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Ordinanza

Ordinanza n. 196/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 131/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.06.2024.

Giustizia amministrativa202501613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Tribunale ordinario di Forlì, Sezione Lavoro, della quale è stata chiesta l’ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo con riferimento a una sentenza del giudice ordinario, depositando un certificato di passaggio in giudicato. Il Ministero, benché ritualmente evocato, non si è costituito. Il TAR ha rilevato che il certificato prodotto non era conforme all’art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, poiché non risultava attestato nelle forme previste dal cancelliere il mancato esperimento, nei termini di legge, delle impugnazioni rilevanti. La questione istruttoria concerne quindi la necessità di acquisire una certificazione completa e formalmente conforme dell’irrevocabilità della sentenza presupposta.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza, ma ha disposto un incombente istruttorio. Ha assegnato alla ricorrente il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare un certificato di passaggio in giudicato conforme all’art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Il Collegio ha precisato che l’obbligo delle cancellerie di svolgere la funzione dichiarativa e ricognitiva del passaggio in giudicato permane anche dopo l’introduzione del processo civile telematico. La causa è stata rinviata all’udienza camerale del 12 marzo 2026 per la prosecuzione della trattazione. Il Ministero non si è costituito e non risultano statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale del giudizio di ottemperanza e della trattazione della causa.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    a prova del passaggio in giudicato [c.p.c. 324] della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge [c.p.c. 325] appello o ricorso per Cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'articolo 395 del codice. Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'articolo 327 del codice

    Il passaggio in giudicato deve essere comprovato mediante certificazione del cancelliere apposta secondo le forme previste dalla disposizione, attestante il mancato esperimento delle impugnazioni nei termini di legge.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dall’art. 124 disp. att. c.p.c. quale riferimento alla nozione di passaggio in giudicato.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato dall’art. 124 disp. att. c.p.c. per l’attestazione del mancato esperimento dell’impugnazione nel termine lungo.

  • art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Richiamato dall’art. 124 disp. att. c.p.c. con riferimento alle istanze di revocazione che devono essere comprese nella certificazione del mancato esperimento delle impugnazioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, la parte che agisce deve comprovare il passaggio in giudicato della pronuncia presupposta mediante una certificazione conforme alle forme previste dall’art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
  • La certificazione del passaggio in giudicato conserva la propria funzione dichiarativa e ricognitiva anche dopo l’introduzione del processo civile telematico; la mera produzione di un’attestazione non conforme alle modalità stabilite dalla legge non è sufficiente a dimostrare l’irrevocabilità della sentenza.
  • Quando la prova del passaggio in giudicato della sentenza posta a fondamento dell’ottemperanza è formalmente incompleta, il giudice amministrativo può assegnare alla parte un termine per depositare la certificazione corretta e rinviare la trattazione, senza definire immediatamente il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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