Ordinanza n. 127/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della delibera di Giunta regionale n. 1933 del 9.12.2025, pubblicata sul BURP n. 104 del 29.12.2025, concernente il Regolamento Regionale n. 12/2015 e il Regolamento Regionale n. 22/2019 – approvazione delle pre-intese con gli erogatori accreditati relative al piano di riconversione dei posti e prestazioni erogati dai presidi di riabilitazione; - della circolare dirigenziale della Regione Puglia - Dipartimento promozione della salute e del benessere animale prot. n. 84970 del 17.02.2026; - di ogni atto presupposto e/o connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera regionale di approvazione delle pre-intese con gli erogatori accreditati sul piano di riconversione dei posti e delle prestazioni dei presidi di riabilitazione, nonché circolare dirigenziale attuativa
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la delibera della Giunta regionale concernente l’approvazione delle pre-intese relative al piano di riconversione dei posti e delle prestazioni erogati dai presidi di riabilitazione, la successiva circolare dirigenziale e gli atti presupposti e connessi. Dal provvedimento emerge soltanto che sono state dedotte plurime e articolate censure, senza una loro specifica esposizione nell’ordinanza. La Regione ha sollevato eccezioni preliminari. Risultano inoltre pendenti altri ricorsi contro i medesimi atti.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. In questa fase ha ritenuto che le plurime censure richiedessero un approfondimento incompatibile con il sommario esame cautelare e che, per ragioni di connessione oggettiva, fosse opportuno esaminare congiuntamente il ricorso e gli altri gravami pendenti, anche con riferimento alle eccezioni preliminari della Regione. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha escluso che il pregiudizio prospettato presentasse, in termini attuali e concreti, i caratteri della gravità e irreparabilità. Le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente tutelabili mediante la fissazione in tempi brevi dell’udienza pubblica di merito, fissata alla seconda udienza pubblica di gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo il rito cautelare collegiale previsto dal codice del processo amministrativo; il rigetto è stato fondato principalmente sull’assenza di un periculum in mora attuale, concreto, grave e irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le censure sono plurime e articolate e richiedono un approfondito esame di merito, il giudice può rinviare la loro valutazione alla fase di cognizione piena, soprattutto quando pendano altri ricorsi connessi aventi a oggetto i medesimi atti.
- La tutela cautelare presuppone un pregiudizio non soltanto grave e irreparabile, ma anche attuale e concreto; la prospettazione di un danno privo di tali caratteri non giustifica la sospensione dell’atto impugnato.
- La fissazione in tempi brevi dell’udienza pubblica di merito può costituire una misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari quando il pregiudizio dedotto non raggiunga la soglia della gravità e irreparabilità richiesta per la sospensione.
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