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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50282/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua opposizione contro il rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva ritenuto mendace l'autocertificazione dei redditi richiamando precedenti penali e inferendo l'esistenza di redditi illeciti attestanti abitualità/professionalità nel reato. In cassazione si censura la violazione della disciplina del Testo Unico sulle spese di giustizia (DPR 115/2002), l'omessa considerazione che il ricorrente non percepiva redditi, la mancanza di indagine delegata agli uffici finanziari (art.96) e l'insufficienza di elementi presuntivi, generici e non adeguatamente motivati, per escludere il beneficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale di Taranto abbia applicato erroneamente la normativa sul gratuito patrocinio e motivato in modo insufficiente il rigetto. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui l'autocertificazione ha valore probatorio e che, in caso di dubbi, il giudice deve trasmettere istanza e documenti all'intendente di finanza per gli accertamenti (art.96 D.Lgs.115/2002), nonché che le presunzioni di redditi illeciti devono essere fondate su indizi gravi, precisi e concordanti; i meri precedenti penali, soprattutto se risalenti e non riferiti all'anno d'imposta, non sono sufficienti. Conseguentemente ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Presidente del Tribunale di Taranto per nuovo esame.

Norme richiamate

  • DPR 30.5.2002 n.115 (Testo Unico sulle spese di giustizia) - art.79, comma 1, lett. b)

    "le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica..." e "dichiarazione sostitutiva di certificazione ...con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicate dall'art.6"

    L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio richiede autocertificazione dei redditi e la determinazione del reddito complessivo familiare; tale autocertificazione ha valenza probatoria iniziale che il giudice non può sindacare nel merito senza utilizzare gli strumenti previsti dalla normativa

  • DPR 30.5.2002 n.115 - art.76, comma 1

    "il reddito, quale condizione per l'ammissione al beneficio, costituito dalla somma dei redditi conseguiti... da ogni componente della famiglia, compreso l'istante"

    Il requisito della non abbienza si valuta sul reddito complessivo familiare; la norma ammette presunzioni ma richiede procedure e oneri probatori rispettosi del principio di gravità, precisione e concordanza

  • D.Lgs. 115/2002 - art.96

    Prevede la possibilità per il giudice di trasmettere copia dell'istanza e della documentazione all'intendente di finanza per accertamenti: il giudice deve avvalersi di tale strumento prima di rigettare definitivamente l'istanza quando l'autocertificazione desta dubbi

  • art.2729 c.c. (presunzioni)

    Il giudice, in presenza di presunzioni, deve seguire il procedimento logico previsto dalla norma per invertire l'onere della prova; le presunzioni che giustificano l'esclusione dal patrocinio devono essere gravi, precise e concordanti

  • Corte EDU - art.6 par.3 lett. c) CEDU (giurisprudenza Pakelli c. Germania)

    Il concetto di "insufficienza dei mezzi economici" va interpretato ampiamente a tutela del diritto dell'imputato all'assistenza gratuita; ciò impone rigore nella valutazione degli indizi che escludono il beneficio

  • Corte Cost. n.139 del 14-16 aprile 2010

    Rilevata la compatibilità costituzionale di alcuni istituti del Testo Unico e la possibilità di ammettere prova contraria, ma confermando la necessità di garanzie procedurali e probatorie

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Cavarchio, Musarò, Tilenni Scaglione, Pennestrì, Troiano)

    La Corte ha più volte affermato che l'autocertificazione ha valenza probatoria e che il giudice deve, prima di disconoscerla, trasmettere gli atti all'intendenza di finanza; inoltre ha precisato che i precedenti penali non sono di per sé sufficienti a escludere il beneficio senza adeguata motivazione e confronto tra tenore di vita e dichiarazioni

Massime di principio

  • L'autocertificazione per il gratuito patrocinio ha valore probatorio iniziale: il giudice non può disconoscerla in modo meramente sommario
  • Se il giudice dubita della veridicità delle dichiarazioni reddituali, deve trasmettere istanza e documenti all'intendente di finanza per accertamenti ai sensi dell'art.96 D.Lgs.115/2002, prima di negare il beneficio
  • Per escludere l'ammissione al patrocinio occorrono indizi "gravi, precisi e concordanti"; riferimenti generici a precedenti penali o alla sola natura dei reati non sono sufficienti
  • Le presunzioni di redditi illeciti richiedono un'esplicitazione logica e un confronto tra tenore di vita e redditi dichiarati (anche presuntivi), non deduzioni apodittiche
  • L'onere di allegazione spetta al ricorrente per dimostrare la non-abbienza, ma il giudice ha il dovere di compiere le indagini necessarie e di motivare accuratamente ogni disconoscimento
  • Precedenti penali risalenti o non riferibili all'anno d'imposta di riferimento hanno scarso valore indiziario se non collegati a fatti concreti che dimostrino percezione continuativa di proventi illeciti
  • La tutela del diritto all'assistenza gratuita impone al giudice di applicare criteri di rigore probatorio e rispetto delle garanzie procedurali prima di negare l'accesso al patrocinio a spese dello Stato

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