Circolare numero 171 del 16-6-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’ambito applicativo dell’art. 18 della legge n. 97/1994 per le imprese e i datori di lavoro con sede e operanti nei Comuni montani. Viene precisato che l’agevolazione riguarda l’assunzione, senza oneri previdenziali, di coltivatori diretti residenti nello stesso Comune e iscritti allo SCAU, in forma part-time o stagionale. La circolare specifica inoltre che il requisito della residenza deve essere nel medesimo Comune dell’impresa e che le assunzioni stagionali ammesse sono solo quelle riconducibili alle attività indicate dalla legge n. 230/1962 e dal D.P.R. n. 1525/1963.
Precisazioni sulle assunzioni stagionali o a tempo parziale, senza oneri previdenziali, di coltivatori diretti nei Comuni montani
Precisazioni sulle assunzioni di coltivatori diretti nei Comuni montani
La circolare interviene a chiarire l’applicazione dell’art. 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, richiamando anche i chiarimenti già forniti con la circolare n. 154 del 16 maggio 1994. Il documento delimita i presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire dell’assunzione senza oneri previdenziali di coltivatori diretti nei Comuni montani, sia in forma a tempo parziale sia in forma stagionale.
Ambito soggettivo e territoriale
L’agevolazione è riservata alle imprese e ai datori di lavoro aventi sede e operanti nei Comuni montani. Possono essere assunti, in deroga alle norme sul collocamento della mano d’opera, coltivatori diretti iscritti allo SCAU, purché residenti nello stesso Comune in cui opera il datore di lavoro.
La circolare precisa che il lavoratore deve risultare residente sul fondo e nel medesimo Comune dell’impresa. Non è quindi sufficiente la residenza in un Comune limitrofo, anche se questo ha natura montana.
Modalità di assunzione agevolata
L’art. 18 consente due modalità di assunzione:
- a tempo parziale, ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
- in forma stagionale.
L’aspetto agevolato consiste nell’assenza di oneri previdenziali per tali rapporti, sempre che ricorrano i requisiti previsti dalla norma.
Assunzioni stagionali ammissibili
La circolare chiarisce che non tutte le assunzioni a termine rientrano nella previsione dell’art. 18. Sono considerate rilevanti solo le assunzioni stagionali consentite per le attività indicate dall’art. 1, comma 2, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, come dettagliate dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525.
Restano quindi esclusi gli altri casi di contratti a termine previsti dalla normativa vigente quando non siano, in modo immediato e diretto, collegati al carattere stagionale dell’attività.
Punti principali
Ambito dell’agevolazione prevista dall’art. 18 della legge n. 97/1994
Le imprese e i datori di lavoro aventi sede e operanti nei Comuni montani possono assumere, in deroga alle norme sul collocamento della mano d’opera, coltivatori diretti senza oneri previdenziali. L’assunzione può avvenire a tempo parziale, ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, oppure in forma stagionale.
Requisito soggettivo del coltivatore diretto
Il lavoratore deve essere coltivatore diretto, residente sul fondo e nello stesso Comune in cui ha sede e opera l’impresa o il datore di lavoro che procede all’assunzione. La circolare esclude espressamente che il requisito sia soddisfatto se il soggetto risiede in un Comune limitrofo, anche se montano.
Limiti alle assunzioni stagionali ammesse
Le assunzioni stagionali rilevanti ai fini dell’art. 18 sono soltanto quelle previste per le attività di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, come specificate dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525. Restano escluse le altre assunzioni a termine consentite dalla normativa vigente che non siano immediatamente e direttamente correlate al dato stagionale.
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