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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08583/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Gli eredi di un ex dipendente Enel impugnano la decisione della CTR del Veneto che, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva rigettato la domanda di rimborso della maggiore IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta sulle somme corrisposte a titolo di previdenza integrativa. La controversia riguarda l'individuazione della parte della prestazione qualificabile come 'rendimento' del capitale accantonato, soggetta alla ritenuta più favorevole del 12,50% ex art. 6 l. n. 482/1985, e l'assolvimento dell'onere probatorio su tale punto. I ricorrenti deducono: violazione di norme processuali e sostanziali perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente la certificazione prodotta da Enel, trascurando che la sentenza di rinvio avrebbe già riconosciuto il diritto al rimborso; inoltre lamentano che la CTR non avrebbe considerato una CTU di altro giudizio, i bilanci Enel e le presunzioni offerte, configurando omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ritiene inammissibile il primo motivo nella parte in cui cumula più vizi eterogenei e nella parte in cui non coglie la reale ratio decidendi della sentenza di rinvio, che non aveva affatto accertato in fatto la natura dei rendimenti ma aveva demandato tale verifica al giudice del rinvio. Nel merito, ribadisce che la tassazione al 12,50% si applica solo ai rendimenti effettivamente derivanti dall'investimento sul mercato del capitale accantonato e che l'onere di provare tale circostanza grava sul contribuente che chiede il rimborso. Certificazione Enel, consulenza di parte e documentazione similare non sono, da sole, prova sufficiente se non specificano i criteri di quantificazione del rendimento e non dimostrano il concreto impiego sul mercato delle somme accantonate. La CTR ha quindi correttamente rigettato la domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio. Le spese dei gradi di merito e di cassazione sono compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno delle censure sulla prova nel processo tributario; la Corte non ne ricava una diversa regola, ribadendo che l'onere probatorio del contribuente resta centrale.

  • artt. 61, 191, 115 e 116 c.p.c.

    Invocati dai ricorrenti per contestare il governo della prova e delle risultanze istruttorie; la Corte non accoglie la censura, ritenendo corretta la valutazione della CTR.

  • artt. 2702 e 2729 c.c.

    Richiamati in relazione al valore probatorio della certificazione e alle presunzioni; la Corte esclude che i documenti prodotti integrino, da soli, prova idonea del rendimento effettivo.

  • art. 6 l. n. 482/1985

    La ritenuta del 12,50% si applica solo alle somme che costituiscono rendimento derivante da effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato, non alle somme frutto di mere elaborazioni matematiche o riserve attuariali.

  • art. 42 TUIR (formulazione previgente)

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro della tassazione delle prestazioni di previdenza integrativa; la Corte ribadisce il criterio distintivo tra capitale e rendimento effettivo.

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    Parametro di legittimità invocato per violazione di legge; la censura è respinta.

  • art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

    Parametro di legittimità invocato per errori processuali e motivazionali; la censura è dichiarata in parte inammissibile.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    Invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte non ravvisa il vizio dedotto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per attestare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario relativo al trattamento fiscale delle prestazioni di previdenza integrativa, la tassazione agevolata del 12,50% si applica soltanto alla quota che sia dimostrata come rendimento effettivo derivante dall'investimento sul mercato del capitale accantonato.
  • Il contribuente che chiede il rimborso è attore in senso sostanziale e deve provare in modo specifico quale parte della prestazione sia imputabile a rendimenti di mercato; non è sufficiente un documento aziendale che indichi una redditività calcolata in via matematica senza illustrare i criteri di quantificazione.
  • La certificazione del datore di lavoro o del fondo, così come una consulenza tecnica di parte o altri elementi documentali non specificamente calibrati sull'effettivo investimento del capitale, non assolvono di per sé l'onere probatorio richiesto per ottenere il rimborso.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione formulato in modo cumulativo, quando mischi in modo indistinto più vizi di legittimità impedendo di individuare la specifica doglianza.
  • In sede di rinvio, il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto fissato dalla cassazione, ma l'accertamento dei fatti demandato al giudice di rinvio non può essere sostituito da una pretesa preclusione già derivante dalla precedente pronuncia di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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