in quella fase, verificare in modo approfondito la fondatezza di tutti gli elementi di fatto o la completezza della giustificazione politica della proposta. La motivazione consentiva sia alla Romania sia al giudice dell’Unione di comprendere le ragioni della registrazione parziale e di esercitare il controllo giurisdizionale.
Terzo motivo di impugnazione: principio del contraddittorio
La Romania lamentava che, nel procedimento davanti al Tribunale, la fase orale non avrebbe consentito un effettivo confronto sui punti decisivi della causa, con conseguente violazione del contraddittorio. La Corte respinge anche questo motivo. Rileva che le questioni decisive erano state oggetto di discussione nelle fasi scritta e orale, e che la sentenza del Tribunale si fondava sui motivi effettivamente dedotti dalla Romania. Inoltre, la ricorrente non aveva indicato alcun elemento essenziale che le fosse stato precluso o sul quale non fosse stata posta in condizione di esprimersi.
Decisione e spese
Non essendo fondato alcuno dei tre motivi, la Corte respinge integralmente l’impugnazione. La Romania è condannata alle spese della Commissione; l’Ungheria, interveniente, sopporta le proprie spese.
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