Corte di giustizia, Sentenza C-51/20
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2022. — Commissione europea contro Repubblica ellenica. — Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuti dichiarati illegali e incompatibili con il mercato interno – Obbligo di recupero – Sentenza della Corte che constata l’inadempimento – Mancata esecuzione – Mancato rispetto dell’obbligo di recuperare aiuti illegali e incompatibili – Sanzioni pecuniarie – Carattere proporzionato e dissuasivo – Penalità – Somma forfettaria – Capacità di pagamento – Ponderazione dei voti dello Stato membro al Parlamento europeo. — Causa C-51/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso della Commissione contro la Grecia per mancata esecuzione della precedente sentenza del 2017 sul recupero di aiuti di Stato concessi a Larco. Ha ritenuto che, alla scadenza del termine della lettera di diffida, la Grecia non avesse ancora adottato tutte le misure necessarie, nonostante alcune iniziative avviate solo successivamente. La Corte ha inoltre ritenuto giustificata l’irrogazione di una penalità semestrale e di una somma forfettaria, fissando gli importi rispettivamente in EUR 4.368.000 per semestre ed EUR 5.500.000.
Inadempimento della Grecia per mancata esecuzione di una precedente sentenza sul recupero di aiuti di Stato illegali e incompatibili concessi a Larco; irrogazione di penalità semestrale e somma forfettaria.
La questione giuridica
Se la Repubblica ellenica, dopo la sentenza che aveva già constatato l’inadempimento relativo al recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili a favore di Larco, avesse adottato tutte le misure necessarie per dare piena esecuzione alla decisione di recupero della Commissione; in caso negativo, se fossero giustificate una penalità e una somma forfettaria e in quale misura. La controversia tocca anche il criterio di calcolo delle sanzioni, in particolare la rilevanza del PIL e dell’asserito peso istituzionale dello Stato membro nel Parlamento europeo.
Principio di diritto
Quando uno Stato membro non dimostra, alla scadenza del termine fissato nella lettera di diffida ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE, di aver adottato tutte le misure necessarie per eseguire una precedente sentenza di condanna relativa al recupero di aiuti di Stato illegali e incompatibili, la Corte può dichiarare l’inadempimento persistente e irrogare sia una penalità sia una somma forfettaria. Nel fissare le sanzioni, la Corte tiene conto in via predominante del PIL dello Stato membro, della gravità e della durata dell’infrazione; non è invece necessario considerare il numero di seggi al Parlamento europeo quale indice del suo peso istituzionale. Nel caso di specie, la Grecia è stata condannata a una penalità semestrale di EUR 4.368.000 fino alla completa esecuzione e a una somma forfettaria di EUR 5.500.000.
Norme richiamate
- Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 260, paragrafi 1 e 2, TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 288 TFUE
- Articolo 3, paragrafo 3, TUE
- Articolo 51 TUE
- Protocollo (n. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza
- Decisione 2014/539/UE
- Regolamento di procedura della Corte di giustizia, articolo 62, paragrafo 1
- Regolamento di procedura della Corte di giustizia, articolo 138, paragrafo 1
Mancata esecuzione della sentenza del 9 novembre 2017 sul recupero degli aiuti a Larco
La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica ellenica. Oggetto del procedimento è la mancata esecuzione della sentenza della Corte del 9 novembre 2017, Commissione/Grecia (C‑481/16), che aveva già constatato l’inosservanza dell’obbligo di recuperare aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili con il mercato interno a favore della società mineraria e metallurgica Larco.
Fatti e contesto amministrativo
La vicenda si inserisce nel programma greco di privatizzazione e riguarda varie misure concesse alla Larco, tra cui garanzie statali, un aumento di capitale, un accordo di ripianamento di debiti e la possibilità di sostituire un pagamento fiscale con lettere di garanzia. Con la decisione 2014/539/UE la Commissione ha qualificato tali misure come aiuti illegali e incompatibili e ne ha ordinato il recupero. La successiva sentenza del 9 novembre 2017 ha constatato che la Grecia non aveva adottato, entro i termini prescritti, tutte le misure necessarie per dare esecuzione a tale decisione e non aveva fornito adeguate informazioni alla Commissione.
Procedimento precontenzioso ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE
Dopo la sentenza del 2017, la Commissione ha chiesto più volte alla Grecia di recuperare gli aiuti e di comunicare lo stato di attuazione. Persistendo l’inerzia, il 25 gennaio 2019 è stata inviata la lettera di diffida ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE. La Grecia ha risposto solo il 29 marzo 2019, richiamando difficoltà operative e manifestando volontà di cooperare, ma senza dimostrare l’esecuzione della decisione di recupero.
