Cassazione Civile, Ordinanza n. 08735/2024 del 03/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il ricorrente era stato raggiunto da un decreto di espulsione prefettizio, motivato dall'asserita entrata in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, e da un contestuale ordine di trattenimento presso il CPR di Torino. Il Giudice di pace aveva convalidato il trattenimento ritenendo sussistenti i presupposti di legge, anche in relazione alla mancata identificazione e alla richiesta di protezione internazionale. Con il ricorso per cassazione il soggetto trattenuto ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell'art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione agli artt. 14, commi 1 e 5, e 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998, nonché dell'art. 111, comma 6, Cost., sostenendo che il provvedimento impugnato fosse affetto da motivazione apparente e da omessa considerazione delle deduzioni difensive. In particolare, ha lamentato che il giudice di pace avesse trascurato la contestazione sulla manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto, adottato sulla base di un fatto ritenuto erroneo, e quindi determinante ai fini della legittimità del trattenimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nel giudizio di convalida o proroga del trattenimento dello straniero, il giudice può e deve scrutinare incidentalmente anche la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto, perché la privazione della libertà personale è legittima solo se la procedura è regolare e ricorrono le condizioni legali. Nel caso concreto, il giudice di merito non aveva esaminato espressamente le circostanze dedotte dalla difesa né i riscontri documentali offerti dal ricorrente, limitandosi a convalidare il trattenimento senza dare conto del rigetto implicito dell'eccezione. Tale omissione è stata qualificata come violazione di legge costituzionalmente rilevante per difetto del contenuto minimo della motivazione. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., non convalidando il trattenimento per intervenuta scadenza del termine perentorio previsto dall'art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998. Quanto alle spese, non vi è stata regolazione, poiché il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente era un'amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 360, n. 4, c.p.c.
dedotto come parametro per denunciare nullità del provvedimento per motivazione apparente e omesso esame delle difese
art. 14, commi 1 e 5, d.lgs. 286/1998
norma che disciplina il trattenimento dello straniero e i suoi presupposti; il sindacato del giudice di convalida può riguardare anche la manifesta illegittimità del decreto espulsivo presupposto
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
richiamato nel motivo di ricorso, senza ulteriore specificazione nel testo
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato a fondamento del vizio di motivazione, intesa come esigenza di un contenuto minimo e indispensabile della motivazione
art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998
prevede il termine perentorio entro cui può essere disposto il trattenimento; nel caso concreto il termine era già scaduto, impedendo la convalida
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte di cassare e decidere la causa nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
per il patrocinio a spese dello Stato, il compenso e le spese del difensore vanno liquidati su istanza al giudice del procedimento
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
nel giudizio di cassazione, la liquidazione spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato o, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
non applicabile al caso di soccombenza di un'amministrazione statale, secondo l'interpretazione richiamata dalla Corte
art. 5, par. 1, CEDU
richiamato per affermare che la detenzione a fini di espulsione è legittima solo se la procedura è regolare
Massime di principio
- Nel giudizio di convalida o proroga del trattenimento dello straniero, il giudice deve verificare non solo la sussistenza dei presupposti formali del trattenimento, ma anche la manifesta illegittimità del decreto di espulsione che ne costituisce il presupposto, quando essa sia specificamente dedotta.
- La motivazione del provvedimento di convalida non può limitarsi a una formula apodittica: deve rendere percepibili, sia pure nel contenuto minimo indispensabile, le ragioni del rigetto delle difese svolte dall'interessato.
- La privazione della libertà personale dello straniero ai fini dell'espulsione è legittima solo se la procedura è regolare e il trattenimento è disposto entro i termini e nei casi rigidamente previsti dalla legge.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare il provvedimento impugnato e decidere la causa nel merito, senza rinvio.
- In presenza di patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di un'amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore segue le regole speciali del d.P.R. n. 115/2002 e non comporta una normale condanna alle spese nei confronti della parte pubblica.
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