Ordinanza n. 431/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di revoca n. P-MS/L/Q/2023/101260 dell'08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato per mancata instaurazione del rapporto di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore. La revoca è stata motivata dal sopravvenuto venir meno del presupposto costituito dalla concreta instaurazione del rapporto lavorativo, a seguito della dichiarazione del datore di lavoro di non essere più interessato all'assunzione. In sede cautelare il ricorrente ha prospettato il periculum in mora e ha chiesto una misura idonea a conservare o ripristinare gli effetti del nulla osta, anche eventualmente con contenuto propulsivo.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare per assenza di adeguato fumus boni iuris e per insufficienza del periculum in mora all'esito della comparazione degli interessi. In particolare, il rapporto di lavoro cui il nulla osta era preordinato non si era mai instaurato, poiché la disponibilità del datore di lavoro era venuta meno prima della stipula del contratto di soggiorno; pertanto, appariva legittima, nella sommaria valutazione cautelare, la revoca del nulla osta per venir meno del relativo presupposto. Il giudice ha inoltre rilevato che la mera sospensione del provvedimento o una misura cautelare propulsiva non avrebbero potuto costituire un rapporto di lavoro mai perfezionato né fondare il rilascio del permesso per attesa occupazione in assenza di un rapporto di lavoro previamente instaurato. È stata confermata la giurisdizione e competenza del TAR, con riserva di ogni ulteriore valutazione nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata negata perché, nella sommaria delibazione, non risultavano integrati i presupposti cautelari, sia quanto al fumus boni iuris sia quanto al periculum in mora, valutato mediante comparazione degli interessi.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato può risultare giustificata quando il rapporto di lavoro cui il nulla osta era preordinato non si sia mai concretamente instaurato e la disponibilità del datore di lavoro sia venuta meno prima della stipula del contratto di soggiorno.
- In sede cautelare, una misura sospensiva o propulsiva non può essere accordata per produrre direttamente la costituzione di un rapporto di lavoro mai perfezionato né per fondare il rilascio di un permesso per attesa occupazione in assenza di un rapporto lavorativo previamente instaurato.
- Nella comparazione cautelare, l'interesse individuale alla conservazione degli effetti del nulla osta può recedere rispetto all'interesse pubblico alla corretta e ordinata gestione dei flussi migratori quando il presupposto lavorativo non si sia concretizzato.
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