Misure intervenute durante il giudizio
Nel corso del presente procedimento la Grecia ha adottato la legge 4664/2020, che ha previsto l’amministrazione straordinaria della Larco, poi applicata dal giudice nazionale. Sono seguite ulteriori iniziative: invito alla società a restituire gli aiuti, comunicazioni alla Commissione, lodo arbitrale sul diritto di proprietà dell’impianto di Larymna e avvio di procedure di vendita degli attivi. Tuttavia, al momento dell’esame dei fatti, la Corte ha rilevato che tali misure non erano ancora sufficienti a dimostrare la completa esecuzione della sentenza del 2017.
Valutazione della Corte sull’inadempimento
La Corte ha ricordato che un ricorso di annullamento pendente contro la decisione di recupero non sospende di per sé l’esecutività dell’atto, in assenza di una decisione di sospensione ai sensi dell’articolo 278 TFUE. Ha ribadito che lo Stato membro destinatario di una decisione di recupero deve adottare tutte le misure idonee a garantire un recupero effettivo e senza indugio, anche ricorrendo alle procedure nazionali disponibili, incluse misure provvisorie.
Quando il recupero riguarda un’impresa in difficoltà o in insolvenza, lo Stato può adempiere insinuando il proprio credito al passivo; la liquidazione dell’impresa diventa necessaria solo se il recupero integrale non è possibile nel corso della procedura. Nel caso di specie, alla scadenza del termine fissato nella lettera di diffida del 25 gennaio 2019 (25 marzo 2019), la Grecia non aveva ancora adottato le misure necessarie. Le iniziative concrete sono state infatti avviate solo nel 2020. La Corte ha quindi dichiarato l’inadempimento per violazione dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
Sanzioni pecuniarie: penalità
La Corte ha ritenuto che l’inadempimento persistesse al momento dell’esame dei fatti e che una penalità fosse idonea a spingere lo Stato membro a conformarsi. Nel determinare l’importo, ha applicato i criteri tradizionali di gravità, durata e capacità finanziaria, ma ha escluso che occorresse considerare il numero di seggi al Parlamento europeo come indice del peso istituzionale dello Stato membro. Ha affermato che, dopo la modifica del sistema di voto in seno al Consiglio, il PIL resta il fattore predominante per valutare la capacità finanziaria.
Pur riconoscendo che la Commissione aveva proposto una metodologia basata anche sul peso istituzionale e su un coefficiente di aggiustamento, la Corte ha ritenuto non dimostrata la necessità di tali elementi. Ha inoltre tenuto conto del carattere fondamentale delle norme in materia di aiuti di Stato, dell’importo rilevante non recuperato, della dimensione transfrontaliera del mercato interessato e della reiterazione di inadempimenti della Grecia nel settore. Considerata la specificità delle operazioni di recupero e il fatto che gli effetti delle misure adottate non sarebbero stati immediatamente percepibili, la Corte ha scelto una penalità semestrale, fissandola in EUR 4.368.000 per ogni periodo di sei mesi di ritardo.
Sanzioni pecuniarie: somma forfettaria
La Corte ha ricordato di poter cumulare penalità e somma forfettaria quando le circostanze lo giustificano. Ha ravvisato nel caso concreto la necessità di una misura dissuasiva aggiuntiva, in ragione del comportamento complessivo dello Stato membro e della persistenza dell’infrazione per un lungo periodo. Considerando gravità, durata e capacità finanziaria, ha fissato la somma forfettaria in EUR 5.500.000.
Dispositivo
La Corte ha quindi:
- dichiarato che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 260, paragrafo 1, TFUE per non aver adottato tutte le misure imposte dalla sentenza del 9 novembre 2017;
- condannato la Grecia a versare alla Commissione una penalità di EUR 4.368.000 per ogni periodo di sei mesi fino alla completa esecuzione della sentenza del 2017;
- condannato la Grecia a versare una somma forfettaria di EUR 5.500.000;
- condannato la Grecia alle spese.
Principi affermati
La sentenza conferma che, nei ricorsi ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE, conta la situazione esistente alla scadenza del termine della lettera di diffida per valutare l’inadempimento. Ribadisce inoltre che il recupero degli aiuti di Stato deve essere effettivo, rapido e completo, e che la presenza di una procedura di insolvenza non esonera lo Stato dall’obbligo di recupero, potendo la liquidazione intervenire solo se necessaria per ottenere la cessazione definitiva dell’attività del beneficiario.
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