Sentenza del 20/05/2016 n. 10490 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Calabria ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto prescritto il credito relativo alla tassa automobilistica degli anni 2000 e 2001. Ha sostenuto che il termine triennale per il recupero della tassa fosse stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 dal D.L. n. 269 del 2003, art. 37, come modificato dalla L. n. 350 del 2003, e che tale proroga fosse applicabile anche alle Regioni a statuto ordinario, indipendentemente dalla loro adesione al condono.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Regione, ritenendo applicabile alla Calabria la proroga del termine di riscossione fino al 31 dicembre 2005. Poiché l'avviso di accertamento era stato notificato proprio il 31 dicembre 2005, il credito non era prescritto. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 700 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
La Regione ne ha denunciato la violazione in relazione ai requisiti della sentenza tributaria; la Corte ha tuttavia ritenuto fondato il motivo principale relativo alla proroga dei termini.
Codice di procedura civile, art. 132
Richiamato dalla Regione per contestare la motivazione della sentenza d'appello.
D.L. n. 953 del 1982, art. 5
Prevedeva il termine triennale per la riscossione della tassa automobilistica; tale termine è stato prorogato dalla normativa successiva.
D.L. n. 269 del 2003, art. 37, comma 1
Il termine per il recupero delle tasse automobilistiche è stato differito al 31 dicembre 2005.
La proroga si applica anche alle Regioni a statuto ordinario, non è subordinata all'adesione al condono e non richiede specifici adempimenti formali da parte dell'amministrazione regionale.
L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 37
Ha modificato la disciplina della proroga prevista dal D.L. n. 269 del 2003, rendendola applicabile in modo uniforme sul territorio nazionale.
D.L. n. 282 del 2002, art. 5-quinquies
Richiamato dalla Regione nel quadro normativo relativo alla proroga dei termini di riscossione.
Codice di procedura civile, art. 384
Ha consentito alla Cassazione, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso originario.
Massime di principio
- Quando una norma statale proroga il termine per il recupero della tassa automobilistica e disciplina sostanziale del tributo, la proroga può applicarsi uniformemente a tutte le Regioni, comprese quelle a statuto ordinario, salvo diversa previsione espressa.
- La proroga del termine può operare indipendentemente dall'adesione della Regione a eventuali condoni o sanatorie fiscali, se la norma non subordina espressamente la proroga a tale adesione.
- Per le tasse automobilistiche interessate dalla disciplina esaminata, un avviso notificato entro il 31 dicembre 2005 può essere tempestivo anche se il termine ordinario triennale sarebbe già scaduto.
- La proroga può operare senza che l'amministrazione regionale debba compiere specifici adempimenti formali, se la legge non li prevede.
- In casi analoghi occorre verificare anzitutto l'anno d'imposta, la scadenza del termine ordinario, l'eventuale normativa speciale di proroga vigente all'epoca e la data effettiva di notifica dell'atto.
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