Cassazione Civile, Ordinanza n. 15081/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento emessa a seguito del mancato pagamento di due cartelle. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello della contribuente, ritenendo prescritto in cinque anni il credito IRPEF iscritto a ruolo in una cartella notificata nel 2011, perché tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione di pagamento del 2017 era decorso più di un quinquennio. L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente esteso ai tributi erariali il termine quinquennale, mentre per tali crediti la prescrizione è decennale, essendo ancorata alla natura del credito e non a una presunta prescrizione breve generale delle cartelle.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso nonostante la sospensione dei termini processuali legata all'emergenza Covid-19. Ha poi accolto il motivo, affermando che per i tributi erariali, in assenza di una specifica disposizione, il termine di prescrizione della riscossione è quello ordinario decennale e non il quinquennale. Ha precisato che la mancata impugnazione della cartella non determina la conversione automatica della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c., salvo che vi sia un titolo giudiziale definitivo. Poiché la CTR aveva applicato il termine quinquennale al credito IRPEF, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Molise in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norma sostanziale
art. 2946 c.c.
richiamato per affermare che la prescrizione ordinaria dei crediti erariali è decennale in mancanza di una disciplina speciale
art. 2953 c.c.
la conversione della prescrizione breve in decennale non opera per il solo decorso del termine di impugnazione della cartella, salvo titolo giudiziale definitivo
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale con proposta del relatore
art. 83 del d.l. n. 18/2020
indicato quale norma che ha disposto la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid-19
art. 36 del d.l. n. 23/2020
richiamato come ulteriore fonte della sospensione dei termini processuali nel medesimo periodo
Massime di principio
- I crediti per tributi erariali, in assenza di una espressa previsione speciale, si prescrivono nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., poiché non costituiscono prestazioni periodiche in senso proprio.
- La mancata impugnazione della cartella di pagamento produce l'irretrattabilità del credito, ma non comporta di per sé la conversione della prescrizione breve eventualmente applicabile in quella decennale ex art. 2953 c.c.; tale effetto si verifica solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
- Nel valutare la prescrizione del credito iscritto a ruolo occorre avere riguardo alla natura sostanziale del credito azionato, non alla mera scansione processuale dei termini per opporsi agli atti della riscossione.
- La sospensione dei termini processuali disposta per l'emergenza epidemiologica deve essere considerata ai fini della tempestività del ricorso per cassazione.
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