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Sentenza

Sentenza n. 1033/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento A) del Piano Educativo Individualizzato prot. n. 4561/E del 19.11.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dalla Direzione Didattica Terzo Circolo di Aversa (Ce) con il quale vengono assegnate 22 ore di sostegno alla minore -OMISSIS- su n. 40 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto della minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare alla minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 40 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia;

Giustizia amministrativa202600025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano Educativo Individualizzato per l'anno scolastico 2025-2026, nella parte in cui assegnava 22 ore settimanali di sostegno a fronte di 40 ore di frequenza scolastica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di studentessa)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il PEI della minore, certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, chiedendo l'annullamento della limitazione a 22 ore del sostegno e l'accertamento del diritto alla copertura dell'intero orario scolastico. Il ricorso deduceva, in sostanza, la violazione della disciplina sull'inclusione scolastica e l'illegittimità della quantificazione del sostegno rispetto alla gravità della disabilità e alle esigenze concretamente risultanti dalla documentazione clinica e dallo stesso PEI. Il documento descriveva difficoltà severe in tutte le aree funzionali, compromissione globale del funzionamento, necessità di supporto molto sostanziale, ridotti tempi di attenzione e stazionamento, crisi comportamentali e autonomia personale e sociale ancora in via di acquisizione. Ne derivava, secondo la ricorrente, l'intrinseca contraddittorietà e illogicità del PEI, che riconosceva un fabbisogno di sostegno intensivo ma assegnava un numero di ore significativamente inferiore alle 40 ore di frequenza. È stata inoltre contestata la mancata dimostrazione della tempestiva richiesta, da parte dell'istituzione scolastica, di posti di sostegno in deroga all'organico di diritto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto il PEI intrinsecamente illogico e contraddittorio, poiché la descrizione della condizione della minore evidenziava una compromissione globale e la necessità di un supporto molto sostanziale, incompatibili con la limitazione del sostegno a 22 ore senza una motivazione individualizzata idonea a spiegare la mancata copertura integrale. Il diritto all'insegnante di sostegno è stato qualificato come diritto costituzionalmente garantito e non finanziariamente condizionato: carenze di organico o risorse economiche non possono giustificare la riduzione del sostegno, potendo l'amministrazione ricorrere ai posti in deroga. Il Collegio ha sottolineato che il PEI deve essere coerente con la documentazione relativa ai bisogni dell'alunno e con la proposta del GLO, e che l'amministrazione deve dimostrare di avere tempestivamente attivato la procedura per i posti in deroga quando necessaria. Nel caso concreto tale prova non è stata fornita. Il TAR ha quindi annullato il PEI nella parte lesiva, accertato il diritto della minore alla copertura mediante insegnante di sostegno per tutte le ore di effettiva frequenza e condannato l'amministrazione scolastica a provvedere. Ha assegnato quindici giorni dalla comunicazione o notificazione per l'esecuzione; in caso di inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero, con facoltà di delega. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato, per spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 104/1992

    «qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo»

    La disposizione collega la condizione di disabilità e la necessità di sostegno intensivo al diritto alle prestazioni necessarie, costituendo il fondamento del diritto all'inclusione scolastica e al sostegno adeguato.

  • art. 12 l. 104/1992

    È richiamato quale fondamento della tutela dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

  • art. 13 l. 104/1992

    È richiamato in relazione all'obbligo di garantire le misure di sostegno scolastico.

  • art. 7 d.lgs. 66/2017

    Il PEI «esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe»

    Il PEI deve individuare, sulla base della condizione e dei bisogni individuali dell'alunno, le modalità del sostegno e la proposta del relativo monte ore, con motivazione coerente con il progetto educativo personalizzato.

  • art. 10 d.lgs. 66/2017

    «l'ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno»

    La procedura di assegnazione impone la rilevazione del fabbisogno da parte della scuola e consente l'assegnazione di posti ulteriori in deroga all'organico di diritto, quando necessari per realizzare il PEI.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice di impartire le misure idonee ad assicurare l'effettività della tutela, imponendo all'amministrazione gli adempimenti necessari e fissando un termine per l'esecuzione.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 62/2024

    Ha modificato l'art. 3 della legge n. 104/1992, introducendo la nozione di persona con disabilità avente diritto a sostegni e sostegni intensivi, senza mutare la portata precettiva della tutela.

  • art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. 62/2024

    Sono «sostegni»: «i servizi, gli interventi, le prestazioni e i benefici individuati a conclusione dell'accertamento della condizione di disabilità e nel progetto di vita»

    Definisce i sostegni e distingue il sostegno intensivo in ragione della frequenza, durata e continuità necessari.

  • decreto interministeriale n. 153/2023

    Le Linee guida allegate impongono che la proposta delle ore sia riferita esclusivamente alle esigenze dell'alunno titolare del PEI, sia coerente con la documentazione ufficiale e con l'effettivo utilizzo delle risorse, escludendo impieghi generici o sostitutivi.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l'oscuramento dei dati identificativi della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

Massime di principio

  • Il PEI è illegittimo quando assegna un numero di ore di sostegno incoerente con la condizione individuale dell'alunno e con le esigenze descritte nello stesso documento, senza una motivazione individualizzata che spieghi la mancata copertura dell'intero orario di frequenza.
  • Il diritto dell'alunno con disabilità alle misure di sostegno scolastico necessarie all'inclusione è costituzionalmente garantito e non può essere limitato da mere carenze finanziarie, di organico o organizzative dell'amministrazione.
  • L'istituzione scolastica deve rilevare tempestivamente il fabbisogno individuale e chiedere i posti di sostegno in deroga quando l'organico di diritto non consenta di assicurare le misure necessarie; in mancanza di prova contraria, l'omessa richiesta è illegittima quando il sistema PEI-GLO evidenzi la necessità della copertura integrale.
  • La gravità della disabilità o la qualificazione del sostegno come intensivo non determina automaticamente un rapporto 1:1 per ogni ora di frequenza; tuttavia, una riduzione rispetto alla copertura integrale è legittima soltanto se sorretta da una motivazione concreta, coerente con il PEI, con la documentazione ufficiale e con l'effettivo impiego delle risorse.
  • Le ore di sostegno, pur essendo assegnate alla classe, devono essere utilizzate prioritariamente per realizzare il progetto educativo personalizzato dell'alunno titolare del PEI e non possono essere destinate genericamente alla classe, ad altri alunni o alla sostituzione di docenti assenti.
  • Il giudice amministrativo può imporre all'amministrazione gli adempimenti necessari per rendere effettiva la tutela del diritto all'inclusione scolastica e nominare un commissario ad acta in caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDecisione e riti specialiGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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