Ordinanza n. 773/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - in via principale, dell’Avviso dell’Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli dell’USR per la Campania, prot. n. 0000532 del 13 gennaio 2026, a firma della Dott.ssa Luisa Franzese, avente ad oggetto «Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 - D.D. n. 2939 del 09 ottobre 2025 - Voto minimo di ammissione alla prova orale», nella parte in cui, in applicazione dell'art. 8, comma 2, del D.D.G. n. 2939/2025, fissa la soglia di punteggio per l'ammissione alla prova orale e, per l'effetto, non annovera la ricorrente tra i candidati ammessi per la classe di concorso A-27 (Matematica e Fisica) nella Regione Campania, avendole attribuito il punteggio di 66/100 alla prova scritta sostenuta in data 2 dicembre 2025, a fronte della soglia minima di 70/100; - dei quesiti della prova scritta somministrati alla ricorrente nella sessione del 2 dicembre 2025 presso l'I.C. Volino-Croce-Arcoleo di Napoli, nella misura in cui i medesimi risultino erronei, rechino plurime risposte corrette, siano formulati in modo ambiguo ovvero vertano su contenuti estranei ai programmi d'esame di cui all'Allegato A del D.M. n. 205/2023 con specifico riguardo alla Parte generale; nonché nella misura in cui la composizione della prova scritta risulti difforme dalla ripartizione tipologica dei quesiti stabilita dall'art. 6, comma 3, del medesimo decreto, con particolare riferimento alla somministrazione di sette quesiti sulle competenze digitali in luogo dei cinque tassativamente prescritti; - degli atti della Commissione giudicatrice e di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale alla predisposizione, validazione e somministrazione dei quesiti, ivi comprese le griglie di valutazione, nella parte in cui attribuiscono punteggio pari a zero per quesiti la cui erroneità o ambiguità sia accertata; - ove occorra, del D.D.G. n. 2939 del 9 ottobre 2025, nella parte in cui non prevede adeguati meccanismi di verifica della correttezza scientifica dei quesiti e consente la somministrazione di quesiti estranei ai programmi ministeriali o eccedenti la ripartizione tipologica prescritta; - di ogni ulteriore atto lesivo, ancorché allo stato non conosciuto, ivi inclusi gli atti di ammissione alla prova orale, i calendari delle prove pratiche e dei colloqui orali, e gli atti delle operazioni di reclutamento per la classe A-27 nella Regione Campania, nella parte in cui abbiano illegittimamente pretermesso la ricorrente; E PER L'ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente al corretto computo del punteggio della prova scritta - previa neutralizzazione dei quesiti viziati e di quelli eccedenti la ripartizione tipologica normativamente prescritta, con conseguente ricalcolo proporzionale del punteggio - e, in esito a tale ricalcolo, all'ammissione alla prova orale e all'inserimento tra i candidati ammessi per la classe A-27, Regione Campania, con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, in forma specifica ovvero per equivalente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso dell’Ufficio VI dell’Ambito Territoriale di Napoli che ha fissato la soglia di 70/100 per l’ammissione alla prova orale e ha escluso la candidata, cui era stato attribuito il punteggio di 66/100, nonché quesiti e atti della prova scritta del concorso per la classe A-27
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato gli atti della procedura concorsuale nella parte in cui non le hanno consentito l’accesso alla prova orale per il mancato raggiungimento della soglia di 70/100. Ha dedotto, in particolare, la somministrazione di sette quesiti sulle competenze digitali anziché dei cinque previsti dalla disciplina concorsuale; la presenza di quesiti recanti più risposte scientificamente corrette o affetti da ambiguità strutturale insanabile, in violazione del principio di unicità della risposta esatta; la formulazione di quesiti relativi a contenuti estranei ai programmi d’esame della Parte generale dell’Allegato A al D.M. n. 205/2023; l’illegittima attribuzione di punteggio zero ai quesiti viziati; nonché l’assenza, nella disciplina di gara, di adeguati meccanismi di verifica della correttezza scientifica dei quesiti. Ha chiesto la neutralizzazione dei quesiti viziati o eccedenti e il ricalcolo proporzionale del punteggio, con conseguente ammissione alla prova orale e risarcimento dei danni.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha confermato il decreto presidenziale monocratico n. 497 del 18 febbraio 2026, ritenendo ancora sussistenti, a un sommario esame e con riserva di ogni definitiva valutazione nel merito, i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora già ravvisati. Il bilanciamento degli interessi e l’imminenza della prosecuzione delle prove orali hanno giustificato l’ammissione con riserva della candidata alla prova orale, fissata per il 15 aprile 2026, dopo lo svolgimento della prova pratica in sessione suppletiva. Il giudice ha rinviato la trattazione del merito alla prima udienza pubblica del mese di marzo 2027, la cui data sarebbe stata successivamente comunicata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata richiesta e decisa ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
La disposizione consente l’adozione di misure cautelari collegiali quando ricorrono fumus boni iuris e periculum in mora, valutati mediante bilanciamento degli interessi contrapposti.
art. 8, comma 2, D.D.G. n. 2939/2025
soglia minima di 70/100 per l’ammissione alla prova orale
La soglia di sbarramento è stata individuata dalla lex specialis; la sua applicazione alla candidata è contestata insieme alla correttezza dei quesiti e del punteggio attribuito.
art. 6, comma 3, D.M. n. 205/2023
ripartizione tipologica dei quesiti, con cinque quesiti sulle competenze digitali
La ricorrente deduce la violazione della ripartizione normativa dei quesiti, lamentando la somministrazione di sette quesiti sulle competenze digitali.
Allegato A al D.M. n. 205/2023
Parte generale dei programmi d’esame
La ricorrente sostiene che alcuni quesiti abbiano riguardato contenuti estranei al perimetro programmatico ministeriale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
presupposti per l’oscuramento delle generalità
La norma è stata richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono state richiamate a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora può essere valutata con cognizione sommaria, rinviando al merito l’esame definitivo delle censure e della prova di resistenza.
- Quando la prosecuzione imminente di una procedura concorsuale rischia di rendere inutile la tutela giurisdizionale, il giudice può ammettere il candidato con riserva alle fasi successive, subordinando ogni effetto definitivo all’esito del giudizio di merito.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l’imminenza dello svolgimento della prova orale costituisce elemento rilevante per accordare una misura che consenta al candidato di partecipare alla procedura senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell’esclusione.
- La contestazione della correttezza, univocità e pertinenza dei quesiti concorsuali, nonché della conformità della loro distribuzione alle prescrizioni normative, può giustificare una tutela cautelare interinale quando tali profili appaiano prima facie meritevoli di approfondimento e l’esclusione impedisca la prosecuzione della procedura.
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