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Sentenza

Sentenza n. 490/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 385/2024 del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.11.2024.

Giustizia amministrativa202600103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, n. 385/2024, relativa al pagamento del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, n. 385/2024, regolarmente notificata all’Amministrazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con una memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l’azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi, dopo la notificazione della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, i 120 giorni previsti dall’art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l’Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche mediante gli atti contabili e organizzativi necessari e con eventuale delega a un funzionario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente nel giudizio definito dal Tribunale del lavoro; la sentenza amministrativa ne ordina l’attuazione nei limiti risultanti dal titolo esecutivo.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione.

  • art. 39 c.p.a.

    Rileva per la disciplina delle spese processuali nel giudizio amministrativo, con distrazione in favore dei difensori antistatari mediante applicazione dell’art. 93 c.p.c.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato ha riconosciuto un credito nei confronti di una pubblica amministrazione e l’Amministrazione non vi dà esecuzione, il creditore può proporre ricorso per ottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all’Amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell’Amministrazione costituita solo formalmente, unitamente alla documentata mancata esecuzione del titolo giudiziale, consente di accertare l’inottemperanza e di ordinare l’integrale adempimento, salvo le somme già corrisposte.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a operare, su istanza del creditore, in caso di perdurante inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato deve poter adottare tutti gli atti contabili, finanziari e organizzativi necessari all’adempimento, direttamente o tramite funzionario delegato sotto la propria responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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