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Sentenza

Sentenza n. 842/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento a) del verbale dell’organismo straordinario di liquidazione n. 20 in data 20 gennaio 2025; b) della comunicazione di avvio del procedimento n. 472102 in data 7 novembre 2023; c) delle note della Direzione Patrimonio e Servizi Cimiteriali del Comune di Catania n. 299782 in data 28 luglio 2022 e n. 210933 in data 11 maggio 2023, aventi ad oggetto la quantificazione dell’indennizzo; nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202500784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di parziale esclusione del credito dalla massa passiva del dissesto, comunicazione di avvio del procedimento e note comunali di quantificazione dell’indennizzo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la parziale esclusione dalla massa passiva del dissesto comunale di un ulteriore credito di euro 434.768,57, rispetto all’importo già ammesso di euro 830.465,70. Il credito traeva origine dall’occupazione senza esproprio di un terreno di loro proprietà e dalla sentenza del Tribunale n. 2003/2012, che aveva condannato il Comune ad acquisire il bene ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 e a risarcire il danno da occupazione illegittima. I ricorrenti hanno dedotto la nullità degli atti per violazione o elusione del giudicato, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione della buona fede, sviamento e disparità di trattamento. Hanno sostenuto che la stima del bene non rispettasse i criteri imposti dal giudicato, fosse incoerente rispetto alla valutazione di un fondo contiguo e non considerasse tutti gli elementi utili alla determinazione del valore di mercato e del danno. Hanno inoltre lamentato che l’Amministrazione avesse deciso senza esaminare adeguatamente le controdeduzioni e senza attendere le valutazioni della Direzione Lavori Pubblici. Il Comune e l’Organismo Straordinario di Liquidazione hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che l’ammissione o esclusione del credito dalla massa passiva costituisse attività vincolata di accertamento di un diritto soggettivo, devoluta al giudice ordinario. Nel corso del giudizio le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo, integralmente adempiuto dal Comune.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, qualificando come inammissibile l’impugnazione del verbale dell’Organismo Straordinario di Liquidazione e della comunicazione di avvio del procedimento. La controversia sull’ammissione, esclusione o ammissione parziale di un credito nella massa passiva del dissesto riguarda infatti un diritto soggettivo di credito; l’attività dell’organo liquidatorio è qualificata come accertamento vincolato, privo di discrezionalità amministrativa, sicché la cognizione spetta al giudice ordinario. La deduzione della violazione o elusione del giudicato non altera la natura sostanziale della posizione fatta valere né il riparto di giurisdizione, poiché il credito resta soggetto alle regole concorsuali del dissesto. Il giudice ordinario è indicato come giudice munito di giurisdizione, con possibilità di riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Quanto alle note comunali relative alla quantificazione dell’indennizzo, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in ragione dell’accordo transattivo intervenuto e integralmente adempiuto. La stessa statuizione è stata resa sulla domanda risarcitoria. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    La sentenza del Tribunale n. 2003/2012 aveva disposto l’acquisizione del bene ai sensi di questa disposizione e il risarcimento del danno da occupazione illegittima; il riferimento è ricostruito nel giudizio come origine del credito azionato.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità degli atti dell’organo liquidatorio per violazione o elusione del giudicato; la questione non è stata esaminata nel merito per il difetto di giurisdizione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente, secondo la sentenza, di riproporre davanti al giudice ordinario la domanda relativa all’ammissione o esclusione del credito dalla massa passiva.

  • art. 254 d.lgs. 267/2000

    Richiamato dalle difese del Comune in relazione alla disciplina dell’ammissione dei crediti nella massa passiva del dissesto; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • La controversia sull’ammissione, sull’esclusione o sull’ammissione parziale di un credito nella massa passiva del dissesto di un ente locale riguarda un diritto soggettivo di credito ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • L’attività dell’Organismo Straordinario di Liquidazione relativa all’accertamento dei crediti da inserire nella massa passiva costituisce attività vincolata di accertamento, priva di discrezionalità amministrativa, anche quando comporti valutazioni tecnico-contabili.
  • La deduzione della violazione o elusione di un precedente giudicato non modifica, di per sé, la natura sostanziale della posizione azionata: se la pretesa riguarda l’inserimento di un credito nella massa passiva, la controversia resta soggetta al riparto di giurisdizione fondato sulla natura di diritto soggettivo del credito e sulle regole concorsuali del dissesto.
  • Quando, nel corso del giudizio, le parti concludono un accordo transattivo integralmente adempiuto che elimina l’utilità concreta della decisione sulle pretese relative alla quantificazione dell’indennizzo e al risarcimento, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere su tali domande.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteGiurisdizione e ripartoDanno da provvedimento illegittimo
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesse

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